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Infermieri assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private (articolo 27, comma 1, lettera R bis, D.Lgs. 286/98).
Indice dei contenuti
La domanda di nulla osta
- le strutture sanitarie pubbliche o private;
- società cooperative qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima;
- le socetà di lavoro interinali che hanno stipulato un contratto con una struttura sanitaria sia pubblica che privata.
Nella domanda telematica, negli appositi campi, deve essere indicato il titolo di infermiere riconosciuto dal Ministero della Salute.
Attenzione:
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale a causa dell'attuale "Emergenza Covid-19", ai sensi dell’art. 6bis del D.L. 105/2021, convertito dalla Legge 126/2021, così come modificato, per ultimo, dal D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, fino al 31 dicembre 2025, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
A tal fine devono essere distinti i casi dei cittadini stranieri già presenti in Italia, con permesso di soggiorno in corso di validità, da quelli che devono ancora fare ingresso nel Paese.
Cittadini stranieri già presenti in Italia:
Ai sensi di quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 3 febbraio 2022,
le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR e le strutture sociosanitarie
accreditate e convenzionate con il SSR sono autorizzate a procedere al reclutamento temporaneo di
professionisti sanitari purché gli stessi risultino titolari di un permesso di soggiorno che
consenta di svolgere attività lavorativa e risultino, inoltre, in possesso di:
a) titolo di studio conseguito in un Paese dell’Unione Europea
b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza
oppure
a) titolo di studio conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea con traduzione
asseverata in italiano;
b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza con traduzione
asseverata in italiano;
c) dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente
nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, finalizzata a verificare che il titolo stesso
soddisfi le direttive UE.
Cittadini extra U.E. che devono fare ingresso in Italia:
Analoga verifica dovrà essere effettuata, preliminarmente alla richiesta di nulla osta, nel caso in cui le strutture sopra indicate intendano instaurare un rapporto di lavoro con un cittadino extra U.E. residente all’estero, in tal caso le stesse sono tenute a fornire dichiarazione di avvenuto esperimento della verifica agli Uffici regionali competenti in materia di immigrazione.
L'ingresso in Italia degli infermieri provenienti da Paesi extra U.E., che non sono ancora in possesso di un permesso di soggiorno, può essere autorizzato, in via transitoria, anche in assenza dell’equipollenza del titolo di studio straniero, laddove venga prodotta la dichiarazione di valore del titolo di studio estero posseduto, l'iscrizione all'albo degli infermieri nel Paese di provenienza e venga dichiarato che gli stessi saranno impiegati per finalità connesse all'emergenza Covid-19.
In tal caso va presentata l’istanza di nulla osta (modello O) dal portale del Ministero dell’I nterno e va prodotta all’ufficio la documentazione istruttoria sotto riportata.
Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta e eventuale proroga
- le strutture sanitarie pubbliche o private;
- società cooperative qualora gestiscano direttamente l’intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima;
- le socetà di lavoro interinali che hanno stipulato un contratto con una struttura sanitaria sia pubblica che privata;
possono richiedere il nulla osta a tempo determinato per un massimo di due anni prorogabili per ulteriori due anni.
Nel caso in cui, dopo il rilascio del primo nullaosta a tempo determinato, sorga per l'infermiere la possibilità di impiego a tempo indeterminato, il rinnovo del relativo permesso di soggiorno in scadenza potrà essere richiesto mediante l'invio, alla Questura competente per territorio, del relativo kit postale che dovrà contenere, oltre alla richiesta di rinnovo, anche: il primo nullaosta, l'unilav della assunzione a tempo determinato e la nuova proposta di lavoro a tempo indeterminato.
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Cambiamenti di datore di lavoro
Gli infermieri in possesso del relativo permesso di soggiorno possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro con altro datore, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.
Di un tanto deve essere data comunicazione di un tanto allo Sportello per l'Immigrazione , per le verifiche del caso.
Documentazione da produrre
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello per l'Immigrazione;
- copia della prima pagina del passaporto dell'infermiere;
- riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Ministero della Salute (allegare Decreto Ministero dell Salute) ovvero, nel caso di assunzione effettuata ai sensi del dell’art. 6bis del D.L. 105/2021, dichiarazione di avvenuto esperimento della procedura di verifica titolo di studio effettuata in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 3 febbraio 2022;
- fotocopia del documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della società richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);
- attestazione di idoneita' alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di ottenimento della stessa.
Nel caso la richiesta sia presentata da un'agenzia interinale o da una cooperativa andrà prodotto anche il contratto di appalto o di somministrazione.
Se l’infermiere professionale non ha ancora conseguito l’equipollenza del titolo di studio, fino al 31 dicembre 2022 deve produrre la dichiarazione di valore del titolo di studio tradotto in italiano e legalizzato oltre all’iscrizione ad un Ordine o all’Albo professionale del Paese di provenienza tradotta in italiano.
La verifica della capacità reddituale e del DURC del datore di lavoro richiedente sono effettuati d'ufficio.