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Contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nota importante:
Si comunica che, dalle stime effettuate in base alle domande di contributo finora presentate, i fondi stanziati in favore del Regolamento 157/2022 e s.m.i. per l’annualità 2024 sono al momento esauriti. Si precisa che è comunque possibile presentare domande di incentivo, le quali potranno trovare soddisfazione nei limiti in cui la misura fosse rifinanziata o le istanze già presentate risultassero inammissibili.
Contributi a fondo perduto ai datori di lavoro per la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato e per la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente con contratto precario (lavoro intermittente, lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro somministrato, apprendistato, tirocinio) di donne e uomini indipendentemente dall’età anagrafica, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Indice dei contenuti
In cosa consiste l'iniziativa
L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato e la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente con contratto precario, eroga contributi che possono essere richiesti da datori di lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professionisti, cooperative) aventi sede legale, sede secondaria o unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Per quanto disposto dall'articolo 12 del DPReg. 157/2022 e s.m.i., i contributi sono concessi a titolo di aiuti “de minimis”, con riferimento al regime vigente al momento della concessione del contributo.
In proposito si evidenzia che la Commissione europea ha adottato in data 13 dicembre il regolamento de minimis per il settore generale e il regolamento de minimis SIEG.
Entrambi gli atti entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 per un periodo di validità fino al 31 dicembre 2030.
I massimali per impresa unica nell’arco di tre anni sono stati aumentati:
300.000 euro per il de minimis settore generale
750.000 euro per il de minimis SIEG
Al seguente link del sito della DG Competition è disponibile il Comunicato stampa dell’adozione dei regolamenti de minims settore generale e SIEG: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6567
Chi sono i beneficiari dell’iniziativa
1. imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
2. cooperative e loro consorzi.
Aventi sede legale, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia.
Chi sono i destinatari dell'iniziativa
Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in condizione occupazionale precaria. Sono tali coloro che negli ultimi 5 anni abbiano prestato lavoro precario, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo non inferiore a 360 giorni.
Il requisito deve essere posseduto alla data di trasformazione o stabilizzazione qualora l’evento si verifichi anteriormente alla presentazione della domanda.
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda qualora la trasformazione o la stabilizzazione si verifichi successivamente alla presentazione della domanda.
Interventi finanziabili
Vengono incentivati:
a) la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con data di scadenza entro 24 mesi da tale data;
b) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
1) lavoro intermittente indeterminato
2) lavoro intermittente determinato
3) lavoro a progetto
4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa
c) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad un contratto di somministrazione di lavoro;
d) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che risultano prestare la loro opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato;
e) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che stanno realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio conforme alla regolamentazione regionale vigente in materia.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria: nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato.
Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.
Al fine del computo della condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e contratti precari, salvo il caso in cui dalla prestazione di lavoro subordinato o dall’attività di lavoro autonomo o dall’attività di impresa derivi un reddito pari o inferiore al reddito minimo esente da imposizione.
Ammontare degli incentivi
IMPORTO € 5.000,00
Incremento di € 2.000,00 in caso di:
1) trasformazione/stabilizzazione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l’incentivo viene ulteriormente incrementato di € 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore;
b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato;
2) stabilizzazione di un soggetto in condizione occupazionale precaria che svolga presso il soggetto richiedente un tirocinio ex D.P.Reg. 198/2016 o D.P.Reg. 57/2018
Incremento di € 2.500,00 in caso di:
trasformazione/stabilizzazione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età
Come si presenta la domanda
La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico (vedi menu qui a destra) previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi).
La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.
La domanda è compilata, sottoscritta e presentata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:
a) dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dal procuratore interno all’impresa, dal libero professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale;
b) da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La domanda è corredata dai seguenti allegati obbligatori:
1. Dichiarazione del lavoratore
La domanda è corredata dai seguenti allegati eventuali:
1. Procura, se la domanda è presentata da soggetto delegato
2. Copia conforme della procura o autocertificazione attestante la qualità di procuratore, se la domanda è presentata da procuratore interno
3. Copia del documento di identità del datore di lavoro, in caso di allegati sottoscritti con firma autografa
4. Copia del documento di identità del lavoratore, se la relativa dichiarazione è sottoscritta con firma autografa
5. Copia della ricevuta di invio del kit postale per il rinnovo del permesso di soggiorno, se l’intervento riguarda un cittadino extraUE con permesso di soggiorno scaduto
La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente alla trasformazione/stabilizzazione ovvero anche successivamente alla trasformazione/stabilizzazione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2024.
A chi chiedere informazioni
Danja BAGON tel. 0481 386365 email: danja.bagon@regione.fvg.it
Marianna INDRI tel. 0432 279966 email: marianna.indri@regione.fvg.it
Stefano RIGO tel. 0432 279963 email: stefano.rigo@regione.fvg.it