contenuti
Si tratta di incentivi finalizzati a fornire risposte innovative a specifiche esigenze di
residenzialità.
Le iniziative sostenute consistono in proposte progettuali che per tipologia non rientrano
tra le iniziative ammissibili con le altre agevolazioni previste dalla legge regionale 19 febbraio
2016 n. 1.
Le iniziative devono essere
finalizzate ad acquistare, realizzare o riqualificare immobili da destinare ad uso
residenziale con alloggi non di lusso.
Gli interventi edilizi oggetto delle iniziative sono attuati in conformità alle norme
edilizie di cui alla legge regionale 19/2009 (Codice
regionale dell’edilizia) e relativo regolamento attuativo.
Gli alloggi realizzati devono essere destinati a persone fisiche che, per le specifiche
esigenze legate alla loro residenzialità, si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all’a
rticolo 7 della legge regionale 1/2016. Tali destinatari finali devono adibire a
dimora abituale le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative.
Sono ammesse ai benefici le iniziative definite agli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento di
esecuzione, consistenti in iniziative di
auto-recupero, iniziative di
coabitare sociale (co-housing), e iniziative finalizzate allo sviluppo di
nuove modalità abitative (forme innovative).
Indice dei contenuti
AUTO-RECUPERO
Per auto-recupero (art. 24 della legge regionale 1/2016) si intendono le iniziative finalizzate
a valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, sostenendo
i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di
riqualificazione edilizia.
I Comuni e gli altri enti pubblici, beneficiari degli incentivi, devono essere
titolari del diritto di proprietà su un immobile o su unità immobiliari da riqualificare e
destinare ad uso residenziale, e devono concedere il diritto di superficie a tempo
determinato su tali immobili a
cooperative edilizie a proprietà indivisa, che in qualità di soggetti attuatori
realizzeranno gli interventi edilizi di riqualificazione. Negli atti di concessione del
diritto di superficie i Comuni e gli altri enti pubblici individuano anche i criteri e le modalità
per il trasferimento degli incentivi alla cooperativa edilizia. I destinatari finali ai quali sono
assegnati in godimento le unità abitative recuperate sono i soci della cooperativa edilizia.
COABITARE SOCIALE (CO-HOUSING)
Per coabitare sociale o co-housing (articolo 25 della legge regionale 1/2016) si intende un modo
di vivere improntato alla socialità, alla partecipazione e alla collaborazione, nel quale i
co-housers condividono un determinato stile di vita che pone al centro il valore fondante dell’a
pertura al dialogo e alla socialità, la cooperazione, il rispetto per l’ambiente, nonché il
risparmio, che si raggiunge attraverso la
condivisione nell’ambito residenziale di spazi, beni e servizi (saving by sharing) a fronte
della rinuncia di alcuni spazi privati.
I
beneficiari degli incentivi sono
persone fisiche o giuridiche, titolari di un diritto di proprietà o di superficie su un
immobile o su unità immobiliari, da acquistare, realizzare, riqualificare, e da destinare
ad uso residenziale. Per la realizzazione delle iniziative i beneficiari possono avvalersi di altri
soggetti sulla base di specifico accordo vincolante, e tra questi anche gli enti privati senza
scopo di lucro (onlus) che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai
rispettivi statuti o atti costitutivi. Al fine dell’individuazione dei destinatari finali delle
unità abitative, i beneficiari ovvero i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso all’albo
pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede le unità abitative oggetto dell’a
vviso.
FORME INNOVATIVE
Per forme innovative (articolo 26 della legge regionale 1/2016) si intendono le
iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative caratterizzate
dal rapporto di funzionalità tra l’intervento edilizio e le finalità perseguite. Tale rapporto di
funzionalità è elemento caratterizzante la proposta progettuale, nella quale
gli interventi edilizi previsti sono preordinati al soddisfacimento di un bisogno legato
alla residenzialità, e ne costituisce elemento sostanziale e vincolante.
