I contributi in materia di edilizia agevolata (Legge regionale 1/2016, articolo 18).

PRENOTAZIONI DELLE RISORSE - AGGIORNAMENTO 27 AGOSTO 2024

Ad oggi sono state ammesse a finanziamento, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, le domande fino al progressivo numero 21.482 (domanda presentata in data 18 aprile 2024). Relativamente ai prossimi finanziamenti, e conseguenti ammissioni di ulteriori domande presentate in data successiva, si precisa che ne verrà data tempestiva notizia su questa pagina web.

Si ricorda che, a seguire dalla suddetta ammissione, BCC Financing S.p.A. invia ai titolari delle domande le lettere di richiesta della documentazione necessaria alla concessione del contributo (articolo 16 del Regolamento) e tale documentazione deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, lettera che peraltro contiene anche l’evidenza della documentazione necessaria alla successiva fase istruttoria finalizzata alla determinazione ed erogazione (articolo 18 del Regolamento).

Normativa

Gli incentivi di “edilizia agevolata” per la prima casa, a favore di privati cittadini, sono previsti dall’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinati da apposito Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016 n. 144 (DPReg 144/2016 e sue modifiche e integrazioni).

Ritorna all'indice

Prima casa

Nell’ambito degli incentivi di “edilizia agevolata” di cui alla L.R. 1/2016 per “Prima Casa” si intende l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari, e avente destinazione d’uso residenziale attribuita alla stessa in coerenza con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Ritorna all'indice

Iniziative finanziabili

Le iniziative per le quali è possibile richiedere il contributo di “edilizia agevolata” sono: l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero, la nuova costruzione e il recupero della prima casa, come di seguito specificate. 

La domanda può essere presentata per una sola iniziativa tra quelle indicate. La variazione del tipo di iniziativa non è ammessa e comporta l’archiviazione della domanda.

Le iniziative devono essere attuate mediante ricorso a OPERAZIONI CREDITIZIE di durata almeno decennale erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali per un importo non inferiore alla metà del costo dell’iniziativa.

Gli immobili oggetto dell’agevolazione ad intervenuta realizzazione dell’iniziativa non devono possedere caratteristiche di lusso (come da D.M. 1072/1969), devono avere destinazione d’uso residenziale (come espressamente individuata e attribuita dagli strumenti urbanisti comunali di competenza) e devono avere una “superficie catastale totale escluse aree scoperte” presente sulla visura catastale dell’Agenzia delle Entrate non superiore a centocinquanta metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto con contestuale recupero e di recupero, ovvero non superiore a centoventi metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto e di nuova costruzione.

Ritorna all'indice

Acquisto

Per acquisto (art. 6bis del Regolamento) si intende l’iniziativa volta a:

a) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l’intera proprietà di un’unità immobiliare completata;

b) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l’intera proprietà di un’unità immobiliare non completata i cui lavori di realizzazione, effettuati dal proprietario parte venditrice, alla data di presentazione della domanda siano iniziati da almeno cinque anni. L’unità immobiliare dovrà essere completata dalla parte acquirente entro il termine perentorio di due anni dall’acquisto.

Per tale tipologia di iniziativa la “superficie catastale totale escluse aree scoperte” dell’alloggio - dato presente sulla visura dell’Agenzia delle Entrate - non deve essere superiore a 120 metri quadrati. La superficie che verrà valutata sarà quella esistente alla data di acquisizione in proprietà dell’alloggio.

Ritorna all'indice

Acquisto con contestuale recupero

Per acquisto con contestuale recupero (art. 4 del Regolamento) si intende l’iniziativa volta a:

a) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo l’intera proprietà di una o più unità immobiliari, su cui l'acquirente effettua, successivamente alla compravendita, gli interventi di recupero sotto indicati, al fine di realizzare una sola unità immobiliare;

b) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l’intera proprietà di una unità immobiliare completata, su cui parte venditrice abbia effettuato, almeno uno degli interventi di RECUPERO sotto indicati (con esclusione degli interventi equiparati). Alla data di presentazione della domanda di contributo gli interventi di recupero devono essere iniziati da oltre un anno (e dovranno comunque essere completati dal venditore entro la data dell’acquisizione definitiva della proprietà da parte dell’acquirente) ovvero ultimati da non più di due anni.

