Di cosa si tratta

Se il titolare di una patente rilasciata da paesi UE o SEE (*) ha acquisito la propria residenza in Italia, anagrafica o normale:

Deve convertire la patente:

- alla scadenza del periodo di validità, che coincide con:

  • la data di scadenza indicata sulla patente, se questa è provvista di validità amministrativa conforme a quella italiana;
  • il decorso di due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia, se la patente non ha validità amministrativa oppure ha validità amministrativa superiore a quella italiana.

Può convertire la patente:

- prima della data di scadenza e in tal caso il conducente può scegliere se:

  • attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo, senza presentare il certificato medico per la conferma di validità;
  • ottenere un nuovo periodo di validità, allegando alla domanda di conversione il certificato medico;
 

Non può convertire la patente:

- se ottenuta a seguito di conversione di patente rilasciata da uno Stato non membro UE o SEE, con il quale lo Stato italiano non abbia concluso apposito accordo bilaterale;

- se sospesa o revocata dallo Stato che l’ha rilasciata.

La patente rilasciata per conversione sarà valida per le stesse categorie alle quali abilita la patente posseduta, salvo espressa rinuncia alle categorie.

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A chi rivolgersi

Allo sportello Patenti degli uffici di ambito territoriale dove si è interessati a fare la conversione.

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Documenti da presentare allo sportello Patenti

  • domanda redatta su Mod. TT2112  compilata e sottoscritta;
  • certificato medico dematerializzato, rilasciato da un medico monocratico di data non anteriore a 3 mesi o rilasciato dalla Commissione Medica Locale di data non anteriore a 6 mesi;
  • 2 fotografie uguali, recenti, a sfondo bianco e a capo scoperto;
  • fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • versamento di 42,20 euro (comprensivo di diritti e bolli) - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • patente estera in originale, in corso di validità, in visione e fotocopia della stessa;
  • autocertificazione di residenza in Italia;

Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta dal delegante oltre a un documento d’identità personale del delegante.

Non possono essere convertite patenti ottenute per conversione da altro Stato con cui l’I talia non ha firmato un accordo bilaterale.

E’ possibile chiedere la conversione della patente UE o SEE anche prima della data di scadenza. In tal caso il conducente può scegliere di attribuire alla patente italiana il periodo di validità residuo, senza presentare il certificato medico per la conferma di validità (in questo caso se la pratica venisse presentata da persona delegata, andrà presentata una fotografia legalizzata presso lo sportello Anagrafe del Comune);

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Al termine

L'Ufficio, dopo aver effettuato i controlli previsti, provvederà alla stampa della patente che potrà essere ritirata presso lo sportello informazioni con la contestuale consegna della patente estera posseduta

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