Avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge 223/1991

L’impresa che intende avviare una procedura di licenziamento collettivo deve darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, in mancanza delle stesse, alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alle rispettive Associazioni di categoria.

Identica comunicazione deve essere contestualmente inviata via PEC all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it all'ufficio regionale competente: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro – P.O. Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti.

Qualora l’eccedenza di personale riguardi unità produttive ubicate in più regioni, la competenza è del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4, co. 4 e co. 15 L. 223/91) al quale quindi va inviata la comunicazione.

La comunicazione deve contenere:
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare il licenziamento collettivo;
- i tempi di attuazione del programma di licenziamenti collettivi;
- eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma medesimo (art. 4, co. 3 L. 223/91).

Alla comunicazione di avvio della procedura va allegata la scheda dati strutturali
 

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Accordo/Mancato accordo/Invio elenchi lavoratori licenziati

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, si procede a un esame congiunto tra le parti che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa.
La stessa dovrà informare per iscritto gli uffici regionali competenti sul risultato della consultazione e sui motivi dell'eventuale esito negativo (art. 4, co. 5 e co. 6 L. 223/91).

In caso di mancato accordo, le parti, con la mediazione degli uffici regionali competenti, devono effettuare un ulteriore esame della materia per verificare la possibilità di raggiungere un accordo. Tale esame deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta (qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a 10, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà) (art. 4, co. 7 e co. 8 L. 223/91).

Raggiunto l’accordo o esperita la procedura amministrativa di cui sopra, l’impresa trasmette copia del verbale (di accordo o di mancato accordo) al competente ufficio regionale e ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati deve essere inviato ai competenti uffici regionali e alle associazioni di categoria (art. 4, co. 9 L. 223/91) utilizzando l'apposita scheda.

Qualora l’impresa preveda per gli esuberi licenziamenti scaglionati nel tempo - comunque entro i termini di legge o quelli previsti dall’accordo - la stessa dovrà inviare all’ufficio una comunicazione dopo ogni licenziamento, utilizzando la scheda medesima.

 

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Vizi della comunicazione di avvio

 

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, si procede a un esame congiunto tra le parti che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa.
La stessa dovrà informare per iscritto il medesimo ufficio regionale sul risultato della consultazione e sui motivi dell'eventuale esito negativo (art. 4, co. 5 e co. 6 L. 223/91).

Raggiunto l’accordo, l’impresa trasmette copia del verbale all’ufficio regionale e ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

In caso di mancato accordo, le parti, con la mediazione dell’ufficio regionale, al quale va inviata la richiesta di convocazione con allegato il verbale di mancato accordo, devono effettuare un ulteriore esame della materia per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.

Tale esame deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta (qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a 10, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà) (art. 4, co. 7 e co. 8 L. 223/91).

Sia in caso di accordo che di mancato accordo, entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati deve essere inviato all’ufficio regionale e alle associazioni di categoria (art. 4, co. 9 L. 223/91) utilizzando l'apposita scheda. Qualora l’i mpresa preveda per gli esuberi licenziamenti scaglionati nel tempo - comunque entro i termini di legge o quelli previsti dall’accordo - la stessa dovrà inviare all’ufficio una comunicazione dopo ogni licenziamento, utilizzando la scheda medesima.

Verbale e schede lavoratori licenziati devono essere spedite via PEC all’indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it

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A chi rivolgersi

Per informazioni sulle procedure:

Regione autonoma FVG
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio politiche del lavoro
P.O. Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti

Per il territorio di Gorizia: 
Luca Cipriani - tel. 0481 386623
email: luca.cipriani@regione.fvg.it

Per i territori di Pordenone:
Cardellicchio Giuseppe - tel. 0434 529289
email: conflittilavoro_immigrazione.pordenone@regione.fvg.it

Per i territori di Trieste e Udine:
Borsi Elena - tel. 040 3772881
email conflittilavoro.trieste@regione.fvg.it
PEC: lavoro@certregione.fvg.it

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