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Contributi a fondo perduto ai datori di lavoro per la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70% , di contratti di lavoro precario ( lavoro intermittente, lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro somministrato, apprendistato, tirocinio) di donne e uomini indipendentemente dall’età anagrafica residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni consecutivi.
Indice dei contenuti
Anticipo termine domande di contributo al 1° luglio
Con delibera 960 del 26 giugno 2020 - pubblicata nel menù a lato - la Giunta regionale, ha modificato Il termine finale di presentazione delle domande per la concessione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), fissandolo al 1° luglio 2020.
In cosa consiste l'iniziativa
L’Amministrazione regionale, al fine di sostenere la stabilizzazione dei residenti nel Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni consecutivi mediante il passaggio dal contratto di lavoro precario al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70% eroga contributi a fondo perduto in regime di de minimis che possono essere richiesti da datori di lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professionisti, cooperative) aventi sede o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Chi sono i beneficiari dell’iniziativa
2. cooperative e loro consorzi.
Chi sono i destinatari dell'iniziativa
I residenti da almeno 5 anni nella Regione FVG, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, che nei 5 anni precedenti alla trasformazione abbiano prestato lavoro precario, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo non inferiore a 12 mesi .
Interventi finanziabili
Vengono incentivati:
a) la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con data di scadenza entro 24 mesi da tale data;
b) l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
1) lavoro intermittente indeterminato
2) lavoro intermittente determinato
3) lavoro a progetto
4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa
c) l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad un contratto di somministrazione di lavoro;
d) l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che risultano prestare la loro opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato;
e) l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che stanno realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio conforme alla regolamentazione regionale vigente in materia.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione risultano essere in una condizione occupazionale precaria: nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 12 mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato.
Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.
Ammontare degli incentivi
IMPORTO € 5.000,00
Incremento di €1.000,00 in caso di:
1. soggetti proveniente da grave crisi occupazionale
2. soggetti con un periodo non inferiore a 18 mesi di lavoro precario.
Incremento di €2.000,00
3.soggetti con un periodo non inferiore a 24 mesi di lavoro precario con lo stesso datore di lavoro.
Gli incrementi sono cumulabili nel seguente modo: punto 1 +2; punto 1+3
Risorse finanziarie
Le risorse per l’anno 2020 ammontano complessivamente ad euro 4.000.000,00. Le istanze vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello.
A chi chiedere informazioni
Roberto BREZZA tel. 0481386606 email: roberto.brezza@regione.fvg.it
Mario CERNECCA tel. 0432279960 email: mario.cernecca@regione.fvg.it
Marusca MININ tel. 0432279918 email: marusca.minin@regione.fvg.it
Stefano RIGO tel. 0432279963 email: stefano.rigo@regione.fvg.it
Sara ROMANUTTI tel. 0432279958 email: sara.romanutti@regione.fvg.it