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Possono diventare tirocinanti tutti i soggetti (cittadini della UE o stranieri con regolare premesso di soggiorno) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver compiuto diciotto anni di età, ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- b) essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, fatto salvo il caso in cui si tratti di lavoratore in cassa integrazione.
Il tirocinio non è un contratto di lavoro e la partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.
Attraverso questo percorso formativo il tirocinante può:
- entrare in contatto diretto con una realtà lavorativa;
- acquisire competenze tecnico-professionali specifiche;
- conseguire competenze relazionali tipiche dell’ambiente di lavoro;
Al fine di consentire una più agevole partecipazione al percorso al tirocinante è garantita un’indennità mensile non inferiore a 300,00 € lordi per un impegno orario non superiore a 20 ore settimanali che va incrementata proporzionalmente fino a raggiungere un minimo di 500,00 € lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali. L’indennità di partecipazione è equiparata ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente.
Gli obblighi del tirocinante consistono nello:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all’attività del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, quando il soggetto ospitante è un datore di lavoro privato;
- rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni di ufficio, quando il datore di lavoro è un ente pubblico.
Le tutele riconosciute al tirocinante sono:
- l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’assicurazione per responsabilità civile;
- la possibilità di sospendere il tirocinio per maternità e malattia;
- l’essere impegnato al massimo per 40 ore settimanali.
I diritti assicurati al tirocinante sono:
- avere un tutor del soggetto promotore, che oltre a monitorare la qualità dell’ambiente di lavoro e la coerenza delle attività con il percorso formativo potrà aiutare il tirocinante a gestire i rapporti con il soggetto ospitante;
- essere formato e seguito in maniera adeguata dal tutor aziendale che dovrà favorire un efficace inserimento nel contesto produttivo e supportare una graduale acquisizione delle competenze tecnico-professionali;
- avere la possibilità di interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante;
- ottenere dal soggetto promotore un’attestazione delle competenze acquisite che tenga in considerazione la valutazione espressa dal soggetto ospitante (competenze che potranno essere registrate sul libretto formativo del cittadino solo se il tirocinante ha partecipato ad almeno il 70% della sua durata espressa in ore);
- ricevere un’indennità di partecipazione nella misura di almeno 300,00 euro lordi mensili per un impegno orario fino a 20 ore settimanali, incrementata in caso di maggior impegno orario di almeno 10 € ogni ora;
- non sostituire i lavoratori con contratto a termine e non essere utilizzato per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale.