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Tipo di intervento
I prestatori di attività professionali non ordinistiche per accedere ai finanziamenti devono essere aderenti a una associazione inserita nel Registro regionale istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 13/2004.
L’inserimento nel Registro, disciplinato da Regolamento, non equivale ad alcuna forma di riconoscimento della professione rappresentata.
A chi si rivolge
- Associazioni liberamente costituitesi che hanno sede legale e operano in Friuli Venezia Giulia;
- associazioni che, pur avendo sede legale al di fuori del territorio regionale, operano nel territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso forme organizzative e funzionali decentrate a livello regionale, a condizione che la possibilità di costituire tali articolazioni sia prevista nei rispettivi statuti nazionali.
I prestatori di attività professionali non ordinistiche che fanno parte di associazioni culturali non possono fare richiesta di inserimento nel Registro regionale.
L’articolo 4 della legge regionale 13/2004 prevede che "possono essere inserite nel Registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche". Gli scopi perseguiti da una associazione culturale non coincidono con quelli di una associazione tra professionisti; al riguardo è sufficiente confrontare i rispettivi statuti.
Requisiti
Può essere inserita nel Registro unicamente l’associazione il cui atto costitutivo o statuto indichi espressamente:
- la denominazione;
- la sede legale;
- lo scopo;
- l'assenza di fini di lucro;
- la titolarità in capo agli associati del titolo di studio corrispondente almeno al diploma di scuola media superiore o ad altro titolo professionale legalmente riconosciuto oppure la qualificazione acquisita dall’esperienza maturata nel settore di appartenenza mediante una attività continuativa di almeno cinque anni o, ancora, il superamento di un esame di ammissione;
- l'esistenza di adeguate procedure di valutazione degli associati ad opera di una struttura organizzativa interna;
- la previsione di un aggiornamento professionale periodico;
- le modalità di esercizio della professione ai fini della garanzia della qualità del servizio;
- l’esclusione di ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l’attività professionale considerata;
- la tutela degli interessi dell'utente;
- le disposizioni relative alla deontologia professionale o il richiamo alle medesime;
- la vigilanza sull’obbligo degli associati di attenersi alle regole deontologiche previste o richiamate con la previsione di adeguate sanzioni, proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
- la titolarità di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale;
- la democraticità dell’ordinamento interno, l’elettività delle cariche associative e l’uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;
- le modalità di formazione del bilancio consuntivo;
- le modalità di scioglimento dell’associazione.
Pubblicità del Registro
L'elenco delle associazioni inserite nel Registro è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) nel mese di gennaio di ogni anno.
Cancellazione dal Registro
La cancellazione dal Registro è disposta in particolare:
- per il verificarsi di situazioni, di fatto accertate, connesse a un utilizzo improprio o fuorviante riferito allo “status” di associazione inserita nel Registro ovvero a una pubblicizzazione scorretta dello stesso in difformità ai principi della legge regionale 13/2004;
- qualora l’associazione usi l’inserimento nel Registro regionale quale titolo abilitante all’esercizio, da parte dei professionisti associati, dell’attività professionale da essa rappresentata.