Carta famiglia - contributo per la promozione della previdenza complementare rivolta ai figli minori.

Cos'è il contributo per la previdenza complementare

Il contributo regionale mira a promuovere la cultura della previdenza complementare a favore dei figli minori fino al compimento della maggiore età. Il fondo di previdenza, intestato al minore, deve essere iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).   L’Autorità gestisce l’Albo dei fondi pensione a cui tutte le forme pensionistiche complementari devono essere iscritte per esercitare l’attività.

Il contributo viene riconosciuto a fronte di un versamento annuo non inferiore a 300 euro per figlio effettuato nell’anno precedente alla presentazione della domanda.

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Chi può richiederlo

Può richiedere il contributo solo il titolare di Carta famiglia se:
1.    è in possesso di una Carta famiglia attiva;
2.    ha un ISEE minorenni in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00;
3.    sono stati effettuati versamenti nel fondo di previdenza complementare intestato al figlio minore per un importo di almeno 300 euro nel 2023.

Se non si è titolare di una Carta famiglia attiva, non è possibile presentare domanda di contributo. Pertanto bisogna prima richiedere Carta famiglia al proprio Comune di residenza attraverso il portale dedicato, e successivamente con Carta famiglia attiva presentare domanda di contributo per la previdenza complementare.
 

Sono esonerate dal presentare l’ISEE le madri di figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio Sociale dei Comuni o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia che siano iscritti nell’elenco regionale delle strutture antiviolenza (art. 19 L.R. 12/2021) o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e Autonomie locali del 27 novembre 2014.

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Come e quando fare domanda

La domanda di contributo per la previdenza si presenta esclusivamente in modalità online attraverso il front end dedicato.
Le domande possono essere presentate a partire dal 1° marzo ed entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena l'inammissibilità.

La domanda di contributo può essere presentata ogni anno, fino al compimento della maggiore età del figlio, dal titolare di Carta famiglia in corso di validità e in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro 35.000,00 calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013.


La domanda è unica ed è riferita ai versamenti complessivamente effettuati nel 2023 per tutti i figli minori ai quali è stata aperta e intestata una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensionistico iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla COVIP, corredata da copia del contratto di polizza intestata a ciascun figlio minore e dalla relativa documentazione dei pagamenti fino al raggiungimento dell’importo minimo di almeno 300 euro per ogni figlio.

La domanda, una volta trasmessa, non può essere modificata e non è possibile inviare ulteriori domande.

È possibile accedere al portale solo con:
1.    SPID - Sistema pubblico di identità digitale
2.    CIE - Carta d’i dentità elettronica italiana
3.    CRS – Carta Regionale dei Servizi
 

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Cosa allegare alla domanda

Alla domanda di contributo vanno allegati:
1)    Copia dei contratti delle polizze intestate ai figli minori;
2)    Copia dei versamenti effettuati (bonifici, estratto conto, avendo cura di oscurare le voci non pertinenti, e ricevuta quietanzata) nel 2023 nel fondo di previdenza complementare intestato ai figli minori per un importo di almeno 300 euro per ogni figlio minore.
 
Si informa che, nel caso vengano allegati documenti diversi da quelli richiesti o carenti, la domanda sarà inammissibile e archiviata. È possibile ripresentare una nuova domanda entro il termine perentorio del 31 maggio 2024.
 
Gli allegati da inserire nel front end (copia della polizza, copia bonifici) non possono superare gli 8 MB. È consigliabile inserirli in formato pdf e le eventuali fotografie devono avere una bassa risoluzione. File troppo pesanti potrebbe bloccare l’invio della domanda.
 


La documentazione relativa ai versamenti nel fondo di previdenza complementare (bonifici, estratto conto, ricevuta quietanzata) deve essere riconducibile alla prestazione per cui si fa domanda di contributo e deve riportare il nominativo del minore intestatario del fondo (per esempio, nella causale del pagamento deve essere indicato almeno il numero di contratto della polizza intestata al minore o il nome e cognome del minore o il suo codice fiscale). 


La spesa è riconosciuta esclusivamente per i pagamenti effettuati dal titolare o da un beneficiario di Carta famiglia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022, eseguiti entro il compimento della maggiore età dei figli.
Pertanto si precisa che dovranno essere allegati solo bonifici, estratto conto o ricevute quietanzate e non la l'attestazione dei versamenti rilascita dall'ente gestore del fondo in quanto non è indicato il soggetto che ha effettuato i versamenti.
 
Per beneficiari di Carta famiglia si intendono: il titolare, i figli a carico del nucleo familiare, l’eventuale altro genitore o altri familiari conviventi e residenti in regione, risultanti dalla attestazione dell’ISEE.
 

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Importo del contributo

Ogni anno con deliberazione della Giunta viene stabilito l’importo del contributo.

Per l’anno 2024 è di 200,00 euro per ogni figlio minore al quale è stata intestata una posizione di previdenza complementare a fronte di versamenti pari ad almeno 300 euro per ogni figlio effettuati nel 2023.


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Cumulabilità

I contributi per la promozione della previdenza complementare sono cumulabili con altri interventi per la medesima finalità e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.

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Revoca del contributo

Si ricorda che se al titolare di Carta famiglia il Comune di residenza ha revocato la Carta famiglia per i motivi di cui all’articolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 75/2022 (accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate) decade dai contributi già concessi ed è tenuto alla restituzione di quanto già erogato.

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