Di cosa si tratta

Chi deve fare l’aggiornamento
In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni “ naturali e consecutivi”, è previsto che il locatario (chi riceve il veicolo) ne dia comunicazione alla Motorizzazione Civile.
La comunicazione è finalizzata al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, pertanto al locatario si rilascia unicamente una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo (non vi è l’emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione).
Non è previsto l’obbligo di aggiornamento del Certificato di Proprietà (C.d.P.) al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Quanto indicato nella presente scheda trova applicazione anche nel caso di sublocazione del veicolo senza conducente.

Per quali veicoli è previsto l’aggiornamento
L’aggiornamento è previsto per seguenti veicoli:

  • Gli autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate (autovetture, autocarri, ecc.) e i motoveicoli – immatricolati in uso proprio – dati in locazione a soggetti che li utilizzano per uso proprio.
  • Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate – immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione – dati in locazione a soggetti che li utilizzano per uso proprio.
  • Gli autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale (es: autogru).
  • I rimorchi massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

L’aggiornamento non è ammesso per i seguenti veicoli: i ciclomotori e le macchine agricole ed operatrici inoltre per i veicoli con titolo come: taxi, noleggio da rimessa con conducente, autobus, autotrasporto di cose in conto terzi o con licenza in conto proprio.
N.B.: la circolare del 16.03.2014 indica altri due casi di locazione veicoli, ad imprese che effettuano il trasporto di cose per conto terzi, casi per i quali non è richiesta la comunicazione.

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Documenti da presentare

Attenzione : si accede allo sportello solo con la documentazione completa, lo sportello non potrà effettuare le fotocopie mancanti né rilasciare le informazioni già indicate nella presente scheda. Presentare, allo sportello “Immatricolazioni”, la domanda redatta su apposito modulo ( 1A/bis in allegato ), firmata dal locatario, non è previsto il pagamento di alcun importo. Compilare la domanda TT2119 .
N.B.: nel caso l’intestazione temporanea sia richiesta per “n” veicoli è sufficiente produrre

  • la comunicazione cumulativa ( all_1/B in allegato) contenente i dati relativi alle locazioni senza conducente stipulate nell'arco temporale di 30 giorni (il termine decorre dalla data di stipulazione del contratto di locazione senza conducente, ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto di locazione senza conducente);
  • le eventuali altre autocertificazioni in un unico esemplare.

eventualmente anche:

  • la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda allo sportello,
  • la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l’originale in visione, in caso il richiedente sia cittadino extracomunitario,

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Al termine

Lo sportello rilascia, unicamente una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo e contenente l'indicazione:

  • del nominativo del locatore;
  • delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica;
  • della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica;
  • della scadenza del contratto di locazione.


SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DELLA CdC

Aggiornamento per modifiche tecniche veicolo
Laddove intervenga la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del locatore.

Aggiornamento per variazione delle annotazioni
In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo locatario, il locatore ne da comunicazione alla Motorizzazione mediante comunicazione (All_1/C in allegato: il prestampato è utilizzabile anche per comunicazioni relative a “n” veicoli).

Duplicato della carta di circolazione per furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione
In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione si procede alla emissione del duplicato della carta di circolazione (tutte le annotazioni contenute nei tagliandi di aggiornamento saranno immesse nel nuovo documento).
In questo caso, il duplicato può essere richiesto esclusivamente dal locatore, salvo delega ad altro soggetto (compreso l'utilizzatore temporaneo).

Cessazione anticipata della LSC
In caso di cessazione anticipata del contratto di LSC, il locatore:

  • ne dà immediata comunicazione se il veicolo è rientrato nella propria disponibilità; al riguardo, si evidenzia che il veicolo è da considerare nella disponibilità del locatore anche nel caso in cui sia ceduto ad un locatario per un periodo pari od inferiore ai 30 giorni;

oppure:

  • dà immediata comunicazione del nominativo di un nuovo locatario, nel caso di nuovo contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni.

In entrambi i casi, poiché in assenza di comunicazione il veicolo è da intendere temporaneamente intestato a nome dell'ultimo locatario le cui generalità sono state annotate nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, nell'ipotesi di cessazione anticipata del contratto di LSC il locatore di fatto non dispone più del termine di 30 giorni per comunicare il nominativo del nuovo locatario o per comunicare che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità, ma dovrà effettuare tali comunicazioni in modo tempestivo; in caso contrario, infatti, il locatario cessato continuerebbe ad essere illegittimamente individuato quale intestatario temporaneo del veicolo e quindi responsabile della circolazione dello stesso.

Cancellazione dell'annotazione della locazione
Se alla scadenza della locazione in favore dell'utilizzatore finale il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario.

Cessione di contratti di LSC
Nel caso in cui una impresa di LSC trasferisca la proprietà di propri veicoli ad altra impresa di LSC, e con tale trasferimento venga disposta anche la cessione dei contratti di LSC in essere, si provvederà:

  • a gestire il trasferimento di proprietà mediante ordinaria emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione;
  • a rilasciare una nuova ricevuta contenente, oltre ai dati relativi al locatario e alla data di scadenza del contratto (già annotati in Archivio prima della cessione del contratto), anche il nominativo del nuovo locatore.

Al riguardo, si sottolinea che la predetta ricevuta è rilasciata d'ufficio e, pertanto, non è dovuta alcuna comunicazione da parte del locatore né il pagamento di alcuna tariffa.
Si evidenzia infine che, in attesa del perfezionamento delle procedure informatiche, la ricevuta in parola sarà rilasciata il giorno lavorativo successivo all'emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

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