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In Friuli Venezia Giulia
le funzioni dello Sportello per l’Immigrazione sono svolte da tre Enti:
- la Questura che rilascia i permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari;
- la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di
familiari di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato
in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di
permessi di soggiorno.
Indice dei contenuti
- Le funzioni della Regione
- Assunzione di un lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia
- Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero
- Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero - Professioni con competenze specifiche
- Distacco in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro
- Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
- Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
Le funzioni della Regione
L'ufficio regionale "Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti"
rilascia il nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari che intendono lavorare in Italia
(anche in posizione di distacco dall'estero) ed effettua le conversioni di permessi di soggiorno
già rilasciati per studio/tirocinio/formazione, per lavoro stagionale o permessi di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'UE, in permessi di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Possono quindi rivolgersi allo Sportello regionale i datori di lavoro interessati all’a
ssunzione di cittadini extracomunitari:
- residenti all’estero;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di studio/tirocinio/formazione;
- già regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro stagionale;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perchè in possesso di un permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'UE;
- già regolarmente soggiornanti in Italia perchè titolari di un permesso di soggiorno per
ricerca scientifica o di Carta Blu UE o titolari di alcune tipologie di permesso di soggiorno
previste dalla normativa.
Assunzione di un lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia
Prima di poter assumere un cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia è
necessario verificare che la tipologia del permesso di soggiorno in suo possesso gli
consenta di poter svolgere attività lavorativa.
Oltre a ciò si evidenzia che
non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro consentono di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, bensì, come ad esempio nel caso del permesso di soggiorno rilasciato
per "motivi di lavoro stagionale" o per "casi particolari", la tipologia del permesso
può restringere fortemente i campi e le possibilità di impiego del lavoratore.
A tale scopo si invitano i datori di lavoro interessati all'assunzione a verificare la
tipologia del permesso di soggiorno in possesso del cittadino extracomunitario e, nel caso di
dubbi, si invitano gli stessi a contattare gli uffici dello Sportello per l'Immigrazione.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato ad assumere, con un contratto di lavoro
subordinato che prevede un orario di lavoro settimanale superiore alle 20 ore, un cittadino
extracomunitario che:
- risieda regolarmente in Italia per motivi di studio, tirocinio o formazione
- risieda regolarmente in Italia per motivi di lavoro stagionale (e desideri assumerlo per un
periodo superiore a 9 mesi e/o impiegarlo in settore diverso da quello stagionale)
potrà farlo invitando il lavoratore interessato a chiedere la conversione del suo permesso di
soggiorno in permesso "per motivi di lavoro".
- Titoli di soggiorno che consentono l’esercizio di attività lavorativa in Italia
(Formato PDF)
- Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro subordinato
Lavoratore già presente in Italia per studio/tirocinio/formazione (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 286/98).
- Conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale a lavoro subordinato
Lavoratore già presente in Italia per motivi di lavoro stagionale (articolo 24, comma 10, D.Lgs. 286/98).
Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero
L'ingresso nel territorio italiano di un lavoratore ancora all'estero
è possibile solo nell'ambito e con i limiti del sistema delle "quote" definite
annualmente tramite i "decreti flussi" adottati dal Governo.
I decreti flussi stabiliscono il numero massimo complessivo di ingressi in Italia per lavoro
subordinato, stagionale e non stagionale, formazione e altri eventuali casi particolari.
I decreti flussi stabiliscono il numero massimo complessivo di ingressi in Italia per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, formazione e altri eventuali casi particolari.
DECRETO FLUSSI 2023-2025: ULTIME NEWS
Il 27 settembre 2023 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
pubblicato sulla G.U. serie generale n. 231 del 3 ottobre 2023, concernente la programmazione dei
flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il provvedimento tiene conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo
nazionale relativi sia al lavoro subordinato non stagionale che a quello stagionale, per le
esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
Le quote assegnate al territorio del Friuli Venezia Giulia verranno comunicate dal Ministero
del lavoro con apposita circolare solo in un momento successivo all’invio delle istanze
telematiche; quindi non è possibile conoscere a priori il numero di quote disponibili nei quattro
territori provinciali.
LE QUOTE DI INGRESSO A LIVELLO NAZIONALE
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive a livello nazionale:
a) 136.000 unità per l'anno 2023;
b) 151.000 unità per l'anno 2024;
c) 165.000 unità per l'anno 2025.
quote a livello nazionale per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo nei seguenti settori:
autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici, assistenza familiare e socio-sanitaria
a) 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro
autonomo;
c) 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro
autonomo.