I
beneficiari degli incentivi sono
persone fisiche o giuridiche, titolari di un diritto di proprietà o di superficie su un
immobile o su unità immobiliari, da acquistare, realizzare, riqualificare, e da destinare
ad uso residenziale. Per la realizzazione delle iniziative i beneficiari possono avvalersi di altri
soggetti sulla base di specifico accordo vincolante, e tra questi anche gli enti privati senza
scopo di lucro (onlus) che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai
rispettivi statuti o atti costitutivi. Al fine dell’individuazione dei destinatari finali delle
unità abitative, i beneficiari ovvero i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso all’albo
pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede le unità abitative oggetto dell’a
vviso.
FORMA DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da concedere in misura percentuale
rispetto alla spesa ammissibile e comunque non superiore alla spesa sostenuta e rimasta
effettivamente a carico. La misura percentuale è fissata con il Piano annuale previsto dall’a
rticolo 4 della legge regionale 1/2016; per l’anno 2019, secondo quanto stabilito dal piano
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 999 del 17.06.2019, il contributo per le
iniziative di coabitare sociale (art. 25 della legge regionale 1/2016) e forme innovative (art. 26
della legge regionale 1/2016) è calcolato nelle seguenti misure percentuali:
• 100% della spesa ammissibile per le iniziative da avviare da parte di enti pubblici;
• 100% della spesa ammissibile per le iniziative di soggetti diversi dagli enti pubblici,
riguardanti unità abitative oggetto di progetti socio-assistenziali a carattere residenziale per i
quali sono state avviate le relative procedure di convenzione con i Comuni, le Aziende di servizi
per la persona o le Aziende per l’assistenza sanitaria;
• 50% della spesa ammissibile per le iniziative di soggetti diversi dagli enti pubblici non
rientranti nel precedente punto.
Non sono stati previsti finanziamenti per le iniziative di auto-recupero (art. 24 della legge
regionale 1/2016).
Il contributo non può comunque superare l’importo di 800.000,00 euro e non può essere
riconosciuto su una spesa complessiva, sostenuta e rimasta effettivamente a carico, inferiore a
40.000,00 euro. Le spese devono essere sostenute in data successiva alla presentazione della
domanda.
Il contributo copre i costi riconducibili agli interventi edilizi e i costi riconducibili
all'acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie qualora intervenga in
data successiva alla presentazione della domanda e ne costituisca quindi spesa ammissibile.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’anno 2020 il Piano annuale non ha previsto stanziamenti per le iniziative, quindi al
momento non possono essere presentate domande.
La domanda va presentata prima dell’inizio dei lavori o dell’acquisizione della titolarità
del diritto di proprietà o di superficie.
La domanda va redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente, ed è
sottoscritta dal richiedente persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica.
Va inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC), ovvero, sottoscritta in originale sul
modulo ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
I contributi sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento
a graduatoria.
Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili, secondo l'ordine di priorità
assegnato in graduatoria e determinato sulla base del maggior punteggio attribuito, risultante
dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento di esecuzione.
Sono ammissibili le sole iniziative coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione
con il Programma regionale delle politiche abitative (articolo 4, comma 1 della legge regionale
1/2016), condivise e fatte proprie dai Tavoli territoriali per le politiche abitative.
Sono ammesse a contributo le domande fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano
annuale alle diverse tipologie delle iniziative.
Le graduatorie, una per ciascuna delle tipologie di iniziativa, hanno validità sino al 31
dicembre dell’esercizio finanziario dell’anno.
Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari dei contributi dovranno mantenere gli alloggi a destinazione d’uso residenziale
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla determinazione del contributo, e in tali alloggi i
destinatari finali dovranno avere dimora abituale.
NORMATIVA
Gli incentivi diretti a sostenere le iniziative di auto-recupero, del coabitare sociale e di
sviluppo di nuove forme del costruire e dell’abitare, sono previsti dagli articoli 24, 25 e 26
della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e sono disciplinati da apposito Regolamento di
esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017 n. 0210 (DPReg
0210/2017) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 04 ottobre 2017.