Carta famiglia - Contributo per abbattere il capitale residuo da restituire del mutuo per l’acquisto, l’acquisto con contestuale recupero, il recupero o la costruzione della prima casa in occasione della nascita o dell'adozione del terzo figlio a partire dal 1° gennaio 2024.

Si informa che dal 2 dicembre 2024 le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso l'applicativo informatico (il link verrà pubblicato in questa pagina). Le domande inviate dal 2 dicembre con altre modalità, diversa da quella online, sono inammissibili.

Che cos’è

È un contributo erogato dalla Regione per abbattere l’importo residuo dei finanziamenti erogati da banche o istituti di previdenza ai titolari di Carta famiglia per l’acquisto, l’acquisto con contestuale recupero, il recupero o la costruzione della prima casa, al fine di promuovere la natalità e contrastare il declino demografico.

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Quali sono i requisiti per accedere al contributo

Per accedere al contributo il richiedente deve aver una Carta famiglia in corso di validità, essere genitore di almeno tre figli, uno dei quali nato o adottato dal 1° gennaio 2024.

In caso di adozioni, i figli adottati non devono aver compiuto i 18 anni.

I figli devono già far parte del nucleo familiare dell’ISEE ed essere stati inseriti nel nucleo familiare di Carta famiglia al momento della presentazione della domanda o di aver provveduto a richiedere l’aggiornamento del nucleo al Comune di residenza. Il richiedente, inoltre, deve avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore ai 35.000 euro.

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Quali sono gli interventi finanziabili

La misura abbatte l’importo residuo dei finanziamenti erogati ai titolari di Carta famiglia da banche o istituti di previdenza per l’acquisto, l’acquisto con contestuale recupero, il recupero o la costruzione della prima casa.

Il titolare di Carta famiglia può richiedere il contributo se è proprietario o comproprietario, in Friuli Venezia Giulia, di un immobile o di un’area adibiti o da adibire a prima casa e a dimora abituale (anche nel caso in cui la casa sia ancora da costruire). Gli immobili non devono avere caratteristiche di lusso, avere una destinazione d'uso residenziale ed essere adibiti ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale del richiedente contributo.

Il richiedente deve inoltre avere un contratto di finanziamento da una banca o da un ente previdenziale per la prima casa al momento di presentare la domanda e, nel caso non l’a bbia ancora fatto, deve impegnarsi a trasferire la propria residenza anagrafica presso l’immobile oggetto dell’intervento entro 18 mesi dalla data del contratto di finanziamento stipulato con l’i stituto di credito.

È possibile presentare un’unica domanda riferita a un unico intervento.

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A quanto ammonta il contributo

La misura massima del contributo è di 20.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2024.

Il contributo non può in nessun caso essere superiore all’importo residuo del finanziamento erogato dalla banca o dall’istituto previdenza al momento della presentazione della domanda.

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Come si presenta la domanda di contributo

Per richiedere il contributo, fino alla messa a disposizione dell’applicativo informatico dedicato alla misura, occorre inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@certregione.fvg.it (anche da un indirizzo di posta elettronica non-pec), allegando alla mail i seguenti documenti:

  • il modello di domanda sottoscritto e compilato in ogni sua parte, allegando un documento d'identità o firmato digitalmente ( reperibile nella sezione Modulistica );
  • il contratto di acquisto dell’immobile o il contratto di acquisto del terreno per la costruzione della prima casa;
  • il contratto di mutuo per l’acquisto, l’acquisto con contestuale recupero, il recupero o la costruzione dell’immobile;        
  • il piano di ammortamento dell’importo residuo da restituire alla banca o all’istituto di previdenza al momento della presentazione della domanda;
  • un’attestazione dell’istituto bancario o dell’istituto di previdenza che ha erogato il finanziamento e che certifichi la regolarità della posizione debitoria;
  • l’assenso dell’eventuale cointestatario del finanziamento alla presentazione della domanda di contributo da parte del titolare di Carta famiglia, con allegato un documento d'identità o firmato digitalmente ( reperibile nella sezione Modulistica )
  • in caso di adozione, la sentenza del giudice che certifichi l’adozione del minore.

Nell’oggetto della mail deve essere indicata la dicitura " Contributo per l’abbattimento del mutuo prima casa".

Gli allegati alla mail, in formato PDF, non devono avere, complessivamente, una dimensione superiore agli 8MG. Solo nel caso in cui non sia possibile comprimere i file o ridurne le dimensioni, si possono inviare gli allegati, allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata e con lo stesso oggetto, in più mail.

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I termini per la presentazione della domanda

La domanda va presentata entro dodici mesi dalla nascita o dall’adozione del minore (in questo caso si faccia riferimento alla data della sentenza del Tribunale dei Minori) dell’ulteriore figlio dopo il secondo.

Solo per il 2024 i 12 mesi decorrono dall’entrata in vigore del regolamento e quindi 12 mesi a partire dal 3 ottobre 2024. Per i nati o adottati dopo questa data i termini decorrono nuovamente dai dodici mesi dalla nascita o dall’adozione del minore.

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Concessione del contributo

Il Servizio competente svolge l’istruttoria delle domande in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse e, nel corso dell’istruttoria, può richiedere integrazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di 60 giorni per trasmettere la documentazione richiesta. Decorso inutilmente tale termine e se la documentazione risulti ancora carente, la domanda è dichiarata improcedibile.

Il contributo, laddove i requisiti siano soddisfatti, viene concesso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

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Modalità di liquidazione del contributo

Per la liquidazione del contributo il titolare di Carta famiglia in possesso del decreto di concessione informa la banca o l'ente previdenziale del credito a suo favore e acquisisce, con una comunicazione formale (il modello è reperibile nella sezione Modulistica), gli estremi del conto corrente d’appoggio intestato alla banca o all’ente previdenziale, che ha concesso il finanziamento e sul quale il Servizio competente effettuerà il versamento del contributo concesso.

Il titolare di Carta famiglia, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di concessione, invia all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione la comunicazione formale, debitamente compilata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contributo è liquidato a favore del titolare della Carta famiglia ed è pagato all’istituto di credito o all’ente previdenziale indicato.

Nel caso in cui il contributo, dalla data di concessione all’effettiva erogazione, risulti superiore al capitale residuo del finanziamento da abbattere, la parte eccedente è versata al titolare di Carta famiglia dalla banca o dall’ente di previdenza.

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Residenza del beneficiario

Il beneficiario si impegna a mantenere la residenza in Friuli Venezia Giulia per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo: nel caso in cui la residenza venga modificata prima del quinto anno, la Regione provvederà a rideterminare l’entità del contributo. Se il beneficiario trasferisce fuori regione la propria residenza prima di un anno dalla concessione del contributo, il contributo sarà interamente revocato.

Pertanto è fatto obbligo al titolare di Carta famiglia di comunicare al Servizio competente ogni cambio di residenza sia in regione e sia fuori regione.

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Revoca del contributo

Il contributo è revocato se:

  • se al beneficiario è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all’a rticolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022, che prevede la decadenza dai contributi già concessi e la restituzione di quanto già erogato;
  • nel caso di residenza in regione inferiore all’anno dalla data di concessione;
  • nel caso di mancato invio, entro 18 mesi dalla stipula del finanziamento, della dichiarazione di dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’immobile per il quale si è chiesto il finanziamento.

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