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PRENOTAZIONI DELLE RISORSE - AGGIORNAMENTO 27 AGOSTO 2024
Ad oggi sono state ammesse a finanziamento, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, le domande fino al progressivo numero 21.482 (domanda presentata in data 18 aprile 2024). Relativamente ai prossimi finanziamenti, e conseguenti ammissioni di ulteriori domande presentate in data successiva, si precisa che ne verrà data tempestiva notizia su questa pagina web.
Si ricorda che, a seguire dalla suddetta ammissione, BCC Financing S.p.A. invia ai titolari delle domande le lettere di richiesta della documentazione necessaria alla concessione del contributo (articolo 16 del Regolamento) e tale documentazione deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, lettera che peraltro contiene anche l’evidenza della documentazione necessaria alla successiva fase istruttoria finalizzata alla determinazione ed erogazione (articolo 18 del Regolamento).
Indice dei contenuti
- Dove presentare la domanda
- Normativa
- Prima casa
- Tipi di intervento finanziabili
- Acquisto
- Acquisto con contestuale recupero
- Nuova costruzione
- Recupero
- Spesa sostenuta e costo dell'iniziativa
- Contributo regionale
- Contributi per iniziative in comuni montani
- Maggiorazioni
- Riepilogo importi
- Da chi può essere presentata la domanda
- Requisiti per poter presentare domanda
- Richiedenti che escono dal nucleo familiare
- Presentazione della domanda
- Obblighi dei beneficiari
Dove presentare la domanda
Le domande devono essere presentate a mano dai richiedenti il contributo presso le banche convenzionate dalle ore 09:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.
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Elenco delle banche convenzionate
Aggiornamento: 26 ottobre 2021
- Domanda di contributo - edilizia agevolata
Versione 5.1a
Normativa
Gli incentivi di “edilizia agevolata” per la prima casa, a favore di privati cittadini, sono previsti dall’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinati da apposito Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016 n. 144 (DPReg 144/2016 e sue modifiche e integrazioni).
Prima casa
Nell’ambito degli incentivi di “edilizia agevolata” di cui alla L.R. 1/2016 per “Prima Casa” si intende l’alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari, e avente destinazione d’uso residenziale attribuita alla stessa in coerenza con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Tipi di intervento finanziabili
Le iniziative per le quali è possibile richiedere il contributo di “edilizia agevolata” sono: l’ACQUISTO, l’ACQUISTO CON CONTESTUALE RECUPERO, la NUOVA COSTRUZIONE e il RECUPERO della prima casa, come di seguito specificate.
Le iniziative devono essere attuate mediante ricorso a operazioni creditizie di durata almeno decennale erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali per un importo non inferiore alla metà del costo.
Gli immobili oggetto dell’agevolazione ad intervenuta realizzazione dell’iniziativa non devono possedere caratteristiche di lusso (come da D.M. 1072/1969), devono avere destinazione d’uso residenziale (come espressamente individuata e attribuita dagli strumenti urbanisti comunali di competenza) e devono avere una “superficie catastale totale escluse aree scoperte” presente sulla visura catastale dell’Agenzia delle Entrate non superiore a centocinquanta metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto con contestuale recupero e di recupero, ovvero non superiore a centoventi metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto e di nuova costruzione.
Acquisto
Per ACQUISTO si intende l’iniziativa volta a:
a) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l’intera proprietà di un’unità immobiliare COMPLETATA;
b) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l’intera proprietà di un’unità immobiliare NON COMPLETATA i cui lavori di realizzazione, effettuati dal proprietario parte venditrice, alla data di presentazione della domanda siano iniziati da almeno cinque anni. L’unità immobiliare dovrà essere completata dalla parte acquirente entro il termine perentorio di due anni dall’acquisto.
Acquisto con contestuale recupero
Per ACQUISTO CON CONTESTUALE RECUPERO si intende l’iniziativa volta a:
a) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo l’intera proprietà di una o più unità immobiliari, SU CUI L’ACQUIRENTE EFFETTUA, successivamente alla compravendita, gli interventi di
RECUPERO sotto indicati, al fine di realizzare una sola unità immobiliare.
b) acquisire, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, l’intera proprietà di una unità immobiliare, SU CUI LA PARTE VENDITRICE ABBIA EFFETTUATO, almeno uno degli interventi di RECUPERO sotto indicati (con esclusione degli interventi equiparati). Alla data di presentazione della domanda gli interventi di recupero devono essere iniziati da oltre un anno ovvero ultimati da non più di due anni.
Nuova costruzione
Per NUOVA COSTRUZIONE si intende l’iniziativa volta a realizzare un’unica unità immobiliare da destinare a “prima casa” dei beneficiari del contributo. Il richiedente deve essere proprietario dell’aera su cui insisterà la costruzione o avere la titolarità del diritto di superficie sulla stessa già alla data di presentazione della domanda, mentre i lavori di realizzazione dovranno iniziare successivamente alla medesima data.
