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La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 marzo 1997, n. 39, ha definito, con il decreto regionale n.1627/GRFVG del 17/01/2024, le tariffe orarie minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti sui quattro ambiti provinciali del territorio regionale per il biennio 2024/2025. L’ambito di applicazione di tali tariffe si riferisce ai facchini liberi esercenti o ai loro organismi collettivi escludendo la categoria delle imprese di facchinaggio e quindi le gare di appalto. La tariffa minima, in ogni caso, non è vincolante, ma serve come punto di riferimento in modo da evitare eccessivi ribassi.
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Determinazione delle tariffe minime
In base a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 marzo 1997, n. 39, le tariffe minime di facchinaggio sono determinate ogni due anni con riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie dei relativi contratti, aggiungendo a questa componente di costo gli altri oneri contributivi e fiscali gravanti sulle imprese, attività invece per la quale è importante il confronto con la parte datoriale.
Per il biennio 2024/2025 le tariffe minime sono determinate come segue:
a) attività di facchinaggio e movimentazione, basata sul costo orario del livello 4 del
CCNL Trasporto merci e logistica, determinata in
euro 25,20;
b) attività di movimentazione/trasporto/consegna, basata sul costo orario del livello G1
del CCNL Trasporto merci e logistica, determinata in
euro 25,54;
come disposto con decreto n.
1627/GRFVG del 17/01/2024.
Applicazione della tariffa minima
Sulla applicazione della tariffa minima, e cioè se possa o addirittura debba essere applicata in generale in ogni appalto e ad ogni figura professionale/giuridica chiamata a svolgere attività di facchinaggio, la Circolare Ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997, al punto 2 “Ambito di applicazione del regime tariffario”, afferma che l’ambito di diretta applicazione del regime tariffario è da ritenersi operante nei confronti dei facchini liberi esercenti o dei loro organismi collettivi con la conseguenza che risulta esclusa, quindi, la categoria delle imprese di facchinaggio.
Proprio in forza di tale “esclusione” e quindi della mancata estensione agli appalti di facchinaggio tout court, la stessa Circolare al punto 2, rivolgendosi alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dice che essi, al fine di evitare possibili forme di anomala concorrenza e conseguenti distorsioni di mercato, si attengano a quanto indicato nei successivi punti 4, 5 e 6 della circolare in materia di rilascio, conferma e revoca delle autorizzazioni ai consorzi di impresa. Non potendo estendere alle imprese e quindi alle gare di appalto in generale un tariffario minimo comune, le stazioni appaltanti devono verificare che tutti i concorrenti abbiano i requisiti necessari per svolgere l’attività in questione. Da qui l’importanza della normativa che regolamenta e disciplina le attività di facchinaggio.
Tali tariffe minime, pur non essendo vincolanti, risultano utili a committenti e stazioni appaltanti quale punto di riferimento, in occasione di procedure di appalto, ai fini della determinazione di una base di gara congrua e, pertanto, atta ad evitare eccessivi ribassi, a tutela della libera concorrenza, dei livelli retributivi delle maestranze da impiegarsi e a superamento, almeno parziale, delle problematiche in tema di procedure di cambio appalto.