Garanzie integrative per ottenere mutui fondiari per l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.

Il canale agevolativo, che consente di ottenere garanzie integrative per i mutui casa, è previsto dall'art. 10 della L.R. 6/2003, è finanziato con il Fondo istituito dalla legge regionale 4/2001 ed è gestito da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
I privati cittadini che vorranno usufruire dell'agevolazione dovranno rivolgersi alle Banche che si sono per tale finalità appositamente convenzionate con il Mediocredito


ORARIO PER LE INFORMAZIONI AL PUBBLICO DI PERSONA E TELEFONICHE
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dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 

Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione
via Carducci 6 - 34100 Trieste
tel. 040 3774550 - 3774533
email: edilizia@regione.fvg.it

 

In cosa consiste l'agevolazione

 
La Regione interviene come garante nelle operazioni di mutuo stipulate dai privati con le banche per acquistare o ristrutturare la prima casa ubicata sul territorio regionale, integrando la garanzia ipotecaria e permettendo così l'ottenimento di mutui che superano l'usuale misura dell'ottanta per cento del valore degli immobili.
 

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Chi può fare domanda

Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenne qualora l’intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore. I soggetti che richiedono la garanzia devono essere gli unici intestatari del mutuo per il quale si chiede la garanzia e unici proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento, non devono essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione (con esclusione di alloggi dichiarati inagibili, delle quote ereditarie, di alloggi in usufrutto a parenti entro il secondo grado e degli alloggi assegnati al coniuge o convivente in sede di separazione o divorzio), non devono aver altra volta beneficiato di agevolazioni "prima casa", devono fruire di un reddito di lavoro (nel caso di domanda presentata in forma associata è sufficiente che il requisito della fruizione di un reddito da lavoro sia posseduto da almeno uno dei due richiedenti).
La legislazione vigente prevede inoltre che per poter accedere alla garanzia integrativa i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale (nel caso di domanda presentata in forma associata è sufficiente che il requisito della residenza nel territorio regionale sia posseduto da almeno uno dei due richiedenti) e devono rientrare in una delle seguenti categorie di soggetti: cittadini italiani, cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

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Presentazione delle domande

Il privato che intende stipulare un mutuo prima casa con la garanzia integrativa regionale deve richiederlo ad una delle Banche convenzionate a tal fine con il Mediocredito.  La domanda per ottenere la garanzia integrativa sarà compilata sull'apposita modulistica a disposizione presso la Banca convenzionata che provvederà poi ad inoltrarla al Mediocredito.

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Per quali interventi

Per l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero, della prima casa di abitazione. Per interventi di recupero si intendono quelli di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, come definiti dal Codice regionale dell'edilizia (L.R. 19/2009). Gli interventi devono interessare abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale (data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell’alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre) non superiore a 150 mq, e una classificazione energetica di cui al d.lgs 192/2005 non inferiore alla lettera F. E’ altresì possibile presentare domanda per l’acquisto di un alloggio con classificazione energetica inferiore alla F purché entro sette anni dalla data dell’acquisizione in proprietà il titolare della domanda di contributo lo renda di classificazione energetica almeno F. 

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Importo della garanzia

Per effetto della garanzia regionale, in caso di alloggi di valore non superiore a 170.000,00 euro potranno essere stipulati mutui di importo pari all'intero valore dell'immobile.
Infatti l'importo massimo che la Regione può garantire è di 42.500,00 euro, che coprirà la parte di mutuo eccedente l'80% del valore dell'alloggio ipotecato.
 

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Caratteristica della garanzia e dei mutui correlati

La garanzia è cumulabile, sullo stesso mutuo, con eventuali altre agevolazioni chieste e/o ottenute a valere su leggi regionali o nazionali. I contratti di mutuo devono essere fondiari, perfezionati con atto pubblico, non possono superare il valore dei beni ipotecati, devono avere una durata compresa tra i dieci ed i trent'anni.
La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate di mutuo.
 

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Obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno l’obbligo di trasferire la residenza nell’alloggio entro duecentosettanta giorni dalla data di erogazione dell’intero finanziamento garantito, ed altresì hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio, non locarlo, non alienarlo, né effettuare sullo stesso interventi che comportino una riduzione della sua superficie,per cinque anni dalla data di erogazione dell'intero finanziamento garantito, pena l'estinzione della garanzia e la possibilità per la banca di procedere alla risoluzione del contratto di mutuo. 

 

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