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Di cosa si tratta
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) possono convertire la propria patente in patente italiana a condizione che:
- esista specifico Accordo bilaterale tra Italia e Stato estero;
- la patente estera sia in corso di validità;
- il titolare abbia acquisito residenza anagrafica in Italia;
- la patente estera sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia;
- il titolare sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali.
Si precisa inoltre che:
- non è possibile convertire patenti EXTRA UE rilasciate con validità provvisoria, se non sono divenute valide in via permanente prima dell’acquisizione della residenza in Italia.
- in caso di scadenza della validità dell’Accordo bilaterale, le patenti scadute durante il periodo in cui l’Accordo non era più vigente, perché non ancora rinnovato, non possono essere convertite.
- la conversione di patente estera, rilasciata per conversione di patente italiana, è sempre ammissibile anche se con lo Stato extra UE o extra SEE non sussiste la reciprocità di trattamento, in quanto tale conversione è ammessa in virtù della precedente idoneità conseguita in Italia. La nuova patente dovrà essere di categoria non superiore a quella del precedente documento di guida italiano.
- superati i quattro anni di residenza in Italia è sempre ammissibile la conversione (sempre che ci siano le condizioni sopradescritte) con un esame di revisione tecnica (esame di teoria e guida) della patente di guida (non si applica per la conversione della patente di guida albanese secondo la circolare del 03.08.20219).
A chi rivolgersi
Documenti da presentare allo sportello Patenti
- domanda redatta su Mod. TT2112 compilata e debitamente sottoscritta;
- ricevute del certificato medico dematerializzato, rilasciato da un medico monocratico di data non anteriore a 3 mesi o rilasciato dalla Commissione Medica Locale di data non anteriore a 6 mesi;
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- versamento di 42,20 euro (comprensivo di diritti e bolli) - il pagamento avviene tramite PagoPA regionale oppure direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito;
- patente estera in originale in visione e fotocopia della stessa;
- dichiarazione di residenza in Italia;
- fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l’originale in visione, in caso il richiedente sia cittadino extracomunitario.
Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta dal delegante oltre a un documento d’identità personale del delegante).
Sarà l’ufficio, a seconda dello specifico accordo bilaterale tra lo Stato italiano e lo Stato estero, ad indicare i documenti necessari dal seguente elenco:
- traduzione asseverata della patente estera che può essere fatta da un traduttore giurato in Italia o asseverata presso un tribunale, giudice di pace o notaio in territorio italiano o direttamente dal Consolato/Ambasciata in Italia;
- certificazione attestante la validità e autenticità della patente da convertire rilasciata dal Consolato/Ambasciata dello stato di provenienza.
Solamente a sportello potrà essere verificato se il modello di patente è convertibile.
Al termine
L'Ufficio, dopo aver effettuato i controlli previsti, provvederà alla stampa della patente che potrà essere ritirata presso lo sportello informazioni con la contestuale consegna della patente posseduta. Se la patente estera non potrà essere consegnata (ad esempio: è andata smarrita, distrutta, ecc.) non potrà essere consegnata la patente italiana.