Accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazio del Programma Operativo.

Il Comitato di Sorveglianza è istituito con atto formale entro 3 mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma (in conformità dell'art. 63 del Reg. (CE) 1083/2006) e ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo.

E’ presieduto dall'Assessore alle Relazioni Internazionali o, per sua delega, dal Direttore centrale Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali, e si compone di rappresentanti della Regione e dello Stato centrale.

D.G.R. n.1095 del 12 giugno 2008 - presa d’atto del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza e modifica della D.G.R. 3162/2007
- Scarica documento

D.G.R. n. 3162 del 14 dicembre 2007 - costituzione del Comitato di Sorveglianza
- Scarica documento

Il Comitato di Sorveglianza esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del Programma Operativo (così come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 articolo 65), i criteri di selezione delle operazioni e dei progetti da finanziare, nonché ogni successiva revisione di tali criteri secondo le necessità della Programmazione.

.