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Articolo 27, comma 1, lettera E) D.Lgs. 286/98.
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La domanda di nulla osta
Nella domanda telematica, negli appositi campi, deve essere indicato il titolo di studio o l’a ttestato professionale di traduttore o interprete posseduto dallo straniero e specifico per le lingue richieste.
Il titolo di studio, rilasciato da una scuola statale, ente pubblico, istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, dovrà essere debitamente vistato, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero deputato al rilascio dei predetti documenti, da parte delle Rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
Anche la data di apposizione del visto va indicata nella domanda di nulla osta mentre il documento vistato sarà prodotto dal datore di lavoro al momento della convocazione presso lo Sportello per l'Immigrazione all'atto del ritiro del nulla osta e della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Richiesta di nulla osta per LAVORO AUTONOMO
Gli stranieri in possesso del titolo di traduttore o interprete possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo.
I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono sempre al di fuori delle c.d. "quote". In tali casi lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto all'Ispettorato territoriale per il lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, il quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione.
Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo.
La pratica di richiesta di nulla osta per effettuare prestazioni di lavoro autonomo viene
gestita direttamente dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari competenti italiane
presenti nel Paese di provenienza del traduttore o interprete.
Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Solo dopo aver effettuato i suddetti adempimenti ed acquisita la ricevuta di invio del kit postale (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) il traduttore/interprete può iniziare a prestare la propria attività lavorativa.
Cambiamenti di datore di lavoro
I traduttori interpreti in possesso del relativo permesso di soggiorno possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nulla osta.
Documentazione da produrre
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico;
- copia della prima pagina del passaporto del traduttore/interprete;
- titolo di studio o attestato di traduttore o interprete indicante la conoscenza della lingua richiesta dalla società (tradotto e legalizzato in lingua italiana dall'Autorità diplomatico/consolare italiana all'estero);
- fotocopia del documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della società richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);
- attestazione di idoneita' alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di ottenimento della stessa;
- la verifica della capacità reddituale e del DURC della società richiedente sono effettuati direttamente in back office.