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Di cosa si tratta
Chi deve fare l’aggiornamento
In presenza di provvedimenti di affidamento di veicoli in custodia giudiziale con facoltà d’u
so del veicolo, per periodi di tempo superiori a 30 giorni, ricorre l’obbligo, su richiesta
dell'affidatario, dell'emissione di un tagliando di aggiornamento o, a seconda dei casi, di un
duplicato della carta di circolazione.
L’affidatario (cioè chi riceve il veicolo) ha l'obbligo di aggiornare la carta di
circolazione nel caso in cui la custodia giudiziale sia per un periodo superiore a 30 giorni.
Non è invece previsto l’obbligo di aggiornamento del Certificato di Proprietà (C.d.P.) al
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione ricorre unicamente nei casi di
custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo.
I veicoli affidati agli Organi di Polizia Giudiziaria sono esentati dall'obbligo di
aggiornamento della carta di circolazione, resta la facoltà che possano comunque ottenere, a
richiesta, l'intestazione temporanea di veicoli dei quali siano affidatari.
Da che data è obbligatorio l’aggiornamento
La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica
all'affidatario del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia stessa.
Per quali veicoli è previsto l’aggiornamento
L’aggiornamento è previsto per seguenti veicoli, purché immatricolati in uso proprio e
utilizzati per il medesimo uso:
- gli autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate (autovetture, autocarri, ecc.),
- i motoveicoli,
L’ aggiornamento è possibile anche per:
- gli autoveicoli ad uso speciale (es: autogru)
- i rimorchi massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
L’aggiornamento non è ammesso per i seguenti veicoli: i ciclomotori e le macchine agricole ed operatrici inoltre per i veicoli con titolo come: taxi, noleggio da rimessa con conducente, autobus, autotrasporto di cose in conto terzi o con licenza in conto proprio.
Documenti da presentare
Chi può presentare la domanda
Può presentare la domanda l’affidatario (persona fisica o ente) o, in alternativa, la persona da esso delegata.
Attenzione : si accede allo sportello solo con la documentazione completa, lo sportello non potrà effettuare le fotocopie mancanti né rilasciare le informazioni già indicate nella presente scheda. Presentare, allo sportello “Veicoli”, la domanda redatta su prestampato TT2119 , avente i seguenti allegati:
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la propria qualità di affidatario e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia giudiziale del veicolo;
il pagamento dell’operazione che si differenzia a seconda dei seguenti casi:
- in caso di duplicato della carta di circolazione: il versamento di 42,20 euro - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito,
- in caso di rilascio tagliando: il pagamento dell’importo relativo di 26,20 euro,
N.B.: nel caso il rilascio documento sia richiesto, da uno stesso soggetto, per “n” veicoli è sufficiente produrre:
- l'elenco dei veicoli,
- un’eventuale delega ad agenzia con modello TT2120 ,
- le eventuali autocertificazioni in un unico esemplare,
- il pagamento dell’importo di 10,20 x n° veicoli + 16,00 € per il rilascio dei tagliandi o 10,20 x n° veicoli + 16,00 x (n° veicoli +1) per il rilascio dei duplicati delle carte di circolazione.
eventualmente anche:
- la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l’originale in visione, in caso il richiedente sia cittadino extracomunitario,
- l’ autocertificazione in caso di intestazione a società o ente,
Al termine
Alternativamente :
- lo sportello rilascia la carta provvisoria di circolazione nella quale è annotato: il nome, il
cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell'affidatario, ovvero la denominazione e
la sede (principale o secondaria) dell'ente affidatario e gli estremi del provvedimento di
affidamento, nonché la dicitura: "Custodia giudiziale – Intestazione temporanea effettuata ai sensi
dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.". Non ricorre la necessità di annotare, l'eventuale scadenza
della custodia giudiziale.
Si potrà ritirare la nuova Carta di circolazione presso l’usciere agli sportelli, con la consegna contestuale della Carta provvisoria. - lo sportello rilascia il tagliando stesso con le annotazioni innanzi indicate. Nel caso non sia possibile la stampa immediata del tagliando lo si potrà successivamente ritirare presso l’usciere agli sportelli.
SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DELLA CdC
Aggiornamento per modifiche tecniche veicolo
Se interviene la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà
provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione. Alla domanda di duplicato deve
essere allegata anche fotocopia del provvedimento di autorizzazione, emesso dalla competente
autorità giudiziaria, ad effettuare le modifiche tecniche. Nelle righe descrittive del duplicato
saranno trascritte le annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento (operazione non
effettuabile in STA).
Reimmatricolazione
Nel caso di reimmatricolazione le annotazioni relative alla intestazione temporanea saranno
automaticamente riportate sulla nuova carta di circolazione (operazione effettuabile in STA).
Duplicato della carta di circolazione per furto, smarrimento, distruzione o deterioramento
della carta di circolazione
In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione si
procede alla emissione del duplicato. In questo caso, il duplicato può essere richiesto
esclusivamente dall'autorità giudiziaria, salvo delega ad altro soggetto (compreso l’a
ffidatario).
Aggiornamento per trasferimento di proprietà
In caso di trasferimento della proprietà di un veicolo è necessaria l’emissione del
duplicato della carta di circolazione per effettuare la cancellazione della annotazione stessa
(operazione non effettuabile in STA).
Variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario
Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo affidatario, si
provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento. A tal fine, l'affidatario è tenuto a
presentare istanza allegando:
- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la variazione del dato oggetto di aggiornamento o, se del caso, fotocopia del provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria;
- il pagamento dell’importo di 26,20 € (con le modalità innanzi indicate),
Nuova annotazione di custodia giudiziale
In caso di affidamento del medesimo veicolo ad un diverso custode giudiziale, si potrà
procedere alla emissione di un nuovo tagliando di aggiornamento recante le annotazioni già
evidenziate.
Cancellazione dell'annotazione della custodia giudiziale
Se il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza di
provvedimento della competente autorità giudiziaria, l'intestatario stesso può ottenere la
cancellazione dell'annotazione della custodia giudiziale mediante richiesta di duplicato della
propria carta di circolazione. A tal fine, l'intestatario allega all'istanza fotocopia del
provvedimento adottato dal giudice competente.
L’aggiornamento deve effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è
verificata la cessazione della custodia cautelare.