contenuti
Nota importante:
Si comunica che, dalle stime effettuate in base alle domande di contributo finora
presentate, i fondi stanziati in favore del Regolamento 157/2022 e s.m.i. per l’annualità 2024 sono
al momento esauriti. Si precisa che è comunque possibile presentare domande di incentivo, le quali
potranno trovare soddisfazione nei limiti in cui la misura fosse rifinanziata o le istanze già
presentate risultassero inammissibili.
Contributi a fondo perduto ai datori di lavoro per la trasformazione in contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro
subordinati a tempo determinato e per la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale prestante la propria opera
presso il soggetto richiedente con contratto precario (lavoro intermittente, lavoro a progetto,
collaborazione coordinata e continuativa, lavoro somministrato, apprendistato, tirocinio) di donne
e uomini indipendentemente dall’età anagrafica, residenti o domiciliati sul territorio
regionale.
Indice dei contenuti
In cosa consiste l'iniziativa
L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere la trasformazione in contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro
subordinati a tempo determinato e la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale prestante la propria opera presso
il soggetto richiedente con contratto precario, eroga contributi che possono essere richiesti da
datori di lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professionisti, cooperative) aventi
sede legale, sede secondaria o unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Per quanto disposto dall'articolo 12 del DPReg. 157/2022 e s.m.i., i contributi sono concessi
a titolo di aiuti “de minimis”, con riferimento al regime vigente al momento della concessione del
contributo.
In proposito si evidenzia che la Commissione europea ha adottato in data 13 dicembre il
regolamento de minimis per il settore generale e il regolamento de minimis SIEG.
Entrambi gli atti entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 per un periodo di validità fino al
31 dicembre 2030.
I massimali per impresa unica nell’arco di tre anni sono stati aumentati:
300.000 euro per il de minimis settore generale
750.000 euro per il de minimis SIEG
Al seguente link del sito della DG Competition è disponibile il Comunicato stampa dell’a
dozione dei regolamenti de minims settore generale e SIEG:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6567
Chi sono i beneficiari dell’iniziativa
1. imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere
professioni in forma individuale, associata o societaria;
2. cooperative e loro consorzi.
Aventi sede legale, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.
Chi sono i destinatari dell'iniziativa
Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia
di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in condizione occupazionale
precaria. Sono tali coloro che negli ultimi 5 anni abbiano prestato lavoro precario, anche a favore
di diversi datori di lavoro, per un periodo non inferiore a 360 giorni.
Il requisito deve essere posseduto alla data di trasformazione o stabilizzazione qualora l’e
vento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda.
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora la
trasformazione o la stabilizzazione si verifichi successivamente alla presentazione della
domanda.
Interventi finanziabili
Vengono incentivati:
a) la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con data di scadenza entro 24 mesi da tale data;
b) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale
che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
1) lavoro intermittente indeterminato
2) lavoro intermittente determinato
3) lavoro a progetto
4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa
c) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale
che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad un contratto di somministrazione di
lavoro;
d) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti
che risultano prestare la loro opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto
di apprendistato;
e) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti
che stanno realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio conforme alla regolamentazione
regionale vigente in materia.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono ammissibili a contributo a condizione che
riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda
risultano essere in una condizione occupazionale precaria: nei 5 anni precedenti hanno prestato la
loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, nella realizzazione di
progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali
disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione della
regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie
contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato.
Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a
riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.
Al fine del computo della condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), non
si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e contratti precari, salvo il caso in cui
dalla prestazione di lavoro subordinato o dall’attività di lavoro autonomo o dall’attività di
impresa derivi un reddito pari o inferiore al reddito minimo esente da imposizione.
Ammontare degli incentivi
IMPORTO € 5.000,00
Incremento di € 2.000,00 in caso di:
1) trasformazione/stabilizzazione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non
compiuti; l’incentivo viene ulteriormente incrementato di € 2.000,00 nel caso in cui il datore di
lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la
conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore;
b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la
prima infanzia aziendale o convenzionato;
2) stabilizzazione di un soggetto in condizione occupazionale precaria che svolga presso il
soggetto richiedente un tirocinio ex D.P.Reg. 198/2016 o D.P.Reg. 57/2018
Incremento di € 2.500,00 in caso di:
trasformazione/stabilizzazione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare
monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età
Come si presenta la domanda
La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’a
pposito applicativo informatico (vedi menu qui a destra) previa autenticazione con una delle
modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale
(SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale
dei servizi).
La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema
informatico.
La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti
soggetti:
a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dal
procuratore interno all’impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera
professione in forma individuale;
b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la
compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 38, comma 3
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La domanda è corredata dai seguenti allegati obbligatori:
1. Dichiarazione del lavoratore
La domanda è corredata dai seguenti allegati eventuali:
1. Procura, se la domanda è presentata da soggetto delegato
2. Copia conforme della procura o autocertificazione attestante la qualità di procuratore, se
la domanda è presentata da procuratore interno
3. Copia del documento di identità del datore di lavoro, in caso di allegati sottoscritti con
firma autografa
4. Copia del documento di identità del lavoratore, se la relativa dichiarazione è sottoscritta
con firma autografa
5. Copia della ricevuta di invio del kit postale per il rinnovo del permesso di soggiorno, se
l’intervento riguarda un cittadino extraUE con permesso di soggiorno scaduto
La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente alla
trasformazione/stabilizzazione ovvero anche successivamente alla trasformazione/stabilizzazione,
purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore
10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2024.
A chi chiedere informazioni
Danja BAGON tel. 0481 386365 email: danja.bagon@regione.fvg.it
Marianna INDRI tel. 0432 279966 email: marianna.indri@regione.fvg.it
Stefano RIGO tel. 0432 279963 email: stefano.rigo@regione.fvg.it