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Legge 103/2002.
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La domanda di nulla osta
- in regime di distacco per la durata di due anni, prorogabili sino al periodo massimo di quattro anni;
La domanda va trasmessa telematicamente allo Sportello per l’Immigrazione attraverso il portale del Ministero dell'Interno.
Una volta accreditati sul sito del Ministero per l’inoltro di istanze di nulla osta per i docenti stranieri va compilato il Modello DS.
Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'Immigrazione, il legale rappresentante dell’istituzione scolastica o altra persona munita di apposita procura notarile sono chiamati al ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta ed alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta
Il nulla osta può essere richiesto nel caso di distacco al massimo per la durata di due anni,
prorogabili sino a quattro, oppure nel caso di assunzione diretta anche a tempo
indeterminato.
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Documentazione da produrre
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 da apporre sul nulla osta;
- copia della prima pagina del passaporto del docente;
- fotocopia del documento del legale rappresentante (se straniero anche copia del titolo di soggiorno) dell'Università; eventuale procura per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta;
- copia del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attestante il possesso dei requisiti da parte della scuola/università ai sensi della L. 103/2002;
- attestazione dei requisiti professionali per l’espletamento dell’attività di docente (titolo di studio) tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana all’estero;
- nel caso di Università quale Ente pubblico occorre la delibera consiliare di approvazione della nomina e stanziamento dei fondi;
- se gli istituti richiedenti sono filiazioni di istituti stranieri è necessaria la lettera di
distacco tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità consolare italiana all’estero contenente:
1) indicazione se la retribuzione e la contribuzione (per i Paesi aderenti agli accordi di sicurezza sociale) avverranno in Italia o all’estero. In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato);
2) l'impegno a ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza; - attestazione di idoneità alloggiativa o ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento della stessa;
- (nell'ipotesi di Università privata la verifica della capacità reddituale è effettuata
direttamente in back office).