Recupero
Per RECUPERO si intende l’iniziativa attuata dal proprietario o usufruttuario che successivamente alla presentazione della domanda di contributo avvia sull’abitazione uno dei seguenti interventi (così come definiti dalla legge regionale 19/2009):
- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
A tali interventi sono equiparati interventi che comprendono ALMENO TRE dei seguenti lavori di manutenzione volti all’efficientamento energetico o messa a norma di impianti, anche se realizzati su parti comuni degli edifici:
- Installazione di impianti solari termici o fotovoltaici
- Installazione o sostituzione di caldaie per il riscaldamento con installazione o rifacimento dei relativi impianti
- Isolamento termico pareti esterne verticali
- Isolamento termico, anche di copertura, di solai
- Sostituzione serramenti esterni
- Installazione impianti geotermici
Spesa sostenuta e costo dell'iniziativa
I contributi di “edilizia agevolata” sono erogati a fronte di una spesa per la realizzazione degli interventi direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico non inferiore a:
- 35.000,00 euro per le iniziative di acquisto con contestuale recupero, nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo;
- 21.000,00 euro per le iniziative di manutenzione straordinaria e per gli “Interventi integrati”.
Non concorrono alla determinazione della spesa le spese notarili.
Nei casi di iniziative di acquisto e di nuova costruzione il contributo non è riconosciuto se il costo dell’iniziativa è superiore ad euro 200.000,00.
Cumulabilità del contributo regionale “prima casa” con le eventuali detrazioni fiscali dello Stato: avendo evidenza quindi che il valore soglia di cui sopra dovrà comunque sempre essere rispettato e mantenuto a proprio carico, al fine di poter cumulare al contributo regionale in argomento le eventuali detrazioni fiscali è opportuno che il richiedente/beneficiario si relazioni con l’Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo della detrazione stessa sul residuale importo di spesa, anche nel caso in cui il contributo regionale sia erogato in periodi di imposta diversi da quello in cui è richiesta la detrazione fiscale.
Contributo regionale
Gli incentivi di “edilizia agevolata” consistono in contributi in conto capitale, erogati in un’unica soluzione successivamente alla conclusione delle iniziative finanziabili.
L’entità dei contributi è la seguente:
a) per l’Acquisto con contestuale recupero: 12.000,00 euro
b) per l'Acquisto, la Nuova costruzione, la Ristrutturazione urbanistica, la Ristrutturazione edilizia, il Restauro e risanamento conservativo: 10.500,00 euro
c) per la Manutenzione straordinaria, e per gli “Interventi integrati”: 7.000,00 euro.
Contributi per iniziative in comuni montani
Nel caso le iniziative siano realizzate in territori di Comuni interamente montani (art. 2 L.R. 33/2002) l’entità dei contributi è la seguente:
a) per l’Acquisto con contestuale recupero: 17.500,00 euro
b) per l'Acquisto, la Nuova costruzione, la Ristrutturazione urbanistica, la Ristrutturazione edilizia, il Restauro e risanamento conservativo: 15.500,00 euro
c) per la Manutenzione straordinaria, e per gli “Interventi equiparati”: 10.500,00 euro.
Maggiorazioni
L’entità dei contributi è maggiorata nella misura di 2.500,00 euro in favore di determinati richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica ovvero:
- anziani (almeno 65 anni compiuti)
- singoli con minori
- disabili (ex art. 3 legge 104/1992)
- nuclei familiari monoreddito (ISE con componenti reddituali di un solo componente del nucleo familiare)
- famiglie numerose (almeno tre figli conviventi)
- nuclei familiari con anziani o disabili
- destinatari di sfratto o ordine di rilascio dell’abitazione familiare in sede di separazione o divorzio o scioglimento unione civile.
È prevista invece una maggiorazione di 4.500,00 euro per i giovani (persona singola o coppie che non hanno ancora compiuto 36 anni).
Le maggiorazioni non sono cumulabili.
Riepilogo importi in euro
INIZIATIVA |
CONTRIBUTO |
CONTRIBUTO per iniziativa in Comune interamente montano |
MAGGIORAZIONE per debolezza sociale economica/giovani |
SPESA MINIMA |
Acquisto con contestuale recupero |
12.000,00 |
17.500,00 |
+ 2.500,00/4.500,00 |
35.000,00 |
Nuova costruzione |
10.500,00 |
15.500,00 |
+ 2.500,00/4.500,00 |
35.000,00 |
Acquisto |
10.500,00 |
15.500,00 |
+ 2.500,00/4.500,00 |
35.000,00 |
Recupero - ristrutturazione edilizia - ristrutturazione urbanistica - restauro e risanamento conservativo |
10.500,00 |
15.500,00 |
+ 2.500,00/4.500,00 |
35.000,00 |
Recupero - manutenzione straordinaria - interventi equiparati |
7.000,00 |
10.500,00 |
+ 2.500,00/4.500,00 |
21.000,00 |
Da chi può essere presentata la domanda
Nel caso di interventi di nuova costruzione può presentare domanda di contributo il proprietario, o titolare del diritto di superficie, dell’area su cui insisterà la costruzione, nel caso di interventi di recupero può presentare domanda di contributo il proprietario o l’usufruttuario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio, e nel caso di acquisto o acquisto con contestuale recupero l’acquirente dell’immobile. Se la proprietà (o anche l’usufrutto nel caso del recupero) è o sarà in capo a due soggetti la domanda dovrà essere presentata insieme da entrambi in FORMA ASSOCIATA (domanda con due richiedenti). La normativa limita questa possibilità ai soli casi in cui i due richiedenti siano:
- coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio
- parti di un’unione civile o coppia intenzionata a costituire un’unione civile
- conviventi di fatto o coppia intenzionata a convivere di fatto.
Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenne qualora l’iniziativa deve essere attuata in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore. Non sono ammessi a contributo altri casi di domanda comunque presentata in forma associata (ad esempio tre o più proprietari, due richiedenti fratelli, due richiedenti genitore e figlio, etc.).
Requisiti per poter presentare domanda
Possono presentare domanda persone maggiorenni che siano cittadini italiani, o cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari, o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, e che con riferimento agli otto anni precedenti alla data di presentazione della domanda siano stati anagraficamente residenti nel territorio regionale per almeno cinque anni anche non continuativi (nel caso di domanda presentata in forma associata è sufficiente che il requisito della residenza nel territorio regionale sia posseduto da almeno uno dei due richiedenti).
Inoltre l’articolo 9 del Regolamento e la legge regionale 1/2016 prevedono il possesso, sempre alla data della presentazione della domanda, di ulteriori requisiti in capo ai richiedenti:
- non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda (con esclusione di alloggi dichiarati inagibili, delle quote ereditarie, della nuda proprietà di alloggi in usufrutto a parenti o affini entro il secondo grado, della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato in capo a parenti o affini entro il secondo grado, di alloggi assegnati al coniuge o convivente di fatto o parte di una unione civile in sede di separazione personale o divorzio); tale requisito della proprietà deve essere posseduto oltre che dai richiedenti anche da tutti i componenti il loro nucleo familiare
- non aver beneficiato nei quindici anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la “prima casa” in proprietà
- non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni (fatto salvo il caso intervenuta concessione della riabilitazione ex art. 178 e 179 c.p.)
- possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000,00 euro
- possedere un indicatore della situazione economica (ISE) che sia determinato anche sulla base di proprie componenti reddituali diverse da quelle figurative per un importo almeno pari a 5.000,00 euro (per domande in forma associata tale requisito è richiesto ad almeno uno dei richiedenti).
(I valori ISE e ISEE sono forniti da apposita certificazione rilasciata al privato su istanza da presentare all'INPS o ad un CAAF).
Richiedenti che escono dal nucleo familiare
In caso di domanda presentata da richiedenti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito del non possesso di altri alloggi è richiesto in capo ai soli soggetti che escono dal nucleo (e non anche a tutti gli altri componenti) e sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) posseduto dal nucleo familiare è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui il richiedente non supera i trentasei anni di età.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo deve essere presentata prima della data di inizio dei lavori (per interventi di Nuova costruzione e di Recupero) e prima dell'acquisizione della proprietà (per interventi di Acquisto e di Acquisto con contestuale recupero).
È possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad un solo tipo di iniziativa. La domanda verrà registrata in via telematica e inserita in una lista d’attesa tramite un apposito sistema informatico; il documento cartaceo verrà poi inviato a BCC Financing S.p.A. che si occuperà della gestione del procedimento contributivo.
Le domande in lista saranno ammesse a contributo fino a concorrenza delle risorse di volta in volta disponibili. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione informatica non dà diritto all’ottenimento del contributo.
Nel corso del procedimento contributivo BCC Financing S.p.A. richiederà la presentazione della documentazione prevista dal Regolamento (articoli 16 e 18), tra la quale, a seconda del tipo di iniziativa, indicativamente: planimetria catastale, progetto sottoscritto da tecnico abilitato, titolo abilitativo comunale ovvero S.C.I.A. ovvero Comunicazione di Inizio Lavori al Comune se previsti dalla normativa edilizia, contratto di compravendita definitivo ovvero decreto del Tribunale di trasferimento della proprietà, contratto relativo all’operazione creditizia alla quale si è fatto ricorso per attuare l’iniziativa, documentazione di spesa debitamente quietanzata, dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta dal Direttore dei lavori, certificato di agibilità dell’immobile, etc.
Obblighi dei beneficiari
I beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo e richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica, e di mantenerle per un periodo di cinque anni. Nello stesso periodo vige anche l’obbligo di non locare né alienare l’alloggio. L’inosservanza di tali obblighi comporta la revoca dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi legali.