Per tale tipologia di iniziativa la “superficie catastale totale escluse aree scoperte” dell’alloggio – dato presente sulla visura dell’Agenzia delle Entrate - non deve essere superiore a 150 metri quadrati. La superficie che verrà valutata sarà quella risultante a fine lavori.

Ritorna all'indice

Nuova costruzione

Per nuova costruzione (art. 6ter del Regolamento) si intende l’iniziativa volta a realizzare su terreno inedificato un’unica unità immobiliare da destinare a “prima casa” dei beneficiari del contributo. Il richiedente deve essere proprietario dell’aera su cui insisterà la costruzione o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori di realizzazione dovranno iniziare successivamente alla medesima data.

Per tale tipologia di iniziativa la “superficie catastale totale escluse aree scoperte” dell’alloggio - dato presente sulla visura dell’Agenzia delle Entrate - non deve essere superiore a 120 metri quadrati. La superficie che verrà valutata sarà quella risultante a fine lavori.

Ritorna all'indice

Recupero

Per recupero (art. 5 e art. 6 del Regolamento) si intende l’iniziativa attuata dal proprietario o usufruttuario che successivamente alla presentazione della domanda di contributo avvia sull’abitazione uno dei seguenti interventi (così come idicati all'art. 6 comma 1 del Regolamento e definiti dalla legge regionale 19/2009):
- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Non sono compresi gli interventi di manutenzione ordinaria. Il richiedente è tenuto ad informarsi presso un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra ecc.) se i lavori che intende effettuare sull’abitazione sono classificabili tra gli interventi sopra elencati secondo quanto previsto dalla legge regionale 19/2009.

- INTERVENTI EQUIPARATI (indicati all’art. 6 comma 2 del Regolamento):
Agli interventi sopra elencati sono equiparati interventi che comprendono almeno tre dei seguenti lavori di manutenzione volti all’efficientamento energetico o messa a norma di impianti, anche se realizzati su parti comuni degli edifici:
- Installazione di impianti solari termici o fotovoltaici
- Installazione o sostituzione di caldaie per il riscaldamento con installazione o rifacimento dei relativi impianti
- Isolamento termico pareti esterne verticali
- Isolamento termico, anche di copertura, di solai
- Sostituzione serramenti esterni
- Installazione impianti geotermici.

 Le domande presentate per lavori che non rientrano tra gli interventi sopra indicati saranno archiviate.

Per l’iniziativa di recupero la “superficie catastale totale escluse aree scoperte” dell’alloggio – dato presente sulla visura dell’Agenzia delle Entrate - non deve essere superiore a 150 metri quadrati. La superficie che verrà valutata sarà quella risultante a fine lavori.

Ritorna all'indice

Spesa sostenuta e costo dell'iniziativa

I contributi sono erogati a fronte di una spesa per la realizzazione degli interventi direttamente sostenuta dal/dai beneficiario/i e rimasta effettivamente a suo/loro carico non inferiore a:

- 35.000,00 euro per le iniziative di acquisto con contestuale recupero, nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
- 21.000,00 euro per le iniziative di manutenzione straordinaria e per gli “Interventi equiparati”.

Non concorrono alla determinazione della spesa le spese notarili. Sono invece ricomprese le spese tecniche e gli oneri fiscali (quali ad esempio l’Imposta sul Valore Aggiunto - IVA - e gli oneri corrisposti all’Ufficio del Registro).

Nel caso di iniziativa di “acquisto con contestuale recupero” la spesa sostenuta per l’acquisto dell’alloggio e la spesa per i lavori di recupero da realizzare concorrono al raggiungimento dell’importo di spesa minima richiesto. Nel caso di iniziativa di “acquisto” di un’unità immobiliare non completata sia la spesa sostenuta per l’acquisto che quella per i lavori di completamento concorrono al raggiungimento dell’importo di spesa minima richiesto.

Nei casi di iniziative di acquisto e di nuova costruzione il contributo non è riconosciuto se il costo dell’iniziativa è superiore ad euro 200.000,00.

