Si, a condizione che rientrino tra le spese ammissibili per investimenti in efficienza energetica di cui all’articolo 13 del Regolamento, con i limiti percentuali ivi previsti.
No, è necessaria la produzione della perizia all’atto della domanda.
Si, le iniziative ammissibili devono comportare tutte le fattispecie elencate dalla lettera a) alla lettera g).
Il periodo di due anni sulla base del quale vengono calcolati i costi salariali ai sensi dell’a
rticolo 10, comma 1, lettera c), si riferisce ad un periodo che viene calcolato separatamente e
singolarmente per ogni nuova assunzione. Resta naturalmente inteso che deve essere rispettato il
limite di 36 mesi di durata dell’iniziativa (articolo 22 del Regolamento).
I costi salariali associati ai nuovi posti di lavoro creati dall’investimento si riferiscono
esclusivamente a nuove assunzioni impiegate nello stabilimento sede del progetto oppure si possono
includere anche i trasferimenti di personale aziendale da diversi pre-esistenti stabilimenti
localizzati al di fuori delle aree ammesse a beneficio.
Le iniziative finanziabili riguardano il limite temporale di 36 mesi.
L’attribuzione del punteggio si calcola come incremento rispetto al numero delle ULA dell’e sercizio precedente alla data di presentazione della domanda.
Si; infatti, ai sensi dell’articolo. 35 del Regolamento “…sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, purchè in data successiva al 30 giugno 2016, e relativamente alle sole iniziative i cui contributi sono concessi in regime “de minimis”.
Ai fini della premialità il rating di legalità deve essere necessariamente posseduto alla data di presentazione della domanda.
L’iniziativa indicata è ammissibile nella misura in cui le afferenti spese rientrino negli investimenti in efficienza energetica di cui all’articolo 13 del Regolamento, con i limiti percentuali ivi previsti, pertanto non sono ammissibili le spese per la costruzione di un nuovo capannone
Con riferimento alle opere edili, rientrino tra le spese ammissibili, esclusivamente quelle
riconducibili agli interventi in efficienza energetica e fonti rinnovabili, di cui agli articoli 13
e 15 del regolamento, e con i limiti percentuali ivi previsti.
Sì. Ai sensi dell’art.4, comma 1, del Regolamento “Le iniziative ammissibili ad incentivazione
riguardano la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti o programmi di
riconversione…localizzate presso una sede o unità locale negli agglomerati industriali della
regione Friuli Venezia Giulia di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti
industriali, nonché nel territorio del comune di Cividale del Friuli;
L’art.2 del Regolamento definisce gli agglomerati industriali come agglomerati industriali di
interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione
territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e
individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia (v.si
Allegato1 al Regolamento).