Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (articolo 27 quater, D.Lgs. 286/98).

La domanda di nulla osta

Possono presentare domanda di nulla osta al lavoro c.d. " Carta blu" i datori di lavoro che intendono assumere alle loro dipendenze per almeno sei mesi, un lavoratore altamente qualificato munito di uno dei seguenti requisiti:
- un titolo di studio di livello terziario che attesti il completamento di una qualifica professionale di livello post secondario di almeno 3 anni o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni (decreto Ministero Lavoro 08.01.2018 istitutivo del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze);
- possesso dei requisiti previsti per le professioni regolamentate;
- qualifica professionale superiore attestata da un’esperienza quinquennale di livello paragonabile a quello terziario pertinenti al settore alla professione o all’offerta di lavoro;
- qualifica professionale superiore attestata da 3 anni di esperienza professionale pertinente nei 7 anni precedenti alla presentazione dell’istanza per dirigenti o specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Va garantita una retribuzione non inferiore a quella prevista nei contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annua lorda rilevata periodicamente dall’ISTAT.
 
Riassumendo:
• lo straniero deve essere in possesso di un titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e/o di una qualifica professionale superiore di livello corrispondente a quello terziario;
• il datore di lavoro deve presentare al lavoratore una proposta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;
• la proposta di lavoro deve garantire uno stipendio non inferiore a quella prevista nei contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annua lorda rilevata dall’ISTAT.
• nell'ipotesi di svolgimento di professione regolamentata, occorre il riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l'eventuale iscrizione all'albo professionale ove richiesto;
• le prestazioni lavorative devono essere svolte per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica. Può essere svolta un’attività di lavoro autonomo parallelamente a quella subordinata autorizzata con la carta blu.
• l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 20 ore settimanali.
La domanda va trasmessa telematicamente allo Sportello per l’Immigrazione attraverso il portale del Ministero dell'Interno. Una volta accreditati sul sito del Ministero per l’inoltro di istanze di nulla osta per "carta Blu" va compilato il Modello BC.
Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'Immigrazione, il legale rappresentante dell'azienda richiedente o una persona munita di apposita procura notarile saranno chiamati al ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta ed alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Lo Sportello per l'Immigrazione trasmette per via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero dove il lavoratore si deve recare per il ritiro del visto di ingresso per l’Italia.

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 Verifica di indisponibilità di analoghe professionalità presso il Centro per l'Impiego e obbligo di asseverazione

L'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 dispone che prima di procedere alla presentazione della domanda di nulla osta per Carta blu, il soggetto richiedente debba sempre effettuare una verifica preventiva, presso il Centro per l'impiego competente per territorio, relativa all'effettiva indisponibilità in Italia di figure analoghe a quella per la quale si intende chiedere l'ingresso sul territorio nazionale. Unica eccezione a questa principio si ha quando la carta blu riguarda un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno per lo svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, dall'asseverazione di cui all'art. 24-bis, comma 2, del D. Lgs. 286/1998, redatta da un professionista di cui all'art. 1 della Legge 12/1979 o da una delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 

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Per quanto tempo si può richiedere il nulla osta

Il nulla osta può essere richiesto a tempo indeterminato o determinato. In questo secondo caso il nulla osta sarà concesso al massimo per 2 anni.

La durata minima è invece di sei mesi. 
 

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Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta

Una volta ottenuto il nulla osta, l'azienda ne dà comunicazione al lavoratore straniero che è così in grado di fissare un'appuntamento presso la sede Consolare competente per territorio per il ritiro del visto di ingresso per l'Italia.

Una volta arrivato in Italia, entro e non oltre otto giorni dall’avvenuto ingresso, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per ricevere la modulistica necessaria ai fini della successiva richiesta del permesso di soggiorno (modello 209). Sulla base di tale documentazione il lavoratore provvederà all'invio, tramite kit postale, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio. Esperite le suddette fasi ed acquisita la ricevuta dell'invio del kit postale (che funge da permesso di soggiorno provvisorio) il lavoratore può essere assunto ed iniziare a prestare la propria attività lavorativa.

