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Finalità
Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, in particolare per quanto riguarda gli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
Composizione
Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche è composto:
dall’Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato
dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato
da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche.
Designazione dei rappresentanti
Le associazioni delle professioni non ordinistiche inserite nel registro istituito ai sensi della LR 13/2004 sono rappresentate, in seno al Comitato alla direzione competente in materia di professioni.
Se nel registro regionale sono inserite più associazioni riferite alla medesima professione, il rappresentante regionale in seno al Comitato è nominato di concerto dalle associazioni medesime.
In caso di mancata designazione, quindi di mancato accordo, all'individuazione del rappresentante regionale provvede la Giunta regionale con apposita deliberazione, su proposta dell'assessore competente, tenuto conto del maggior numero di professionisti aderenti alle associazioni interessate; a parità di numero prevale l’associazione che è stata inserita per prima nel registro regionale.
Ai fini di una corretta rappresentatività, in seno al Comitato di tutte le professioni presenti nel registro regionale, il Servizio competente può procedere al raggruppamento di professioni di profilo omogeneo.
Costituzione e durata in carica
Il Comitato, costituito in data 21/03/2006, è stato rinnovato in data 06/09/2017 e rimane in carica cinque anni.
A cadenza semestrale il Servizio competente in materia di professioni verifica la presenza nel registro regionale di nuove professioni e provvede ad integrare il Comitato con i relativi rappresentanti regionali.
Ai fini della ricostituzione del Comitato, sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica, le associazioni interessate presentano la richiesta di ammissione.