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Di cosa si tratta
Chi deve fare l’aggiornamento
È previsto l'aggiornamento della carta di circolazione, ogni qualvolta vi sia una variazione
delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione. L’intestatario può
essere:
- il proprietario del veicolo, ivi compreso il "trustee", il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l'acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso di leasing);
- l'usufruttuario.
Per generalità della persona fisica debbono intendersi: il nome; il cognome; la data di nascita;
il luogo di nascita; il luogo di residenza.
Le ipotesi che danno luogo a variazioni delle predette generalità possono dipendere:
- da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del luogo o della data di nascita;
- da variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza.
Nei suddetti casi l’intestatario dovrà richiedere l'aggiornamento delle carte di circolazione di
tutti i veicoli dei quali dispone.
In caso di variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (soppressione o
accorpamento di Comuni o di Province o istituzione di nuovi Comuni o di nuove Province) saranno
aggiornati i dati nell’Archivio Nazionale dei veicoli, su richiesta dell’Ente Locale. La nuova
denominazione del Comune o della Provincia sarà automaticamente annotata sulla carta di
circolazione in caso di duplicato del documento stesso o di emissione di un tagliando di
aggiornamento.
Non è invece previsto l’obbligo di aggiornamento del Certificato di Proprietà (C.d.P.) al
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Da che data è obbligatorio l’aggiornamento
La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica
all'interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con il quale
è stata disposta la variazione, ovvero dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o
dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini interessati una variazione della
toponomastica.
Per quali veicoli è previsto l’aggiornamento
L’aggiornamento è previsto per seguenti veicoli, purché immatricolati in uso proprio e
utilizzati per il medesimo uso:
- gli autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate (autovetture, autocarri, ecc.),
- i motoveicoli,
L’ aggiornamento è possibile anche per:
- gli autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale (es: autogru),
- i rimorchi massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
L’aggiornamento non è ammesso per i seguenti veicoli: i ciclomotori e le macchine agricole ed operatrici inoltre per i veicoli con titolo come: taxi, noleggio da rimessa con conducente, autobus, autotrasporto di cose in conto terzi o con licenza in conto proprio.
Documenti da presentare
Attenzione : si accede allo sportello solo con la documentazione completa, lo sportello non potrà effettuare le fotocopie mancanti né rilasciare le informazioni già indicate nella presente scheda. Presentare, allo sportello “Veicoli”, la domanda redatta su prestampato TT2119 , avente i seguenti allegati:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione
- la fotocopia di un documento di identità,
- il versamento di 26,20 euro - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito
N.B. Nel caso si tratti di variazioni della toponomastica, non è previsto il pagamento di alcuna tariffa, alla domanda, pertanto, andrà allegata esclusivamente una dichiarazione sostitutiva dell’a tto di notorietà comprovante la variazione del toponimo.
eventualmente anche:
-
la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda allo sportello,
- la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l’originale in visione, in caso il richiedente sia cittadino extracomunitario,
- l’ autocertificazione in caso di comproprietari (persone fisiche),
- l’ autocertificazione in caso di intestazione a società o ente,
- l’ autocertificazione in caso il richiedente sia iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero AIRE,
- l’ autocertificazione nel caso il richiedente sia incapace di agire (minorenne o interdetto).
- quanto necessario in caso di: leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio (nel merito chiedere allo sportello).
Al termine
Lo sportello rilascia un tagliando di aggiornamento nel quale sono annotate le mutate generalità
dell'intestatario, inoltre è apposta la dicitura: "Variazione delle generalità dell'intestatario
effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.".
Nel caso non sia possibile la stampa immediata del tagliando lo si potrà successivamente
ritirare presso “l’usciere agli sportelli”.