Paesi dai quali è possibile fare ingresso per lavoro subordinato non stagionale:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina
Per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria si prescinde dal paese d’origine.
È inoltre consentito l’ingresso nei limiti delle quote assegnate per le seguenti categorie:
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
c) settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria a prescindere dai paesi d’origine;
d) permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
e) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di
Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
È inoltre consentito l’ingresso per lavoro autonomo nei limiti delle quote assegnate per le seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia
italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la
creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate,
oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi
tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di
qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti
dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti
pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale
11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della
legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Quote per lavoro stagionale:
a) 82.550 unità per l'anno 2023;
b) 89.050 unità per l'anno 2024;
c) 93.550 unità per l'anno 2025.
Paesi da quali è possibile far ingresso per lavoro stagionale:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Termini per la presentazione delle istanze telematiche (anno 2024):
Ai sensi del DPCM 19/01/2024 , i termini previsti dall'art. 8, co. 2, D.P.C.M. 27/09/2023 sono differiti, rispettivamente, al
-
18 marzo: per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 6 comma 3 lettera a.);
-
21 marzo per: i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno
accordi di cooperazione con l'Italia in materia migratoria (art.6 comma 3 lettera b.) o i
lavoratori di origine italiana, da parte di almeno un genitore fino al terzo grado, residenti in
Venezuela (art. 4 comma a.); o gli apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato della
Nazioni Unite (art. 4 lettera b.); o i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’a
ssistenza familiare e socio-sanitaria (art. 4 comma c.); o per le conversioni dei permessi di
soggiorno per lavoro stagionale (art. 5 comma a.); o per le conversioni dei permessi di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell’U nione Europea (art. 5 comma b.);
-
25 marzo per i lavoratori subordinati stagionali (art. 7).
Le richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote possono essere
inviati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e saranno evase sino a concorrenza delle
quote disponibili.
Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità telematiche,
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il
possesso di un'identità SPID. Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle
domande sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPID
da parte di ogni utente.
Qualora l’istanza non rientrasse in quota verrà visualizzato sul portale ALI il seguente
avviso: “La pratica risulta al momento non in quota”.
Documentazione da allegare alle istanze telematiche:
Si richiama l’attenzione sulla documentazione da produrre per l’inoltro delle istanze di nulla
osta al lavoro ed in particolare sull’asseverazione e, solo per le domande di lavoro subordinato
non stagionale, la dichiarazione di indisponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego competente
sul territorio (in funzione della futura sede di lavoro).
Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende,
alternativamente:
a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o
più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla
richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla
osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori
inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi
dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego.
d) altra documentazione indicata nel modulo di domanda da compilare sul portale
ALI.
PROCEDURA DI VERIFICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
Una importante novità introdotta già dal Decreto flussi 2022 e prevista anche per il triennio
successivo riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla
osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri
lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui
si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata
attraverso l'invio di una "richiesta di personale" al Centro per l'Impiego, attraverso l'invio del
modulo editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale
(fonte: sito web Anpal).
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni
lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al
lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo,
al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il
datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale
non è necessaria solo per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.
In tutti i restanti casi è necessario effettuarla inviano il modulo Anpal al seguente
indirizzo pec: cpi@certregione.fvg.it, indicando l’ufficio di interesse (Gorizia, Pordenone, Udine
oppure Trieste).
La nota di riscontro fornita dal Centro per l’impiego andrà allegata alla documentazione da
inoltrare con ALI.
TERMINI DI RILASCIO AUTOMATICO DEI NULLA OSTA
Altra importante novità è data dal fatto che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione delle
domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e
inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che,
dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda, non consistendo
lo stesso in un documento cartaceo ma, unicamente, in un flusso telematico di informazioni.
Nel caso delle domande di rilascio nulla osta per lavoro stagionale il suddetto termine è
ridotto a 20 giorni.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse
agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1
della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in
quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali
ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli
Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione
(sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n.
3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 d.l. n. 73/22
convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122.
L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto
dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si richiama l’attenzione di tutti i professionisti sull’importanza di concludere la propria
asseverazione evidenziando in termini esaustivi, bene articolati e basati sulla documentazione
acquisita dal datore di lavoro, che potrebbe costituire oggetto di verifica successiva da parte
degli uffici dello Sportello. Eventuali carenze nell’asseverazione sotto questo profilo potrebbero
costituire motivo ostativo al rilascio del nulla osta.
