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Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, nota anche come “Temporary crisis framework” o “TCF”, nella quale ha individuato una serie di misure di aiuto temporanee utili a porre rimedio alle ripercussioni economiche sul mercato interno derivanti dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, dall’imposizione di sanzioni da parte dell’Unione europea e dei suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate.
Il 20 luglio 2022 la Commissione europea ha adottato una seconda Comunicazione “Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” con cui ha introdotto alcune modiche al Quadro temporaneo di crisi del 23 marzo 2022.
Il 28 ottobre 2022 la Commissione europea ha adottato una terza Comunicazione dal titolo “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’a ggressione della Russia contro l’Ucraina”, con la quale ha sostituito il “Quadro temporaneo di crisi” del 23 marzo 2022.
Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione dal titolo “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” con la quale ha sostituito il “Quadro temporaneo di crisi” del 28 ottobre 2022.
Il 20 novembre 2023 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione dal titolo “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” con cui ha introdotto alcune modiche al “ Quadro temporaneo di crisi” del 9 marzo 2023.
Gli aiuti di Stato previsti dal “Quadro temporaneo di crisi” per poter essere concessi alle imprese devono essere preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della relativa approvazione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
La Regione FVG si è attivata notificando i regimi di aiuto al fine di rispondere alle esigenze delle imprese del territorio regionale.
Indice dei contenuti
Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023 (SA.110741)
Il regime regionale SA.110741 abilita l’Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di commercio, industria e artigianato con sede nel territorio regionale alla concessione degli aiuti disciplinati nel Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023. Detti Enti potranno, quindi, concedere – entro il 30 giugno 2024 - le seguenti tipologie di aiuto senza dover preventivamente esperire una procedura di notifica:
1. aiuti di importo limitato;
2. aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas
naturale e dell’energia elettrica.
Possono beneficiarie dei predetti aiuti le imprese di qualsiasi settore di attività, con l’e
sclusione:
i. degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari che, in qualità di intermediari
finanziari, sono esclusi come beneficiari finali ammissibili;
ii. delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, della produzione
primaria dei prodotti agricoli e del settore forestale, comunque ammesse a beneficiare degli aiuti
previsti nel regime SA.110322.
Tutte le condizioni per la concessione degli aiuti sopra elencate sono contenute nell’allegato alla DGR n. 2136 del 29 dicembre 2023.
Si riporta, di seguito, la documentazione relativa al regime SA.110741:
- decisione della Commissione europea C(2023) 9188 final del 21 dicembre 2023 di approvazione
del regime regionale SA.110741
- DGR n. 2136 del 29 dicembre 2023 di adozione del regime regionale SA.110741
- nota illustrativa del regime regionale SA.110741
Con il regime regionale SA.110741 è stato prorogato il “Regime quadro FVG” (SA.105004) scaduto il 31 dicembre 2023, con l’esclusione delle sezioni 2.2 “Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie” e 2.3 “Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati”, la cui proroga non è stata prevista nel Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023 e la cui scadenza è rimasta confermata al 31 dicembre 2023.
Regime ombrello per i settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura in conformità al Quadro di crisi temporaneo (SA.102522)
Per effetto delle ripercussioni economiche e finanziarie della crisi in parola, particolarmente accentuate e gravi sul settore agricolo, su quello della trasformazione alimentare e sul settore ittico, l’Amministrazione regionale, con la legge regionale 12 maggio 2022, n. 7, recante “Norme per l’applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina”, ha apportato le necessarie modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attivando un programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino".
A tal fine, con apposita
Deliberazione
della Giunta regionale n. 474/2022, sono state previamente stabilite le condizioni per la
concessione di aiuti di importo minore - disciplinati dalla sezione 2.1 del Quadro temporaneo di
crisi - volti a sostenere le imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione,
commercializzazione di prodotti agricoli, gestione forestale, pesca e acquacoltura, sia sotto forma
di sovvenzioni dirette che di prestiti. Successivamente, con
Deliberazione
della Giunta regionale n. 740/2022, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le
modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale in agricoltura,
individuato le tipologie di finanziamento alle quali applicare la conversione in sovvenzione,
nonché i relativi criteri per la conversione stessa.
A seguito della prima modifica apportata al Quadro temporaneo, il regime regionale SA.102522
è stato adeguato alle nuove soglie di aiuto con l’approvazione, da parte della Commissione europea,
del regime SA.104055.
A seguito della seconda modifica del predetto Quadro, il regime regionale SA.104055 è stato nuovamente adeguato con il regime SA.104888 autorizzato con decisione della Commissione del 25 novembre 2022.
A seguito della terza modifica apportata dalla Commissione europea al predetto Quadro, con la Comunicazione C(2023) 8045 final dd. 20.11.2023, il regime regionale SA.10488 è stato adeguato, in termini di durata e di soglie massime di aiuto, con il regime SA.110322, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2023) 8676 final del 07.12.2023.
Con successiva decisione della Commissione europea C(2024) 2118 final del 27.03.2024, adottata a
seguito di apposita notifica semplificata da parte della Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche, è stato autorizzato l’incremento della dotazione finanziaria complessiva del
regime ombrello regionale di settore fino a 250 milioni di euro (SA.113201 (2024/N”).
Con decisione della Commissione europea C(2024) 4981 final del 11.07.2024, adottata a seguito
di apposita notifica semplificata da parte della Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche, è stata autorizzata la proroga del regime ombrello regionale di settore per la
produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca ed acquacoltura fino al 31 dicembre 2024
(SA.114766 (2024/N”).
Con decisione della Commissione europea C(2024) 7352 final del 16.10.2024, adottata a seguito di apposita notifica semplificata da parte della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, è stato autorizzato l’incremento della dotazione finanziaria complessiva del regime ombrello regionale di settore fino a 300 milioni di euro [SA.116111 (2024/N”)]
Si riporta, di seguito, la documentazione riferita ai predetti regimi.
- Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7
- Delibera Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474
- Allegato 1 alla DGR 474/2022
- Delibera Giunta regionale 19 maggio 2022, n. 740
- Allegato 1 alla DGR 740/2022
- Allegato 2 alla DGR 740/2022
- Allegato 3 alla DGR 740/2022
- Decisione Commissione europea C(2022) 6093 del 19 agosto 2022
- Decisione della Commissione europea C(2022) 2754 final del 22 aprile 2022
- Decisione della Commissione europea C(2022) 8704 final del 25 novembre 2022
- Decisione della Commissione europea C(2023) 8676 final del 07 dicembre 2023
- Decisione della Commissione europea C(2024) 2118 final del 27 marzo 2024
- Decisione della Commissione europea C(2024) 4981 final del 11 luglio 2024
- Decisione della Commissione europea C(2024) 7352 del 16 ottobre 2024