Strumento a sostegno delle famiglie del territorio regionale con figli a carico.

COS'È CARTA FAMIGLIA

La Carta famiglia è una misura regionale che promuove e sostiene le famiglie con figli a carico residenti nel territorio regionale.
 

Ritorna all'indice

CHI PUÒ RICHIEDERLA

La Carta famiglia può essere richiesta da:
a) uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare;

b) in caso di separazione o divorzio, dal genitore che ha la cura della ordinaria gestione del figlio e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio;

c) il genitore adottivo, a decorrere dall’inizio del periodo di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

d) la persona affidataria di minori, ai sensi della legge 184/1983, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia;

e) la madre di figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio sociale dei Comuni, di cui all’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia che siano iscritti nell’elenco regionale delle strutture antiviolenza previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e Autonomie locali del 27 novembre 2014.
 

Ritorna all'indice

REQUISITI DI ACCESSO PER CARTA FAMIGLIA

Il richiedente per poter fare domanda di Carta famiglia deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere almeno un figlio a carico nel nucleo familiare;
b) risiedere nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi;
c) avere un’attestazione dell’ ISEE pari o inferiore a 35mila euro in corso di validità;

Il possesso dell’ISEE non è richiesto alle madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato.
 

Ritorna all'indice

COME E QUANDO RICHIEDERLA

La domanda di Carta famiglia può essere presentata dal soggetto in possesso dei requisiti esclusivamente tramite il Front end dedicato.

È possibile accedere al Front end solo attraverso una delle seguenti modalità:

  1. SPID - Sistema pubblico di identità digitale
  2. CIE - Carta d’i dentità elettronica italiana
  3. CRS – Carta Regionale dei Servizi

La domanda di Carta famiglia può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
 

Ritorna all'indice

RILASCIO, SCADENZA, RINNOVO, REVOCA

Una volta trasmessa la domanda di Carta famiglia, il Comune di residenza procederà, tramite il sistema informativo, a verificare i requisiti dichiarati e a rilasciare o meno la Carta famiglia.
Rilasciata la Carta famiglia in formato digitale (QR-code), il richiedente ne diventa titolare e responsabile del suo utilizzo, mentre i componenti del nucleo familiare ne diventano i beneficiari.

La Carta famiglia ha una validità 12 mesi dalla data del suo rilascio e può essere rinnovata 60 giorni prima della sua scadenza attraverso il Front end.

Solo il titolare di Carta famiglia può presentare domanda di eventuali benefici collegati a Carta famiglia.

Il titolare di Carta famiglia è tenuto a comunicare al Comune di residenza qualsiasi variazione intervenuta nei requisiti e nei soggetti presenti nel nucleo attraverso il Front end. Inoltre, sempre attraverso il front end il titolare può:

  1. visualizzare le informazioni legate alla propria Carta famiglia (qr-code, stato della Carta, data di scadenza, eventuali benefici collegati);
  2. aggiornare la Carta famiglia in caso di variazioni intercorse all’interno del nucleo familiare, come risultanti dall’ISEE;
  3. trasferire la Carta famiglia in caso di variazione di residenza in altro Comune della regione;
  4. chiedere la revoca di Carta famiglia in caso di:
    a. trasferimento fuori regione o all’estero;
    b. variazione della titolarità;
    c. perdita dei requisiti di accesso;
    d. altri motivi.
  5. presentare domanda di benefici.

Il Comune, in caso di accertato improprio utilizzo della Carta famiglia, ne dispone la revoca e il titolare e i beneficiari non potranno presentare una nuova richiesta di Carta famiglia nei 12 mesi successivi alla data della revoca.

Nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate per il rilascio di Carta famiglia, il Comune dispone la revoca della carta e la revoca degli eventuali benefici già concessi e il titolare è tenuto alla loro restituzione. Anche in questo caso il titolare e i beneficiari non potranno presentare una nuova richiesta di Carta famiglia nei 12 mesi successivi alla data della revoca.
 

Ritorna all'indice

.