PROTOCOLLI D'INTESA SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI CON IL MINISTERO.
Le organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali usufruiranno di una procedura semplificata che consentirà la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno (per lavoro subordinato stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
CIRCOLARE INTERMINISTERIALE SULLE PROCEDURE
Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle
domande sono contenuti nelle Circolari interministeriali n. 5969 del 27 ottobre 2023 e n. 1695 del
29 febbraio 2024, nonché sul portale Integrazione Migranti gestito dal Ministero del
Lavoro: Flussi 2023-25, le nuove quote di ingresso per lavoro (www.integrazionemigranti.gov.it)
- Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
Lavoratori subordinati - Decreto flussi "quote" (articolo 22, D.Lgs. 286/98).
- Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
Lavoratori stagionali - decreto flussi "quote" (articolo 24, D.Lgs. 286/98).
- Conversione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Lavoratori subordinati in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (articolo 9 bis, D.Lgs. 286/98).
- Titoli di prelazione per ingresso e soggiorno per lavoratori formati all'estero
Lavoratori formati all'estero - decreto flussi "quote" (articolo 23, D.Lgs. 286/98).
Assunzione di un lavoratore extracomunitario che è all'estero - Professioni con competenze specifiche
Al di fuori delle quote stabilite annualmente con il "decreto flussi", è possibile l'ingresso e l'assunzione in Italia di alcune categorie di lavoratori stranieri per svolgere professioni che richiedono elevate qualifiche, titoli di studio universitari e/o l'iscrizione ad Albi o Registri.
- Ingresso e soggiorno per ricerca
Ricercatori (articolo 27 ter, D.Lgs. 286/98).
- Professori universitari
Articolo 27, comma 1, lettera C) D.Lgs. 286/98.
- Traduttori e interpreti
Articolo 27, comma 1, lettera E) D.Lgs. 286/98.
- Docenti di università o scuole straniere presenti in Italia
Legge 103/2002.
- Infermieri professionali
Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private (articolo 27, comma 1, lettera R bis, D.Lgs. 286/98).
- Carta blu UE – Altamente qualificati
Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (articolo 27 quater, D.Lgs. 286/98).
Distacco in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro
Al di fuori delle quote definite con i "decreti flussi", è possibile distaccare temporaneamente in Italia alcune categorie di lavoratori stranieri per svolgere professioni che richiedono particolari qualifiche o per formazione.
- Dirigenti o lavoratori altamente specializzati in distacco
Ingresso e soggiorno per dirigenti o lavoratori altamente specializzati in distacco (articolo 27, comma 1, lettera A), D.Lgs. 286/98).
- Lavoratori in distacco per appalti con ditte estere
Distacco di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto (articolo 27, comma 1, lettera I), D.Lgs. 286/98).
- Trasferimenti intra-societari di lavoratori
Distacco di dirigenti / personale altamente specializzato anche a fini formativi nell'ambito di trasferimenti intra-sociatari (articolo 27 quinquies, D.Lgs. 286/98).
Ulteriori casi particolari di ingresso di cittadini extracomunitari
Sempre al di fuori delle quote definite con i "decreti flussi", è possibile l'ingresso in Italia e, in alcuni casi anche l'assunzione, per alcune particolari categorie di lavoratori stranieri.
- Collaboratori familiari al seguito
Lavoratori domestici al seguito di cittadini italiani all'estero che rientrano in Italia (articolo 27, comma 1, lettera E), D.Lgs. 286/98).
- Ingresso e soggiorno per tirocini formativi e di orientamento
Articolo 27, comma 1, lettera F), D.Lgs. 286/98.
Lavoratori provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio
degli Stati membri e nei loro confronti non si applicano le disposizioni del Testo unico
sull'immigrazione, bensì le norme contenute nel Decreto-Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).
In base al Decreto, tutti i cittadini comunitari possono entrare e soggiornare in Italia fino
a tre mesi senza alcuna formalità, senza alcun visto di ingresso, ma solamente disponendo di un
documento di identificazione valido all'ingresso nel territorio dello Stato. Oltre i tre mesi
dall'ingresso non c'è più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno ma è necessario
iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza.
In base ai principi di libera circolazione e quindi di equiparazione ai lavoratori italiani,
stabiliti con il sopra citato Decreto, le procedure per l'assunzione di un lavoratore comunitario
sono le stesse previste per i lavoratori italiani.
Gli Stati membri dell’Unione Europea cui si applicano le presenti disposizioni
sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli
Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
- Profili dei Paesi
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