Discriminazione, fenomeni vessatori e "mobbing": situazioni ancora poco conosciute e riconosciute


Il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sui luoghi di lavoro, spesso indicato con il termine anglosassone “mobbing”, è un fenomeno ancora poco conosciuto che viene, tra l’altro, riconosciuto finora soltanto per via giurisprudenziale. Questo vuol dire che vi sono delle sentenze che riguardano casi specifici di “mobbing”, ma non c’è ancora una legge nazionale che riconosca, definisca e delimiti il fenomeno e che dia, nel contempo, indicazioni precise su come affrontarlo e porvi rimedio.
Accanto al fenomeno del “mobbing” possono esistere, negli ambienti di lavoro, altre situazioni di comportamenti discriminatori e vessatori, anche legati a differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica, che possono incidere negativamente sul benessere e sulla salute delle persone, oltre che sulla qualità della prestazione lavorativa e sull’ambiente di lavoro stesso.
 

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Cosa possono fare le Regioni

In assenza di una normativa nazionale che inquadri il fenomeno nella sua globalità, in quanto attinente all’ordinamento civile e ai diritti civili delle persone, le Regioni possono “intervenire con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze” (sentenza Corte Cost. n. 359/2003).

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Cosa fa la Regione Friuli Venezia Giulia: la legge regionale 7/2005

Si tratta della legge regionale 7/2005, che è che è stata oggetto, nel corso dell’anno 2016, di una rivisitazione non solo per adeguarla ai nuovi assetti istituzionali conseguenti al trasferimento delle funzioni in materia di lavoro dalle Province alla Regione, ma anche per recepire e mettere a sistema le buone prassi emerse nella sua applicazione, oltre che per semplificare e ulteriormente razionalizzare la norma, senza perdere di vista, anzi rafforzando, il suo obiettivo primario di concorrere allo sviluppo del benessere nell’ambiente di lavoro.

In base alla legge regionale 7/2005, la Regione può accreditare appositi centri di prevenzione, sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, denominati “Punti di Ascolto”.
I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali della Regione (singoli e associati), associazioni di volontariato e di promozione sociale, organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di categoria: nella dinamica della sussidiarietà pubblico-privato è riconosciuta la capacità di iniziativa e di realizzazione delle politiche sociali da parte di gruppi di cittadini, i quali concorrono con le politiche demandate alle istituzioni.

I criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto sono definiti da un apposito regolamento regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 280/2017. (testo reperibile nella sezione “normativa”)
 

Un ulteriore regolamento regionale disciplina le modalità di finanziamento annuale dei Punti di Ascolto accreditati. Questo regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Regione 127/2017 (testo reperibile nella sezione “normativa”)

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Il Gruppo di lavoro tecnico

Presso la Direzione centrale regionale competente in materia di lavoro, è stato istituito, in base a quanto previsto dalla legge regionale 7/2005 un Gruppo di lavoro tecnico per il raccordo delle iniziative previste dalla legge stessa.
Il gruppo, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale per il lavoro, offre supporto tecnico per l’elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l’attività dei Punti di Ascolto, esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto, esamina e valuta le richieste di attivazione e l’attività svolta dagli stessi, può promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.
 

Il Gruppo di lavoro tecnico è composto dal Direttore centrale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente, dal Direttore centrale competente in materia di sanità, dalla Consigliera regionale di parità, da un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro e da un medico, da uno psicologo esperto in materia di lavoro e da un avvocato giuslavorista individuati sulla base dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.
 

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I Punti di Ascolto accreditati

I Punti di Ascolto accreditati attivi sul territorio regionale, sono attivati e gestiti in regime di partenariato tra Enti locali, singoli o associati, e altri soggetti operanti nel territorio (organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi tra le proprie finalità la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale, organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali).
I Punti di Ascolto accreditati svolgono attività di prevenzione e di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori, mantenendo rapporti con le strutture pubbliche competenti in materia di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'INAIL.
In ciascun Punto di Ascolto opera un team multidisciplinare composto da un avvocato giuslavorista, uno psicologo esperto in psicologia del lavoro e un medico specialista in medicina legale o in medicina del lavoro, per fornire un’assistenza qualificata e il più possibile completa e rispondente agli effettivi bisogni dell’utenza.
 

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