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Distacco di dirigenti / personale altamente specializzato anche a fini formativi nell'ambito di trasferimenti intra-sociatari (articolo 27 quinquies, D.Lgs. 286/98).
Indice dei contenuti
- La domanda di nulla osta
- Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta
- Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
- Durata del permesso di soggiorno
- Documentazione da produrre per il distacco di dirigenti/personale altamente specializzato
- Documentazione da produrre per il distacco di lavoratori in formazione
- Proroga di trasferimento intra-societario (commi 11 e 20)
- Comunicazione di trasferimento intra-societario (comma 13)
La domanda di nulla osta
- lavoratori specializzati in possesso di conoscenze indispensabili per il settore di attività;
- lavoratori in formazione in possesso di un diploma universitario;
Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati Membri.
Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'Immigrazione, il legale rappresentante dell'azienda richiedente, o una persona munita di apposita delega, viene convocato per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta.
Lo Sportello per l'Immigrazione trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero dove il lavoratore si deve recare per il rilascio del visto di ingresso per l’Italia.
Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta
Il nulla osta può essere richiesto a tempo determinato per:
- un periodo massimo di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati;
- un anno al massimo per i lavoratori in formazione.
Al termine del trasferimento temporaneo lo straniero farà ritorno in un’entità appartenente alla stessa impresa o a un’impresa dello stesso gruppo stabilita in un Paese terzo.
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta
Una volta ottenuto il nulla osta, l'azienda ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è così in grado di fissare un appuntamento presso il Consolato per il ritiro del visto di ingresso per l'Italia.
Avuta certezza della data di ingresso in Italia del lavoratore, il datore di lavoro contatterà immediatamente lo Sportello per l'Immigrazione al fine di concordare un appuntamento per la registrazione dell'ingresso.
La registrazione deve avvenire entro e non oltre otto giorni dall’arrivo in Italia e, in tale occasione, lo Sportello per l' Immigrazione trasmetterà alla Questura la modulistica per l’o ttenimento del permesso di soggiorno (modello 209), dando comunicazione al cittadino straniero della data nella quale lo stesso dovrà recarsi presso gli Uffici della Questura per il rilevamento delle impronte digitali e per il rilascio dell’apposita ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno c.d. "ICT" .
Tale procedura, solo per questi casi particolari di distacco intra-societario, sostituisce quella che, normalmente, prevede, dopo la registrazione allo Sportello, l'invio del kit postale alla Questura di richiesta del permesso di soggiorno.
Durata del permesso di soggiorno
La norma prevede che il permesso di soggiorno abbia una durata pari a quella del trasferimento intra-societario.
Il permesso di soggiorno può essere rinnovato nei limiti di durata massimi previsti dalla normativa (tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati, un anno per i lavoratori in formazione).
Documentazione da produrre per il distacco di dirigenti/personale altamente specializzato
Per il distacco di un dirigente:
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico;
- copia della prima pagina del passaporto lavoratore;
- fotocopia del documento di identità del datore di lavoro/legale rappresentante e del permesso di soggiorno se straniero, ed eventuale delega per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta;
- attestazione di idoneità alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di ottenimento della stessa;
- certificati di distacco rilasciati a favore del lavoratore straniero ove sia presente una convenzione bilaterale con l'Italia in materia di contribuzione, o, in mancanza di quest’ultima, dichiarazione del legale rappresentante italiano con la quale si impegna ad aprire una posizione contributiva (INPS, INAIL,.. ) a favore del lavoratore straniero;
- se non desumibile dalle visure camerali, documentazione che dimostri la relazione tra azienda distaccante e quella distaccataria (bilancio consolidato, visura estera tradotta e legalizzata ecc...);
- lettera di incarico dell'impresa straniera distaccante per il trasferimento intrasocietario del
lavoratore dipendente presso l'entità ospitante italiana indicante:
1) data assunzione c/o distaccante - almeno tre mesi;
2) qualifica;
3) mansione di dirigente;
4) impegno al rispetto del CCNL;
5) impegno a produrre certificato distacco o impegno apertura INPS e INAIL;
6) impegno a rientrare nella ditta distaccante al termine del distacco, luogo e durata del distacco;
7) retribuzione e condizioni di lavoro in Italia.
Per il distacco di un lavoratore specializzato:
La stessa documentazione sopra indicata per i dirigenti con la variazione che la lettera di
incarico deve in tal caso contenere i seguenti elementi:
1) data assunzione c/o
distaccante - almeno tre mesi;
2) qualifica/esperienza;
3) indispensabilità;
4) mansione;
5) titolo di studio;
6) impegno al rispetto del CCNL;
7) impegno a produrre
certificato distacco o impegno apertura INPS e INAIL;
8) impegno a rientrare nella
ditta distaccante al termine del distacco, luogo e durata del distacco;
9) retribuzione e condizioni di
lavoro in Italia.
L’ufficio provvederà ad acquisire autonomamente la visura camerale dell’azienda italiana ed il suo bilancio, il DURC e a verificare con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente l'eventuale esistenza di sanzioni o irregolarità ed alla verifica della retribuzione secondo le tabelle del CCNL.
