Infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private (articolo 27, comma 1, lettera R bis, D.Lgs. 286/98).

La domanda di nulla osta

Gli infermieri cittadini extra U.E. possono fare ingresso in Italia in deroga al sistema delle c.d. "quote", in conformità a quanto previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione (art. 27 c.1  lett. r-bis) del D.Lgs. 286/98), per svolgere attività di lavoro subordinato.
 
Possono richiedere il nulla osta al lavoro per l’assunzione di infermieri extracomunitari residenti all’estero:
  • le strutture sanitarie pubbliche o private;
  • società cooperative qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima;
  • le socetà di lavoro interinali che hanno stipulato un contratto con una struttura sanitaria sia pubblica che privata.
In ogni caso il presupposto necessario affinchè il nulla osta al lavoro venga rilasciato è che si tratti di infermieri il cui titolo di studio sia stato riconosciuto dal Ministero della Salute e gli stessi si siano iscritti nell’apposito Albo professionale. 
   
Il datore di lavoro interessato all'assunzione di un infermieri con cittadinanza extra U.E. deve richiedere il nulla osta al lavoro subordinato inviando l’istanza telematica allo Sportello per l’Immigrazione attraverso il portale del Ministero dell’Interno. 
 
L’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.
 
Una volta accreditato sul portale del Ministero dell'Interno, per inoltrare le istanze di nulla osta per infermieri va compilato il Modello O.
 
Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'immigrazione, il datore di lavoro sarà convocato per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta al lavoro e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
 
Lo Sportello per l'Immigrazione trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero dove il lavoratore si deve recare per il rilascio del visto di ingresso per l’Italia.

Nella domanda telematica, negli appositi campi, deve essere indicato il titolo di infermiere riconosciuto dal Ministero della Salute.

Attenzione:

Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale a causa dell'attuale "Emergenza Covid-19", ai sensi dell’art. 6bis del D.L. 105/2021, convertito dalla Legge 126/2021, così come modificato, per ultimo, dal D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, fino al 31 dicembre 2025, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

A tal fine devono essere distinti i casi dei cittadini stranieri già presenti in Italia, con permesso di soggiorno in corso di validità, da quelli che devono ancora fare ingresso nel Paese.

Cittadini stranieri già presenti in Italia:

Ai sensi di quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 3 febbraio 2022, le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR e le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR sono autorizzate a procedere al reclutamento temporaneo di professionisti sanitari purché gli stessi risultino titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa e risultino, inoltre, in possesso di:
a) titolo di studio conseguito in un Paese dell’Unione Europea
b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza

oppure

a) titolo di studio conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea con traduzione asseverata in italiano;
b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza con traduzione asseverata in italiano;
c) dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, finalizzata a verificare che il titolo stesso soddisfi le direttive UE.

Cittadini extra U.E. che devono fare ingresso in Italia:

Analoga verifica dovrà essere effettuata, preliminarmente alla richiesta di nulla osta, nel caso in cui le strutture sopra indicate intendano instaurare un rapporto di lavoro con un cittadino extra U.E. residente all’estero, in tal caso le stesse sono tenute a fornire dichiarazione di avvenuto esperimento della verifica agli Uffici regionali competenti in materia di immigrazione.

L'ingresso in Italia degli infermieri provenienti da Paesi extra U.E., che non sono ancora in possesso di un permesso di soggiorno, può essere autorizzato, in via transitoria, anche in assenza dell’equipollenza del titolo di studio straniero, laddove venga prodotta la dichiarazione di valore del titolo di studio estero posseduto, l'iscrizione all'albo degli infermieri nel Paese di provenienza e venga dichiarato che gli stessi saranno impiegati per finalità connesse all'emergenza Covid-19.

In tal caso va presentata l’istanza di nulla osta (modello O) dal portale del Ministero dell’I nterno e va prodotta all’ufficio la documentazione istruttoria sotto riportata.

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Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta e eventuale proroga

In generale: 
  • le strutture sanitarie pubbliche o private;
  • società cooperative qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima;
  • le socetà di lavoro interinali che hanno stipulato un contratto con una struttura sanitaria sia pubblica che privata;

possono richiedere il nulla osta a tempo determinato per un massimo di due anni prorogabili per ulteriori due anni.

In particolare le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate a richiedere il nulla osta per l'assunzione degli infermieri anche a tempo indeterminato.
 
Proroga del nullaosta:
 
Prima della scadenza del permesso di soggiorno è possibile, ricorrendone le condizioni, richiedere la proroga del nullaosta del rapporto di lavoro a tempo determinato previo invio della relativa istanza da effettuarsi mediante l'utilizzo dell'apposito modulo, scaricabile dalla presente pagina, corredato dalla documentazione in esso indicata. In ogni caso la durata massima del rapporto non potrà eccedere i quattro anni.

Nel caso in cui, dopo il rilascio del primo nullaosta a tempo determinato, sorga per l'infermiere la possibilità di impiego a tempo indeterminato, il rinnovo del relativo permesso di soggiorno in scadenza potrà essere richiesto mediante l'invio, alla Questura competente per territorio, del relativo kit postale che dovrà contenere, oltre alla richiesta di rinnovo, anche: il primo nullaosta, l'unilav della assunzione a tempo determinato e la nuova proposta di lavoro a tempo indeterminato. 

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

L'infermiere, una volta informato del rilascio del nulla osta al lavoro si dovrà recare presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso per l’I talia.
 
Una volta arrivato in Italia, entro otto giorni dall’ingresso, l'infermiere si reca presso lo Sportello per l'Immigrazione per la sottoscrizione della modulistica necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno.
 
Con la documentazione rilasciata dallo Sportello per l'Immigrazione lo stesso si deve recare successivamente all’ufficio postale per l'invio, alla Questura competente per territorio, del relativo kit di richiesta del permesso di soggiorno.
 
Solo dopo aver espletato tali adempimenti ed aver acquisito la ricevuta di spedizione del kit postale, l'infermiere può iniziare a prestare la propria attività lavorativa.

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Cambiamenti di datore di lavoro

Gli infermieri in possesso del relativo permesso di soggiorno possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro con altro datore, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.

Di un tanto deve essere data comunicazione di un tanto allo Sportello per l'Immigrazione , per le verifiche del caso.

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Documentazione da produrre

  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
  • n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello per l'Immigrazione;
  • copia della prima pagina del passaporto dell'infermiere;
  • riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Ministero della Salute (allegare Decreto Ministero dell Salute) ovvero, nel caso di assunzione effettuata ai sensi del dell’art. 6bis del D.L. 105/2021, dichiarazione di avvenuto esperimento della procedura di verifica titolo di studio effettuata in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 3 febbraio 2022;
  • fotocopia del documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della società richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);
  • attestazione di idoneita' alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di ottenimento della stessa.

Nel caso la richiesta sia presentata da un'agenzia interinale o da una cooperativa andrà prodotto anche il contratto di appalto o di somministrazione.

Se l’infermiere professionale non ha ancora conseguito l’equipollenza del titolo di studio, fino al 31 dicembre 2022 deve produrre la dichiarazione di valore del titolo di studio tradotto in italiano e legalizzato oltre all’iscrizione ad un Ordine o all’Albo professionale del Paese di provenienza tradotta in italiano.

La verifica della capacità reddituale e del DURC del datore di lavoro richiedente sono effettuati d'ufficio.

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