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Cos’è la dote finanziaria per l'autonomia dei giovani
La Dote finanziaria per l’autonomia dei giovani è una misura volta ad incentivare la formazione
di
nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie, nonché la natalità e la
crescita demografica della comunità regionale.
La misura consente alle giovani coppie di accedere ad un
prestito agevolato presso gli istituti di credito convenzionati con la Regione.
In caso di nascita o adozione del primo figlio, nell’arco temporale della durata prestito,
la Regione concede alle giovani coppie
un contributo di massimo 15.000,00 euro a decurtazione della quota capitale del
prestito.
In caso di nascita o adozione del secondo figlio, nell’arco temporale della durata del
prestito, la Regione concede un ulteriore contributo a saldo della quota capitale del prestito
residuo.
Chi può richiedere un prestito agevolato
Possono chiedere il prestito agevolato le giovani coppie aventi i seguenti requisiti alla data
della stipula del prestito:
- età di almeno uno dei due componenti la coppia inferiore
a trentasei anni;
- residenza di entrambi i componenti la coppia nel territorio regionale da
almeno ventiquattro mesi continuativi;
- aver formato una nuova famiglia anagrafica o aver contratto matrimonio da
non più di dodici mesi;
- possesso di un ISEE in corso di validità con valore
pari o inferiore a 35.000,00 euro per il nuovo nucleo familiare.
In caso di
adozione, la coppia che ha già intrapreso il procedimento di adozione accede alla
misura di Dote finanziaria in presenza dei seguenti requisiti alla data della stipula del prestito:
- età di almeno uno dei due componenti la coppia inferiore ai
quarant’anni;
- residenza di entrambi i componenti la coppia nel territorio regionale da
almeno ventiquattro mesi continuativi;
- aver costituito il nuovo nucleo familiare da
non più di quarantotto mesi;
- aver presentato al Tribunale per i minorenni nei dodici mesi precedenti l’
atto di disponibilità all’adozione;
- possesso di un ISEE in corso di validità con valore
pari o inferiore a 35.000,00 euro per il nuovo nucleo familiare.
Disposizioni transitorie: i nuclei familiari costituiti dal 1 gennaio 2024 al 24 ottobre 2024 possono chiedere il prestito agevolato entro il 24 ottobre 2025.
Chi può richiedere il contributo
Le giovani coppie che hanno ottenuto il prestito agevolato presso gli istituti di credito
convenzionati con la Regione possono richiedere il contributo di Dote finanziaria nel caso di
nascita o
adozione di un figlio
nell'arco temporale della durata del prestito convenzionato.
Le giovani coppie devono essere in regola con il pagamento delle rate del prestito e aver
mantenuto la residenza continuativa nel territorio regionale dalla data di stipula del prestito
alla data della domanda di contributo.
Le stesse devono impegnarsi a mantenere la residenza nel territorio regionale per tutta la
durata residua del prestito e, in caso di concessione del contributo, comunque fino ai trentasei
mesi dalla nascita o adozione del figlio.
Come e quando presentare domanda di contributo di dote finanziaria
La domanda di contributo di Dote finanziaria è presentata
da uno dei genitori, che ha stipulato il prestito convenzionato,
entro 180 giorni dalla data di nascita o adozione del figlio.
In caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza di adozione
definitiva.
La domanda è presentata esclusivamente
on line mediante l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, che
rilascia una ricevuta, inviata per posta elettronica ordinaria, attestante l’avvenuta presentazione
della domanda.
La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura di invio, attestata dalla
ricezione della mail di conferma, non viene esaminata.
Per ciascuna coppia di giovani è ammissibile la presentazione di una sola richiesta di
contributo. La domanda di contributo non sospende l’obbligo di pagamento delle rate del
prestito.
Documentazione da allegare alla domanda
In fase di compilazione della domanda è obbligatorio allegare le seguenti dichiarazioni rese dall’altro componente la coppia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:
a) di far parte del nucleo familiare dell’altro componente la coppia;
b) aver in corso il contratto di prestito agevolato sottoscritto unitamente all’altro
componente la coppia;
c) possesso dei requisiti necessari per ottenere il prestito alla data di stipula del
prestito;
d) regolarità del pagamento delle rate;
e) residenza continuativa nel territorio regionale dalla data di stipula del prestito alla
data della domanda di contributo.
Ammontare del contributo
Il contributo, destinato alla decurtazione in quota capitale del prestito convenzionato, è concesso alle giovani coppie nelle seguenti misure:
a) importo pari alla quota capitale residua del prestito alla data della nascita o adozione del
figlio fino a un
massimo di 15.000,00 euro;
b) un ulteriore importo nel caso di nascita o adozione del secondo figlio nell’arco
temporale della durata del prestito, pari al
debito residuo del prestito stesso alla data di nascita o adozione.
Si considera primo il figlio nato o adottato successivamente alla costituzione del nuovo
nucleo familiare; per secondo si considera il figlio nato o adottato successivamente al primo nell’a
mbito del medesimo nucleo familiare.