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Vertenze di lavoro collettive
La composizione di una vertenza di lavoro collettiva è attivata, su richiesta dell’azienda o
delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, presso i competenti uffici dell’Amministrazione
regionale preposti a svolgere un'attività di mediazione volta a conciliare le posizioni delle
parti.
Ai suddetti uffici compete anche la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di
licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro) e ai fini dell’eventuale convocazione delle parti per l’espletamento della fase
amministrativa della procedura in caso di mancato accordo in sede sindacale.
La fase amministrativa deve concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dei motivi
dell’esito negativo della consultazione sindacale, ridotti a 15 se il numero degli esuberi
dichiarati nella comunicazione di avvio è inferiore a dieci unità.
Un’ulteriore fattispecie per la quale può essere richiesto l'intervento degli Uffici
regionali, concerne le procedure per il cambio di appalto laddove i contratti collettivi di lavoro
prevedano il passaggio dei lavoratori tra l'azienda cessante e quella subentrante. Anche in questo
caso può essere formulata all’Amministrazione regionale apposita istanza di convocazione di esame
congiunto finalizzato alla risoluzione della vertenza mediante il raggiungimento di un
accordo.
Ricorso al Comitato provinciale dei Garanti
Gli attuali accordi in materia di rappresentanza sottoscritti tra le parti sociali nei diversi
comparti di contrattazione, prevedono la presenza di una sola forma di rappresentanza sindacale
unitaria (R.S.U.), in ogni unità produttiva che abbia più di quindici dipendenti. Alla
costituzione ed al rinnovo della R.S.U., si procede mediante votazione nei collegi costituiti dalle
commissioni elettorali nei singoli luoghi di lavoro.
Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso, entro 10 giorni, ad
apposito Comitato provinciale dei garanti, composto da un componente in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante di
parte datoriale e da un funzionario dell'Ufficio regionale competente in materia di conflitti
del lavoro con compiti di presidente.
Analoghe procedure sono previste anche per i lavoratori del pubblico impiego dall’Accordo
Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 (modificato dai Contratti Collettivi Quadro del 28
novembre 2014 e del 9 febbraio 2015) per la costituzione delle R.S.U. per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. In questo
caso la presenza della componente datoriale è garantita da un funzionario dell’Amministrazione
presso la quale si è svolta la votazione.
In entrambi i casi, il Comitato provinciale dei garanti deve pronunciarsi entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
A chi rivolgersi
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio politiche del lavoro
P.O. Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti
Scala dei Cappuccini, 1 - TRIESTE
tel. 040 377.2892
e-mail: conflittilavoro.trieste@regione.fvg.it
Domicilio digitale: lavoro@certregione.fvg.it
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