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COS'È CARTA FAMIGLIA
La Carta famiglia è una misura regionale che promuove e sostiene le famiglie con figli a carico
residenti nel territorio regionale.
CHI PUÒ RICHIEDERLA
La Carta famiglia può essere richiesta da:
a)
uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare;
b) in caso di separazione o divorzio, dal genitore che ha la cura della ordinaria gestione del figlio e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio;
c) il genitore adottivo, a decorrere dall’inizio del periodo di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
d) la persona affidataria di minori, ai sensi della legge 184/1983, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia;
e)
la madre di figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno
all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei
Comuni, di cui all’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) o da un
Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia che
siano iscritti nell’elenco regionale delle strutture antiviolenza previsto dall’articolo 19 della
legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e
per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) o che, nelle more di
istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni
e Autonomie locali del 27 novembre 2014.
REQUISITI DI ACCESSO PER CARTA FAMIGLIA
Il richiedente per poter fare domanda di Carta famiglia deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere
almeno un figlio a carico nel nucleo familiare;
b) risiedere nel territorio regionale
da almeno ventiquattro mesi continuativi;
c) avere un’attestazione dell’
ISEE pari o inferiore a 35mila euro in corso di validità;
Il possesso dell’ISEE non è richiesto alle madri con figli minori a carico inserite in un
percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente
attestato.
COME E QUANDO RICHIEDERLA
La domanda di Carta famiglia può essere presentata dal soggetto in possesso dei requisiti
esclusivamente tramite
il Front end dedicato.
È possibile accedere al Front end solo attraverso una delle seguenti modalità:
- SPID - Sistema pubblico di identità digitale
- CIE - Carta d’i dentità elettronica italiana
- CRS – Carta Regionale dei Servizi
La domanda di Carta famiglia può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
RILASCIO, SCADENZA, RINNOVO, REVOCA
Una volta trasmessa la domanda di Carta famiglia, il Comune di residenza procederà, tramite il
sistema informativo, a verificare i requisiti dichiarati e a rilasciare o meno la Carta famiglia.
Rilasciata la Carta famiglia in formato digitale (QR-code), il richiedente ne diventa
titolare e responsabile del suo utilizzo, mentre i componenti del nucleo familiare ne diventano i
beneficiari.
La Carta famiglia ha una validità 12 mesi dalla data del suo rilascio e può essere rinnovata 60 giorni prima della sua scadenza attraverso il Front end.
Solo il titolare di Carta famiglia può presentare domanda di eventuali benefici collegati a Carta famiglia.
Il titolare di Carta famiglia è tenuto a comunicare al Comune di residenza qualsiasi variazione intervenuta nei requisiti e nei soggetti presenti nel nucleo attraverso il Front end. Inoltre, sempre attraverso il front end il titolare può:
- visualizzare le informazioni legate alla propria Carta famiglia (qr-code, stato della Carta, data di scadenza, eventuali benefici collegati);
- aggiornare la Carta famiglia in caso di variazioni intercorse all’interno del nucleo familiare, come risultanti dall’ISEE;
- trasferire la Carta famiglia in caso di variazione di residenza in altro Comune della regione;
- chiedere la revoca di Carta famiglia in caso di:
a. trasferimento fuori regione o all’estero;
b. variazione della titolarità;
c. perdita dei requisiti di accesso;
d. altri motivi. - presentare domanda di benefici.
Il Comune, in caso di accertato improprio utilizzo della Carta famiglia, ne dispone la revoca e il titolare e i beneficiari non potranno presentare una nuova richiesta di Carta famiglia nei 12 mesi successivi alla data della revoca.
Nel caso di
accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate per il rilascio
di Carta famiglia, il Comune dispone
la revoca della carta e la revoca degli eventuali benefici già concessi e il
titolare è tenuto alla loro restituzione. Anche in questo caso il titolare e i beneficiari non
potranno presentare una nuova richiesta di Carta famiglia nei 12 mesi successivi alla data della
revoca.