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Caratteristiche, requisiti e procedure per l'avvio di nidi d'infanzia, spazi gioco, centri per bambini e genitori, servizi educativi domiciliari, servizi sperimentali.
Come avviare un servizio educativo per la prima infanzia
Le modalità per l’avvio e il funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono
disciplinati con
Regolamento
regionale emanato con DPReg 230/2011 e s.m.i. in attuazione della
legge regionale 20/2005.
I soggetti che intendono gestire un servizio del sistema educativo integrato dei servizi per
la prima infanzia, per poter avviare il servizio devono presentare al Comune competente per
territorio una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), attestante la corrispondenza del
servizio alle disposizioni di cui al Regolamento utilizzando la
modulistica
regionale unificata per i servizi per la prima infanzia del sistema educativo
integrato disponibile presso i SUAP (Sportelli unici per le attività produttive) della
regione.
Inoltre,
dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’istituto dell’a
ccreditamento per tutti i servizi dedicati alla prima infanzia (3-36 mesi). È caratterizzato dal
possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’avvio
del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
Requisiti e modalità per chiedere l’accreditamento
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Titoli di studio per accedere alla professione di educatore dei servizi per la prima
infanzia
L'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per la prima infanzia è
consentito a:
1. coloro che sono in possesso della laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 a indirizzo specifico per
educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo
unico in
Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di
specializzazione per complessivi
60 crediti formativi universitari (articolo 4, comma 1, lettera e) del
d.lgs. 65/2017
);
2. coloro che sono in possesso dei seguenti titoli universitari, purchè conseguiti entro l'anno
accademico 2018/2019,
conclusosi il 15/6/2020 (
cfr. nota MIUR n. 14176/2018 e
nota Miur n. 18787/2020):
a) Lauree “generali” in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L 19) pur in
assenza dell’indirizzo specifico;
b) Lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM 85 bis), pur in
assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti;
3. coloro che posseggono i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale
(ex articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 e articolo 29 della legge regionale 18
agosto 2005, n. 20), purché conseguiti entro
l'anno scolastico o accademico 2018/2019 (l'anno accademico si è concluso il
15/6/2020 - cfr. note MIUR sopra citate) e precisamente:
a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
b) diploma di maturità magistrale;
c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali,
conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi
sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di
Stato;
e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità
f) diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a
indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i
titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
4. sono inoltre validi,
esclusivamente per l’accesso ai servizi integrativi di cui all’articolo 4, comma
2, lettere a), b) e c) della L.R. 20/2005 (centri per bambini e genitori, spazi gioco e servizi
educativi domiciliari) i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi
formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, come previsto dall’articolo 7, comma 4 del D.P.Reg. 230/2011, purchè
conseguiti entro l’anno scolastico 2018/2019.
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Titoli di studio per svolgere la funzione di coordinatore pedagogico dei servizi educativi
per la prima infanzia
L’articolo 25 della legge regionale 20/2005 prevede che i soggetti gestori dei servizi
pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole
strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo
pedagogico o psicologico.
Il Regolamento attuativo D.P.Reg. 230/2011, all'articolo 37 comma 2, dispone che, salvo quanto
previsto dall’articolo 29, comma 4 della citata L.R. 20/2005 (che garantisce la validità dei titoli
di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione in servizio), la funzione
di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale in possesso del
diploma
di laurea in Pedagogia, in Scienze dell’Educazione, in Scienze della Formazione Primaria,
in Psicologia o di altre lauree equipollenti.
La laurea in pedagogia è equipollente alla laurea quadriennale in scienze
dell'educazione, così come definito dal decreto istitutivo della Laurea (
Decreto Ministeriale 18 giugno 1998)
.
La laurea in scienze dell’educazione quadriennale è stata equiparata (
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
)
alle lauree specialistiche 56/S Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi, 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e 87/S
Scienze pedagogiche e alle lauree magistrali (ordinamento del 2004) LM-85 Scienze pedagogiche,
LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education, LM-57 Scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua e LM-50 Programmazione e gestione dei servizi
educativi.
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Ulteriori info sui titoli di studio
Si avvisa che con legge 15 aprile 2024, n. 55 è stato istituito l'Albo dei pedagogisti e l'albo
degli educatori professionali socio-pedagogici.
La medesima legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista,
dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per
l'infanzia.
Per esercitare le suddette professioni è necessario iscriversi agli Albi per le professioni
corrispondenti entro e non oltre il 06/08/2024.
Informazioni, modulistica e modalità di presentazione delle domande di iscrizione agli albi
si trovano a questo
link
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento sui titoli di studio
vai alla pagina dedicata
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ultimo aggiornamento: giovedì 22 agosto 2024