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In applicazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 e del relativo Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni in data 22.2.2012, l'Amministrazione regionale ha adottato le Direttive tecniche per l'accreditamento delle Aziende e degli Enti che hanno intenzione di realizzare attività formativa in questa materia.
Sono così tenuti all'accreditamento i soggetti formatori che intendono gestire ed erogare percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori addetti all'utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione che vengono così individuate:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili con o senza stabilizzatori;
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Gru per autocarro;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
- Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Carrelli industriali semoventi;
- Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
- Trattori agricoli e forestali;
- Macchine movimento terra:
- Escavatori idraulici;
- Escavatori a fune;
- Pale caricatrici frontali;
- Terne;
- Autoribaltabile a cingoli;
- Pompa per calcestruzzo.
I soggetti che possono richiedere l'accreditamento sono:
- le aziende produttrici, distributrici noleggiatrici delle attrezzature elencate qui sopra;
- limitatamente al proprio personale, le aziende utilizzatrici delle attrezzature elencate qui sopra;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature elencate qui sopra;
- i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le Direttive tecniche adottate dall'Amministrazione regionale definiscono, fra l'altro:
- · i requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere;
- · le modalità di presentazione della domanda in regola con le morme in materia di imposta di bollo;
- · le cause di inammissibilità e i termini della procedura (90 gg);
- · Ie modalità per il rinnovo, l'aggiornamento e il mantenimento dell'accreditamento;
- le cause di sospensione, decadenza e revoca.