Rivolto ai giovani da 18 a 29 anni compresi per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Descrizione e durata

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

L'apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto ai giovani da 18 anni a 29 anni compresi e consente di:
a. acquisire i seguenti titoli:
- laurea triennale
- laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
- master universitario
- titolo di dottorato di ricerca

b. svolgere i seguenti percorsi:
- di ricerca
- finalizzati alla formazione delle figure previste dagli ordinamenti professionali ordinistici e dalla contrattazione collettiva

Questa forma di apprendistato permette pertanto alle imprese di disporre di competenze a elevato livello di specializzazione e offre ai giovani la possibilità di rafforzare le loro competenze e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha una durata minima di 6 mesi, mentre la durata massima:
- per i contratti di apprendistato di alta formazione è pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
- per i contratti di apprendistato per attività di ricerca è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, tuttavia può essere prorogata fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca;
- per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche è definita, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
 

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Articolazione della formazione

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito dal Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 (Allegato 1).

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Il protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda.
 

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Piano formativo individuale

Il Piano formativo individuale definisce, sulla base della qualificazione da conseguire, la durata effettiva del contratto di apprendistato, la durata della formazione interna ed esterna e l’orario di lavoro nonché i criteri e modalità di valutazione delle conoscenze acquisite.

Il Piano formativo individuale, è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello previsto all'allegato 1a del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, e stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
 

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Il ruolo della Regione

La normativa nazionale affida la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale.

Al fine di promuovere e sperimentare azioni di supporto che valorizzino il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto con gli Atenei regionali e le Parti Sociali un Protocollo d’Intesa che regolamenta, per i soli profili che attengono alla formazione, le modalità attuative.
 

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A chi rivolgersi

Per informazioni e per stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è necessario contattare gli Atenei regionali:

Università degli Studi di Trieste
- Michele Tritta, tel. 040 5582751
- e-mail: michele.tritta@amm.units.it
 

Università degli Studi di Udine
- Cristina Disint, tel. 0432 556120, e-mail: cristina.disint@uniud.it
- e-mail: ufficio.tirocini@uniud.it


SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste
- Riccardo Iancer, tel. 040 3787452, e-mail: iancer@sissa.it

 

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