Documentazione da produrre per il distacco di lavoratori in formazione
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico;
- copia della prima pagina del passaporto lavoratore;
- fotocopia del documento di identità del datore di lavoro/legale rappresentante e del permesso di soggiorno se straniero, ed eventuale delega per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta;
- attestazione di idoneita' alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di ottenimento della stessa;
- certificati di distacco rilasciati a favore del lavoratore straniero ove sia presente una convenzione bilaterale con l'Italia in materia di contribuzione, o, in mancanza di quest’ultima, dichiarazione del legale rappresentante italiano con la quale si impegna ad aprire una posizione contributiva (INPS, INAIL,.. ) a favore del lavoratore straniero;
- se non desumibile dalle visure camerali, documentazione che dimostri la relazione tra azienda distaccante e quella distaccataria (bilancio consolidato, visura estera tradotta e legalizzata ecc...);
- attestazione sul conseguimento del diploma universitario da parte del lavoratore da distaccare;
- piano formativo contenente:
1) durata;
2) obiettivi formativi;
3) condizioni di svolgimento della formazione;
4) qualifica e esperienza. - lettera di incarico dell'impresa straniera distaccante al trasferimento intra-societario al
lavoratore dipendente presso l'entità ospitante italiana indicante:
1) data assunzione c/o distaccante - almeno tre mesi;
2) qualifica e mansione;
3) impegno al rispetto del CCNL;
4) impegno a produrre certificato distacco o impegno apertura INPS e INAIL;
5) impegno a rientrare nella ditta distaccante al termine del distacco;
6) luogo e durata del distacco;
7) diploma universitario.
L’ufficio provvederà ad acquisire autonomamente la visura camerale dell’azienda italiana ed il suo bilancio, il DURC e a verificare con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente l'eventuale esistenza di sanzioni o irregolarità ed alla verifica della retribuzione secondo le tabelle del CCNL.
Proroga di trasferimento intra-societario (commi 11 e 20)
La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione (co. 11). Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente nel rispetto dei suddetti limiti, in caso di proroga del distacco temporaneo e previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione dei presupposti della proroga (co. 20).
Per tale verifica, l’entità ospitante dovrà presentare apposita istanza allo sportello unico nella quale il rappresentante legale o il facente veci riporta i dati salienti del nulla osta da prorogare, le motivazioni che giustificano la richiesta di restare sul territorio nazionale per un ulteriore periodo e l’impegno al rientro del lavoratore alle dipendenze dell’impresa stabilita nel Paese terzo. L’istanza va spedita a mezzo pec all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it specificando l’ufficio territoriale di interesse. Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia del permesso di soggiorno dei lavoratori;
- la nuova lettera di distacco per ogni singolo lavoratore di cui si chiede la proroga;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà scaricabile a lato nella sezione Documentazione;
- documentazione afferente gli alloggi in uso ai lavoratori;
- copia di identità valido di colui che presenta l’istanza di proroga;
- eventuale documentazione idonea ad attestare le funzioni in seno all’entità ospitante del soggetto che presente l’istanza di proroga.
Previo appuntamento con lo sportello unico, all'atto del ritiro del provvedimento di proroga stilato in formato cartacea, si dovranno produrre una marca da bollo dell’importo di 16 euro da applicare sull’istanza e di tante marche da bollo di pari importo per ogni lavoratore da prorogare.
Comunicazione di trasferimento intra-societario (comma 13)
Se l'entità ospitante ha sottoscritto con il Ministero dell'interno un protocollo di intesa con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste per il trasferimento intra-societario (co. 5), il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione con modalità telematiche utilizzando il modello CICT.
La comunicazione viene trasmessa dallo sportello unico al questore per le verifiche di competenza e successivamente all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero deve dichiarare la propria presenza allo sportello unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
L'entità ospitante deve comunicare non oltre trenta giorni dal verificarsi dell’evento ogni modifica che incida sulle condizioni garantite dal suddetto protocollo (co. 14). Per ogni altro aspetto vale quanto previsto dall’articolo 27 quinquies che disciplina la materia del trasferimento intra-societario.
Nell’ipotesi che si debba procedere alla proroga della comunicazione, l’entità ospitante dovrà inviare la richiesta a mezzo pec all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it specificando l’ufficio territoriale di interesse. Detta richiesta redatta su carta aziendale e sottoscritta a cura del legale rappresentante (o del facente le veci) deve indicare:
- i dati che individuano l’entità ospitante ed il suo rappresentante legale;
- i riferimenti alla comunicazione da prorogare e la durata della richiesta proroga nel rispetto della previsione del comma 11 (durata massima del trasferimento);
- l’elenco dei lavoratori delle singole comunicazioni e la data di ingresso in Italia di ciascuno;
- l’indicazione dei motivi per i quali viene chiesta la proroga.
Alla richiesta di proroga occorre allegare:
- la copia del protocollo d’intesa sottoscritto col Ministero dell’Interno;
- la nuova lettera di distacco per ogni singolo lavoratore di cui si chiede la proroga;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà scaricabile a lato nella sezione Documentazione;
- copia del documento valido di colui che presenta l'istanza di proroga;
- eventuale documentazione idonea ad attestare le funzioni in seno all’entità ospitante del soggetto che presenta l’istanza di proroga.
Il provvedimento di proroga sarà trasmesso dallo sportello unico a mezzo pec all’entità ospitante, alla Questura ed alla Prefettura competenti.