contenuti
Per attivare un percorso di tirocinio presso una sede regionale di un soggetto ospitante (datori di lavoro privati, enti pubblici) è necessario recarsi presso i soggetti promotori: i servizi del lavoro competenti, gli enti di formazione regionali accreditati, le università, le cooperative sociali e i Servizi di integrazione lavorativa (questi ultimi due, rispettivamente per le persone svantaggiate e per i disabili) .
Per attivare un percorso di tirocinio in un’altra regione italiana, bisogna rivolgersi ad un soggetto promotore abilitato presso la regione in cui si intende svolgere il tirocinio (maggiori informazioni sui singoli siti regionali).
Prima di avviare un percorso di tirocinio il soggetto ospitante deve stipulare e sottoscrivere con il soggetto promotore una convenzione che definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio.
La convenzione, redatta dal soggetto promotore, sulla base di uno schema predisposto dalla Regione, può riferirsi ad uno o più tirocini distribuiti in un arco temporale indicato.
Si applica la normativa della regione dove è ubicata la sede operativa in cui si svolgerà prevalentemente il tirocinio.
Il soggetto ospitante deve comunicare l’avvio, nonché la conclusione, del tirocinio al Centro per l’impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie.
Il soggetto promotore deve trasmettere il progetto formativo alla Regione (invio telematico) e inoltre deve comunicare alla Regione l’avvio, la conclusione del percorso formativo, sia essa anticipata ovvero alla scadenza, nonché le eventuali sospensioni.
Il soggetto promotore in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, al termine del tirocinio, deve redigere l’attestato di competenze che descrive le competenze raggiunte, le abilità e le conoscenze acquisite secondo il modello reso disponibile dalla Regione.
.