Cumulabilità del contributo regionale “prima casa” con le eventuali detrazioni fiscali dello Stato: avendo evidenza quindi che il valore soglia di cui sopra dovrà comunque sempre essere rispettato e mantenuto a proprio carico, al fine di poter cumulare al contributo regionale in argomento le eventuali detrazioni fiscali è opportuno che il richiedente/beneficiario si relazioni con l’Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo della detrazione stessa, anche nel caso in cui il contributo regionale sia erogato in periodi di imposta diversi da quello in cui è richiesta la detrazione fiscale.

Ritorna all'indice

Contributo regionale

Gli incentivi di “edilizia agevolata” consistono in contributi in conto capitale, erogati in un’unica soluzione successivamente alla conclusione delle iniziative finanziabili.

L’importo dei contributi è:
a) per l’Acquisto con contestuale recupero: 12.000,00 euro
b) per l'Acquisto, la Nuova costruzione, la Ristrutturazione urbanistica, la Ristrutturazione edilizia, il Restauro e risanamento conservativo: 10.500,00 euro
c) per la Manutenzione straordinaria, e per gli “Interventi integrati”: 7.000,00 euro.

Ritorna all'indice

Contributi per iniziative in comuni montani

Nel caso le iniziative siano realizzate in territori di Comuni interamente montani l'importo dei contributi è:
a) per l’Acquisto con contestuale recupero: 17.500,00 euro
b) per l'Acquisto, la Nuova costruzione, la Ristrutturazione urbanistica, la Ristrutturazione edilizia, il Restauro e risanamento conservativo: 15.500,00 euro
c) per la Manutenzione straordinaria, e per gli “Interventi equiparati”: 10.500,00 euro.

Ritorna all'indice

Maggiorazioni

L’importo dei contributi è maggiorato nella misura di 2.500,00 euro in favore di determinati richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica ovvero:
- anziani (almeno 65 anni compiuti)
- singoli con minori (un solo soggetto maggiorenne con uno o più figli minori conviventi)
- disabili (ex art. 3 legge 104/1992)
- nuclei familiari monoreddito (ISE con componenti reddituali di un solo componente del nucleo familiare)
- famiglie numerose (con almeno tre figli conviventi)
- nuclei familiari con anziani o disabili
- persone destinatarie di sfratto o ordine di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione o divorzio o scioglimento unione civile.

È prevista una maggiorazione di 4.500,00 euro per i richiedenti giovani (persona singola o coppie che non hanno ancora compiuto 36 anni).

Le maggiorazioni non sono cumulabili.

Ritorna all'indice

Riepilogo importi


INIZIATIVA

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO per iniziativa in Comune interamente montano

MAGGIORAZIONE per debolezza sociale economica/giovani

SPESA MINIMA

Acquisto con contestuale recupero

12.000,00

17.500,00

+ 2.500,00/4.500,00

35.000,00

Nuova costruzione

10.500,00

15.500,00

+ 2.500,00/4.500,00

35.000,00

Acquisto

10.500,00

15.500,00

+ 2.500,00/4.500,00

35.000,00

Recupero

- ristrutturazione edilizia

- ristrutturazione urbanistica

- restauro e risanamento conservativo

10.500,00

15.500,00

+ 2.500,00/4.500,00

35.000,00

Recupero

- manutenzione straordinaria

- interventi equiparati

7.000,00

10.500,00

+ 2.500,00/4.500,00

21.000,00

Ritorna all'indice

Come presentare la domanda

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente on-ine attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito IOL) della Regione FVG, raggiungibile mediante il link presente nella colonna di destra di questa pagina alla sezione “Istanze on line”. È possibile presentare domanda durante tutto l’anno, il sistema informatico IOL per la presentazione della domanda è operativo 24 ore su 24.
Non sono ammesse domande pervenute con modalità o formati differenti.

