Normativa e informazioni.

Le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura sono disciplinate:
- dall’articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)
e
- dal “Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)” emanato con il D.P.Reg. 18 gennaio 2017, n. 20 (in vigore dal 2 febbraio 2017, pubblicato sul BUR n. 5 del 1 febbraio 2017)

Cosa può formare oggetto di concessione
a) beni del demanio marittimo e zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
b) beni della laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

Chi può presentare domanda di concessione
operatori privati in forma singola, associata o societaria, enti pubblici, enti e istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività di:
a) pesca professionale e acquacoltura, attività ad esse connesse e attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
b) installazione di impianti, depositi di attrezzature a terra e altri manufatti per attività di cui alla lettera a) e comunque funzionali al settore della pesca e dell’acquacoltura;
c) incremento delle risorse ittiche e di ripopolamento;
d) attività scientifiche e di ricerca finalizzate all’attività di cui alle lettere a) e c).

Sono ESCLUSE da questa disciplina le concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265; la competenza al rilascio di queste concessioni è attribuita, dall’articolo 1 della LR n. 30/2005, alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti ed è disciplinata dal D.P.Reg. 27 settembre 2006, n. 289 nonché dal D.P.Reg. 20 novembre 2007, n. 377.

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