Il codice tributo riferito all’imposta di bollo è il 456T. Il codice dell’ufficio ente corrisponde a quello della sede locale dell’agenzia delle entrate, riferita alla residenza o alla sede dell’impresa richiedente, nel caso della sede di Udine, il codice TI8. I codici sono reperibili alla pagina http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=2&pr=UD . Modello ed istruzioni di compilazione sono reperibili alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23/ . Per ulteriori dubbi o informazioni si invita a contattare l’Agenzia delle Entrate.
Il subentro è consentito solo nel caso in cui il primo richiedente sia un’impresa e alle condizioni di cui all’articolo 32 ter della L.R. 7/2000, ovvero:
a. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo indicati nel regolamento
b. L’attività dell’impresa originariamente beneficiaria deve proseguire in capo al subentrante
c. Deve essere mantenuta, almeno parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati
d. Il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all’articolo 32 bis per il periodo residuo.
No. Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1 del regolamento, il contributo può essere concesso unicamente al soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene.
Si tratta degli interventi descritti dall’articolo 4, comma 2 lettera b) della L.R. 19/2009,
ovvero:
“tutti gli interventi consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l’apertura o la
soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico sanitari e gli impianti
tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso”
Si, in quanto ricompreso negli interventi di manutenzione straordinaria, quale impianto tecnologico.
L’importo di contributo deve risultare almeno di 20.000,00 euro. Ad esempio, per un importo di spesa pari a 60.000,00 euro, di regola il titolare della domanda potrà ottenere l’erogazione di un contributo corrispondente al suo 50% e quindi pari a 30.000,00 euro (salvo diversa richiesta di attribuzione della percentuale del contributo); nel caso invece in cui il titolare abbia indicato nella domanda una percentuale pari al 20% della spesa, l’importo di contributo risulterebbe di soli 12.000,00 euro e la domanda risulterebbe inammissibile.
No. Gli interventi ammissibibili sono: allacciamento a reti infrastrutturali, demolizione, demolizione e bonifica, manutenzione straordinaria e ristrutturazione.
Ai fini del riconoscimento del punteggio in argomento la demolizione deve riferirsi all’intero
edificio, definito come una “costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata
da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta
al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via”, con esclusione quindi delle ipotesi
in cui la demolizione riguardi solo parte di un immobile, collegata internamente ad altra parte che
viene mantenuta, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23
luglio 1960 n. 1820.
E’ possibile richiedere l’erogazione anticipata del contributo nella misura e secondo le modalità indicate dall’articolo 60 della legge regionale 14/2002: il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti privati, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di rendicontazione. In alternativa, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
Si. Non spetta nei casi in cui sia realizzato un intervento che prevede la modifica della destinazione dell’edificio, per un utilizzo diverso da quello commerciale, industriale o artigianale.
L’impresa che realizza direttamente i lavori oggetto di contributo, dovrà produrre, a rendicontazione della spesa, la documentazione di cui all’articolo 11 comma 4 del regolamento, accompagnata da certificazione rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000
Il riferimento alle classi di rischio va rapportato alla normativa contenuta nel D.M. 58 del
28.02.2017 così come sostituito dal D.M. 65 del 07.03.2017, in cui sono individuate otto classi di
rischio sismico, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G. Tali decreti stabiliscono
le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni con i due metodi per l’a
ttribuzione della classe di rischio sismico.
Deve essere prodotta una asseverazione, sottoscritta da un tecnico abilitato e competente ad
effettuare la valutazione, che attesti la classe di rischio sismico che verrà raggiunta con l’i
ntervento, ai sensi del D.M. 58 del 28.02.2017 così come sostituito dal D.M. 65 del 07.03.2017.