L’accesso al sistema IOL avviene mediante uno dei seguenti sistemi di gestione della propria identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2. Lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/.
- CNS/CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi). È la tessera sanitaria dotata di microchip, che va attivata per poter accedere ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/web/guest/tessera-sanitaria). Per informazioni sull’attivazione in Friuli Venezia Giulia della CNS/CRS: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/#:~:text=Autoattivazione%20online.%20Se%20hai%20ricevuto%20la. È possibile accedere con tale modalità anche utilizzando altre card e Business key incorporanti firme digitali con certificato di identità del titolare.
- CIE (Carta di identità elettronica). Documento d’identità dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell’Interno dotato di componente elettronica, che va attivato per poter accedere ai servizi offerti in rete dalla Pubblica Amministrazione. Per informazioni sull’attivazione della CIE: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/la-carta/.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso mediante identità digitale si raccomanda di consultare le linee guida pubblicate nella colonna di destra di questa pagina.

Per presentare la domanda sono necessari:
- numero di cellulare e indirizzo e-mail personali di chi accede al sistema IOL;
- attestazione ISE/ISEE ordinaria in corso di validità rilasciata (o quantomeno DSU presentata per ottenerne il rilascio) nell’anno di presentazione della domanda e riferita al nucleo familiare del/i richiedente/i come esistente/i alla data di presentazione della domanda (Nel caso in cui la domanda fosse presentata in forma associata da due richiedenti appartenenti ciascuno ad un diverso proprio nucleo familiare, tali richiedenti devono essere distintamente in possesso di una propria attestazione ISEE);
- marca da Bollo/ F24 (codice tributo 1599) per assolvimento dell’imposta di bollo;
- dati catastali dell’immobile oggetto della domanda;
- nel caso di domanda in forma associata (domanda presentata da due richiedenti in quanto entrambi saranno i proprietari dell’alloggio a conclusione dell’iniziativa) delega alla compilazione rilasciata dal secondo richiedente a favore del primo richiedente [vedi la sezione "DOMANDA IN FORMA ASSOCIATA"].

La domanda si compila direttamente sul sistema web IOL compilando tutti i dati richiesti e necessari al corretto svolgimento del procedimento contributivo (quali gli identificativi catastali dell’immobile che si intende acquistare, recuperare o dell’area su cui si intende costruire) comprese le specifiche dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 che servono per attestare il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolamentano l’agevolazione.

Non è richiesto il caricamento di alcun documento.

A conclusione della procedura di compilazione e trasmissione il sistema invia al compilatore una e-mail di conferma dell’avvenuta trasmissione. In ogni caso, anche senza ricezione della mail di conferma, le domande trasmesse sono sempre visualizzabili nella sezione “istanze trasmesse” del sistema IOL, dove vengono riportati anche il numero, la data e l’ora di trasmissione dell’istanza.

Le domande per le quali non è stata portata a termine la procedura di trasmissione non sono presentate.

Nel caso di presentazione di più domande di contributo da parte dello stesso richiedente sarà presa in considerazione l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico.

Il sistema IOL non è utilizzabile per seguire le fasi successive del procedimento contributivo.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione e trasmissione della domanda si rinvia alle linee guida pubblicate nella colonna di destra di questa pagina.

Ritorna all'indice

Quando presentare la domanda

Per gli interventi di “Nuova costruzione” e di “Recupero”, la domanda di contributo deve essere presentata prima della data di inizio dei lavori, mentre per interventi di “Acquisto” e di “Acquisto con contestuale recupero” la domanda deve essere presentata prima dell'acquisizione definitiva in proprietà (prima del rogito notarile, o in caso di acquisto con procedura giudiziaria prima del decreto del Giudice di trasferimento della proprietà).

Ritorna all'indice

Da chi può essere presentata la domanda

Nel caso di interventi di nuova costruzione può presentare domanda di contributo il proprietario, o il titolare del diritto di superficie, dell’area su cui insisterà la costruzione.

Nel caso di interventi di recupero può presentare domanda di contributo il proprietario o l’usufruttuario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

Nel caso di acquisto o acquisto con contestuale recupero può presentare domanda l’acquirente dell’immobile.

