Come ottenere lo stato di disoccupazione con l’iscrizione al Centro per l’impiego.

Iscrizione al Centro per l'impiego e dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

  

Con l’iscrizione al Centro per l’impiego il lavoratore dà la sua disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa che gli verrà proposta attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Con questa dichiarazione, il cittadino acquisisce lo stato di disoccupazione e può avviare un percorso personalizzato per la ricerca di lavoro. 

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) va rilasciata esclusivamente on line, collegandosi al portale nazionale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Per rilasciare la DID sarà necessario registrarsi al portale e inserire le informazioni richieste, circa le esperienze professionali e lavorative, utili anche creare una profilatura che fornirà un indicatore sul grado di maggior o minor occupabilità del cittadino.

La procedura di rilascio della Did si conclude con un appuntamento presso un Centro per l'impiego prescelto, dove verrà stipulato con il cittadino il “Patto di servizio personalizzato” e quindi confermata la Did.

Chi non possiede un computer o ha difficoltà a portare a termine la procedura online può comunque rivolgersi al Centro per l’impiego per chiedere un supporto e per fissare un appuntamento.

Ai beneficiari di un’indennità di disoccupazione come la NASpI o la DIS-COLL non è richiesto di rilasciare la Did nel portale Anpal in quanto la domanda di sostegno al reddito presentata all’INPS, anche con il supporto dei patronati, equivale al rilascio di una Did.

La Did presentata contestualmente alla domanda di NASpI o la DIS-COLL dovrà comunque essere confermata dal Centro per l’impiego. A tale scopo è necessario inviare una email al Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per chiedere un appuntamento finalizzato alla stipula del patto di servizio personalizzato e alla conferma della Did.
 

  • DID online

    Accedi al portale Anpal nella sezione dedicata alla DID online con le informazioni le infografiche, i video tutorial e i contatti per l'assistenza.

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Lo stato di disoccupazione

  

Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa. Tre sono le condizioni necessarie affinché il soggetto rientri nello stato di disoccupazione: non deve essere impegnato in alcuna attività lavorativa,  ovvero percepire un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986), deve essere immediatamente disponibile a una congrua offerta di lavoro e deve svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego.

 

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Conservazione dello stato di disoccupazione

  

L’articolo 4, comma 15-quater del decreto legge 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione.  In base a tale norma i lavoratori “sotto occupati” possono acquisire o conservare lo stato di disoccupazione.
 
Tale possibilità è prevista esclusivamente per quei lavoratori che svolgono un’attività lavorativa dalla quale deriva un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’i mposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del DPR n. 917/1986 (attualmente pari a 8.500 euro lordi annui per il lavoro subordinato e 5.500 euro annui per il lavoro autonomo).
 
La valutazione del reddito percepito dal lavoratore è effettuata non in termini reali bensì in termini prospettici e riguarda l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia sopra indicata. Per la determinazione del reddito è considerata la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (al netto dei contributi a carico del lavoratore), indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro.
 
Nel caso di lavoro subordinato il reddito è calcolato automaticamente dai sistemi informativi del lavoro in base alla retribuzione lorda dichiarata dal datore di lavoro nella comunicazione obbligatoria di assunzione. 
 
Nel caso di lavoro autonomo, il reddito percepito deve essere dichiarato al Centro per l’i mpiego dal lavoratore autonomo che ha richiesto di conservare lo stato di disoccupazione, che ha inoltre l’obbligo di dichiarare l’eventuale superamento della soglia € 5.500 prevista per la conservazione.
 
Il lavoratore iscritto in precedenza al Centro per l’impiego che trova un’occupazione dalla quale ricava un reddito pari o inferiore a € 8.500 annui non è tenuto ad alcun adempimento in quanto il suo stato di disoccupazione è calcolato in automatico dai sistemi informativi del lavoro.

  

  

  

  

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 Sospensione dello stato di disoccupazione

  

Un contratto di lavoro a termine subordinato e somministrato (fino a un massimo di 6 mesi) non fa decadere lo stato di disoccupazione ma lo sospende. La sospensione perdura per l’intera durata del contratto. Al momento dell’avvio di un rapporto di lavoro dipendente, la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione.

     

  

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Perdita dello stato di disoccupazione

  

La perdita dello stato di disoccupazione si verifica con le seguenti condizioni:
a) assunzione con rapporto di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, o associazione in partecipazione o d’impresa;
b) mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l’i mpiego per la verifica dello stato di disoccupazione e l’erogazione dei servizi per l’impiego;
c) mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l’impiego;
d) rifiuto di un'offerta di lavoro avente i requisiti minimi;
e) mancata effettuazione della comunicazione di variazioni di reddito da lavoro autonomo, in relazione a una richiesta di conservazione dello stato di disoccupazione;
e bis) mancata conferma della disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

  

  

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Conferma dello stato di disoccupazione

  

L'articolo5 del D.P.Reg 226/2019 prevede l’obbligo per le persone in stato di disoccupazione, che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa (Did) presso i Centri per l’impiego della Regione, di confermare entro il 31 dicembre di ciascun anno la propria dichiarazione di disponibilità.
La mancata conferma entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la perdita dello stato di disoccupazione a partire dal 1 gennaio successivo.
La conferma può essere effettuata on line o di persona presso il proprio Centro per l'impiego.

  

  

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Requisito di non occupazione per richiesta di prestazioni socio-sanitarie

  

Per beneficiare di prestazioni di carattere sociale e sanitario, ivi incluse quelle legate all'esenzione del ticket, non è necessario rivolgersi al Centro per l'impiego per rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e registrarsi come disoccupato ma è sufficiente dichiarare la propria condizione di "non occupazione". 

Dall’entrata in vigore dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs.150/2015 tutte le disposizioni nazionali e regionali, oltre che i regolamenti comunali, che condizionano prestazioni di  carattere sociale e/o sanitarie allo stato di disoccupazione  devono intendersi riferite alla  condizione "oggettiva" di "non occupazione". 
Sono “non occupati” coloro che non lavorano o che ricavano da attività lavorativa un reddito annuo inferiore ad 8.500 euro lordi annui per il lavoro subordinato e 5.500 euro annui per il lavoro autonomo).
Tale condizione, necessaria per usufruire di prestazioni di carattere sociale e sanitario , può essere dichiarata dal cittadino con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del DPR 445/2000. Le Pubbliche Amministrazioni possono  rivolgersi direttamente ai competenti Centri per l'impiego per effettuare il controllo a campione della condizione di "non occupazione", auto-dichiarata dai cittadini richiedenti prestazioni di carattere sociale.

  

  

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