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Durata del permesso di soggiorno

La norma prevede che il permesso di soggiorno "Carta blu" abbia una durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Negli altri casi la durata è pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.

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Cambiamenti di datore di lavoro

Per i cambiamenti di datore di lavoro che dovessero intervenire nel corso dei primi dodici mesi è necessario sottoporre preliminarmente la nuova proposta di contratto di lavoro allo Sportello per l'Immigrazione competente per territorio per il rilascio della relativa autorizzazione, che si intenderà acquisita, laddove trascorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ufficio regionale non abbia comunicato la sussistenza di motivi ostativi.
 

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Come richiedere la proroga del permesso di soggiorno

Per richiedere la proroga del permesso di soggiorno in scadenza, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, è sufficiente compilare il kit postale previsto per i rinnovi dei permessi di soggiorno allegando alla documentazione già prevista dalla Questura nei casi di rinnovo di permesso, la comunicazione di assunzione UNILAV.

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Documentazione da produrre

• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica; 
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico; 
• copia della prima pagina del passaporto del lavoratore; 
• copia del documento di identità del datore di lavoro/legale rappresentante e del permesso di soggiorno se straniero ed eventuale procura per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e sottoscrizione del contratto di soggiorno;
• dichiarazione di valore del Consolato relativa al titolo di studio di istruzione superiore di durata almeno triennale;
• proposta del contratto di lavoro vincolante per almeno 6 mesi, sottoscritta dal legale rappresentante e per accettazione dal lavoratore straniero, che assicuri uno stipendio annuale lordo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali più rappresentativi sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annua lorda rilevata dall’I STAT.
• l’asseverazione redatta dal professionista individuato dall’art. 1 della L. 12/1979 o da una delle Organizzazioni datoriali accreditate presso il Ministero del Lavoro e delle P. S. (nel caso di professionista diverso dal consulente del lavoro, copia della nota di assolvimento della comunicazione all'Ispettorato del Lavoro)
• copia del documento di identità valido dell’asseverante;
• il modulo Anpal inviato al Centro per l'Impiego e la dichiarazione sostitutiva/risposta del Centro che certifica l'esito della preventiva verifica di indisponibilità di analogo lavoratore disoccupato presente sul territorio nazionale;
• attestazione di idoneità alloggiativa o ricevuta comprovante la consegna della richiesta di ottenimento della stessa;
• nel caso di professione regolamentata occorre il riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l’eventuale iscrizione all’Albo professionale ove richiesto.
 
Nel caso di protocolli di Intesa stipulati col Ministero del Lavoro il nulla osta è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di lavoro secondo le disposizioni dell’a rt. 27 comma 1 ter.so di protocolli di Intesa stipulati col Ministero del Lavoro il nulla osta è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di lavoro secondo le disposizioni dell’a rt. 27 comma 1 ter.
 

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Ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare è consentito indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno del titolare di Carta blu e ha la stessa durata di quest’ultimo. Il relativo permesso di soggiorno può poi essere attualizzato, a cura della Questura competente per territorio e ricorrendone i requisiti, in permesso subordinato, autonomo o per studio.

 
Il permesso di soggiorno per motifi familiari è rilasciato contestualmente alla Carta blu.

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Cittadino extra U.E. in possesso di Carta blu rilasciata da altro Stato membro che faccia ingresso in Italia

Il possessore di Carta blu di altro Paese comunitario può fare ingresso in Italia e svolgere attività professionale per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di 180 giorni.

Nei casi in cui l'ingresso per un periodo maggiore di 90 giorni avvenga dopo una permanenza minima di 12 mesi in un altro Stato membro, non è necessaria l'acquisizione del visto di ingresso ma dovrà essere richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro.

L'ingresso in Italia per svolgere attività professionale potrà avvenire anche nel caso in cui, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extra U.E. si sia trasferito in un secondo paese membro, presso il quale, però, lo stesso dovrà dimostrare di aver soggiornato per non meno di sei mesi.
 
In entrambi i suddetti casi, successivamente all'ingresso in Italia, deve essere presentata tempestivamente - e comunque entro il primo mese di lavoro - allo Sportello immigrazione la domanda di nulla osta, indicando gli estremi della Carta blu valida e del documento di viaggio.

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