Ritorna all'indice

Domanda in forma associata (presentata da due richiedenti) 

Nel caso in cui due soggetti effettueranno congiuntamente l’acquisto, la costruzione o i recuperi la domanda dovrà essere unica, quindi presentata da entrambi in FORMA ASSOCIATA (domanda con due richiedenti). La normativa consente tale possibilità da parte di due persone nei soli casi in cui i due richiedenti siano:
- coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio
- parti di un’unione civile o coppia intenzionata a costituire un’unione civile
- conviventi di fatto o coppia intenzionata a convivere di fatto.

Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenne qualora l’iniziativa deve essere attuata in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.
Non sono ammessi a contributo altri casi di contitolarità della domanda comunque presentata (ad esempio: tre o più persone, due fratelli, genitore e figlio, etc.).

Ad intervenuta realizzazione dell’iniziativa i titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare UNICI proprietari (o anche usufruttuari in alcuni casi di recupero) dell’alloggio oggetto dell’iniziativa.

Nel caso di domanda presentata in forma associata l’autenticazione al sistema IOL (quindi l’ingresso alla procedura di inserimento dei dati) deve essere effettuata da uno solo dei due richiedenti e questa persona presenterà la domanda anche in nome e per conto dell’altro richiedente, previa sottoscrizione di apposita delega a suo favore da parte del secondo richiedente (a questo link è scaricabile il fac-simile di delega da sottoscrivere prima della presentazione della domanda e conservare per ogni futuro controllo; la delega non va allegata alla domanda di contributo).
Nel caso in cui la domanda in forma associata sia presentata da due richiedenti appartenenti ciascuno ad un diverso proprio nucleo familiare, tali richiedenti devono essere distintamente in possesso di una propria attestazione ISEE.

Ritorna all'indice

Requisiti per poter presentare domanda

Possono presentare domanda persone maggiorenni che siano cittadini italiani, o cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari, o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, e che risultino, con riferimento alla data di presentazione domanda, anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti (nel caso di domanda presentata in forma associata è sufficiente che il requisito della residenza nel territorio regionale sia posseduto da almeno uno dei due richiedenti).

Inoltre l’articolo 9 del Regolamento e la legge regionale 1/2016 prevedono il possesso, sempre alla data della presentazione della domanda, di ulteriori requisiti in capo ai richiedenti:
- non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda (con esclusione di alloggi dichiarati inagibili, delle quote ereditarie, della nuda proprietà di alloggi in usufrutto a parenti o affini entro il secondo grado, della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato in capo a parenti o affini entro il secondo grado, di alloggi assegnati al coniuge o convivente di fatto o parte di una unione civile in sede di separazione personale o divorzio); tale requisito della non proprietà deve essere posseduto oltre che dai richiedenti anche da tutti i componenti il loro nucleo familiare
- non aver beneficiato nei quindici anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la “prima casa” in proprietà
- non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni (fatto salvo il caso intervenuta concessione della riabilitazione ex art. 178 e 179 c.p.)
- possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000,00 euro
- possedere un indicatore della situazione economica (ISE) che sia determinato anche sulla base di proprie componenti reddituali diverse da quelle figurative per un importo almeno pari a 5.000,00 euro (nel caso di domanda presentata in forma associata è sufficiente che il requisito sia posseduto da almeno uno dei due richiedenti).

(I valori ISE e ISEE sono forniti da apposita certificazione rilasciata al privato su istanza da presentare all'INPS o ad un CAAF).

Ritorna all'indice

Richiedenti che escono dal nucleo familiare

In caso di domanda presentata da richiedenti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo e diverso nella composizione, il requisito del non possesso di altri alloggi è richiesto in capo ai soli soggetti che escono dal nucleo (e non anche a tutti gli altri componenti) e sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) posseduto dal nucleo familiare è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui il richiedente non supera i trentasei anni di età.

Ritorna all'indice

Il procedimento contributivo  

Le fasi del procedimento amministrativo successive alla presentazione sono gestite da BCC Financing S.p.A. con propri sistemi informatici.

Le domande presentate sono inserite in ordine cronologico di presentazione in apposita lista d’attesa, e vengono progressivamente ammesse a finanziamento seguendo l’ordine della lista fino a concorrenza delle risorse di volta in volta disponibili. Delle progressive ammissioni a finanziamento viene dato aggiornamento sulla presente pagina web. Le domande presentate successivamente a quelle ammesse a finanziamento rimangono in lista d’attesa per le seguenti ammissioni che verranno disposte con ulteriori risorse messe a disposizione.

