Fermo restando quanto disposto dalla normativa richiamata dal bando in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 del bando, nel caso in cui l’impresa svolga più attività codificate in una pluralità di codici ATECO, alcuni ammissibili ed alcuni non ammissibili, l’i stanza sarà accolta solo se il codice ATECO ammissibile ai sensi del comma 1 del presente articolo è quello riferito all’attività svolta presso la sede legale o sede secondaria o unità locale in cui il progetto d’investimento è realizzato. In deroga a tale disposizione, ove dalla visura camerale risulti che l’impresa richiedente abbia un codice ATECO primario rientrante nella sezione A (Agricoltura silvicoltura e pesca) la domanda non sarà considerata ammissibile.
Il bando all'articolo 2, comma 1, lettera h, con riferimento al consumo di energia elettrica
specifica che il fabbisogno di energia elettrica dovrà essere attestato dai consumi di energia
elettrica riportati nelle bollette energetiche del fornitore. Qualora per la sede o unità locale
oggetto dell’intervento, per ragioni temporali non siano disponibili bollette energetiche o
altri documenti probanti il fabbisogno per una annualità intera, è consentita una stima del
fabbisogno energetico da parte di un tecnico abilitato per le mensilità prive di documenti
probatori.
Nella relazione che accompagna la domanda dovrà essere fornita la descrizione della
metodologia utilizzata per stimare detto fabbisogno.
Il beneficiario è tenuto a fornire il valore del fabbisogno energetico annuo dell’impresa con
riferimento a tutte le componenti che costituiscono il fabbisogno dell’impresa.
Tale fabbisogno risulta funzionale alla quantificazione delle emissioni di gas ad effetto
serra complessive (riferito a tutte le fonti di energia) come previsto dal disposto dell'articolo
27 comma 2 del bando al fine di fornire il valore baseline dell'indicatore RCR29.
Pertanto il richiedente è tenuto a compilare in ogni sua parte la sezione 3 della Relazione
tecnica.
Il bando all'articolo 13, comma 1, dispone che possa essere presentata per ciascuna Area Interna, una sola domanda di contributo, in riferimento all’intervento effettuato sulla sede legale o sede secondaria o unità locale. Pertanto, ove un’impresa con più sedi secondarie o unità locali dislocate in diverse Aree Interne, realizzi distinti progetti d’investimento presso tali sedi, potrà presentare più domande di contributo, limitatamente ad una domanda per ogni Area interna.
Pertanto l'impresa potrà presentare domande di contributo per più sedi solo nel caso in cui le sedi oggetto di intervento si trovino in Aree interne diverse. Ad esempio se l’impresa ha due sedi nell’Area interna dell’Alta Carnia, potrà presentare domanda per una sola delle due, se invece le due sedi sono localizzate una in Alta Carnia e una nell’area interna delle Dolomiti friulane, potrà presentare due distinte domande.
Il bando all'articolo 6 comma 4, lett. c) prevede che al fine del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sia possibile installare gli impianti in aree naturali protette e in siti designati nella rete Natura 2000.
Il punteggio di cui al punto 6 dell’allegato D del bando fa riferimento all’investimento in Aree
interne, nello specifico alla localizzazione dell’intervento rispetto alle zone di svantaggio
socio-economico, come identificate nell’Appendice I.
Pertanto, in riferimento al quesito posto, il punteggio di 3 punti potrà essere assegnato al
richiedente.
Si consiglia di verificare la correttezza della procedura seguita (indicata sul frontespizio della dichiarazione degli impegni e sotto riportata) per creare il file pdf che dovrà essere firmato e allegato e si raccomanda di verificare, in fase di creazione del .pdf finale la corretta impaginazione dei fogli.
N.B.: Tutti i fogli del file excel (dichiarazioni, impegni, verifiche) devono essere selezionati (CONTROL + Y oppure MAIUSC + click sulla linguetta di ogni foglio) e trasformati in un unico file di formato Pdf (menù File, Stampa, Stampante su Pdf), file Pdf che va firmato digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa o procuratore interno all'impresa.
Confermiamo. Il punteggio cui fare riferimento è quello riportato sul bando. Trattasi di un evidente refuso nel sistema informatico, che si è provveduto a correggere. Coloro i quali hanno avviato la compilazione della domanda in data antecedente al 20/01/2025 continueranno a visualizzare il refuso, fermo restando che il punteggio assegnato in fase di istruttoria sarà quello previsto dall’allegato D del bando (punti 2).