Nell’attesa di essere ammessi a finanziamento gli interessati possono comunque realizzare le iniziative per cui hanno presentato la domanda.

A seguito dell’ammissione a finanziamento BCC Financing S.p.A. richiede ai titolari delle domande interessate di inviare la documentazione necessaria per poter procedere alla concessione del contributo (articolo 16 del Regolamento), peraltro evidenziando anche la possibilità per i titolari delle domande di inviare contestualmente, qualora già posseduta, anche la documentazione necessaria alla successiva fase istruttoria finalizzata alla determinazione ed erogazione del contributo (articolo 18 del Regolamento).

La documentazione da inviare a BCC Financing S.p.A. varia a seconda del tipo di iniziativa per la quale è stata presentata la domanda (vedi articoli 16 e 18 del Regolamento). In allegato alla lettera di richiesta dei documenti vengono trasmessi anche dei moduli utili per la produzione di tale documentazione.

In ogni lettera che BCC Financing trasmette è indicato il termine perentorio entro il quale deve essere prodotta risposta da parte dei destinatari.

A seguito dell’esame della documentazione presentata, e di altra eventuale documentazione integrativa, BCC Financing S.p.A. emetterà i provvedimenti di concessione, determinazione del contributo (o nel caso diniego, revoca e archiviazione) ed infine provvederà alla erogazione del contributo.

Le comunicazioni per BCC Financing successive alla presentazione della domanda avvengono a mezzo PEC (per scrivere a BCC Financing utilizzare la PEC: contributicasa.bccfinancing@actaliscertymail.it) o tramite raccomandata AR (l’indirizzo di BCC Financing è: Via Aquileia, 1 Udine); per le comunicazioni ai titolari della domanda BCC Financing utilizzerà preferibilmente la posta elettronica certificata (PEC), fatta salva la facoltà per il richiedente di indicare altro recapito (nel caso in cui i titolari della domanda abbiano effettuato l’elezione di domicilio digitale mediante registrazione di un indirizzo PEC nell’INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali - verrà utilizzato tale indirizzo.

In qualsiasi momento è possibile modificare l’indirizzo PEC o il recapito indicato in domanda inviando specifica comunicazione a BCC Financing allegando la fotocopia del documento di identità del/dei richiedente/i il contributo.

Ritorna all'indice

Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo e richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica, entro il termine perentorio per la presentazione della documentazione necessaria alla determinazione del contributo (il termine è richiamato all’articolo 18 comma 4 del Regolamento e varia a seconda del tipo di iniziativa per la quale è stata presentata la domanda). La residenza anagrafica con dimora abituale deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni dalla data dell’atto di determinazione del contributo (con alcune deroghe per le fattispecie indicate all’art. 20 del Regolamento). Per lo stesso periodo vige anche l’obbligo di non locare né alienare l’alloggio. L’inosservanza di tali obblighi comporta la revoca dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi legali.

Ritorna all'indice

Informazioni e assistenza informatica

Gli uffici regionali sono a disposizione per richieste di informazioni sul contributo di edilizia agevolata con:

• sportello telefonico: 040 - 3774550 e 3774533
• sportello di persona: Via Carducci, 6 Trieste

entrambi attivi nei seguenti orari:
lunedì: dalle ore 10.00 alle 12.00; martedì: dalle ore 09.00 alle 12.00; mercoledì: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00; giovedì: dalle ore 09.00 alle 12.00; venerdì: dalle ore 10.00 alle 12.00

• e-mail dedicata: rispostacasa@regione.fvg.it

Per richieste di assistenza tecnico informatica relativa al sistema di inserimento domande on line (IOL) è possibile contattare il Service Desk Insiel:
• da telefono fisso: 800 098 788
• dall’estero o da telefono cellulare: +39 040 06 49 013
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18

• e-mail: assistenza.gest.doc@insiel.it

Le FAQ e le Linee Guida, pubblicate qui a fianco, sono utili per ricercare ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

Ritorna all'indice

.