Contributi a imprese commerciali, compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione carburanti nei territori dei comuni montani in cui la popolazione non superi i 3.000 abitanti.

A seguito dell’avvenuta istituzione delle Comunità di montagna, disposta dall’art. 7 dalla legge regionale 29 novembre 2019 n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), l’esercizio delle funzioni relative alla concessione dei contributi alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, di cui alla Legge regionale 11 agosto 2016 n. 14, è stato posto in capo alle stesse, ai sensi del comma 7 articolo 19 della legge medesima, a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Alla luce di un tanto, ed ai sensi dell’art. 4 commi da 72 a 74 bis della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26, la Regione provvede a trasferire annualmente le risorse necessarie alle Comunità di Montagna, titolari del procedimento contributivo.
Le imprese interessate sono quindi tenute a presentare le istanze di finanziamento, all’ente suddetto territorialmente competente in base al Comune in cui è insediata l’impresa richiedente, sulla base della disciplina regolamentare dallo stesso predisposta.

Di cosa si tratta

Per favorire la riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo degli esercenti che operano nell'ambito dei territori dei comuni montani in cui la popolazione non superi i 3.000 abitanti, la Regione interviene attraverso le Comunità di Montagna a sostegno degli oneri sostenuti dalle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione carburanti in montagna nei limiti del regime di aiuto "de minimis".

L'intervento è disciplinato dal Regolamento approvato dalle Comunità di Montagna, il quale individua i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la presentazione dell’istanza e la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

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Territorio interessato

Gli interventi contributivi si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati dei comuni interamente montani e dei comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico, individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (legge regionale 13/2000, articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6 "classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico").

Nei comuni interamente montani e in quelli parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricadenti in zona A di svantaggio socio-economico, l'intervento interessa esclusivamente le imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati laddove riclassificati in zona B o C.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti) possono beneficiare del contributo anche le imprese del comune di Sappada/Plodn che è stato riclassificato dall'articolo 10 della legge regionale 4/2018 nella zona omogenea di svantaggio socio-economico fascia C. 

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Beneficiari

Beneficiari del contributo sono le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, regolarmente in possesso di licenza amministrativa, e i gestori e titolari dell'attività di distribuzione dei carburanti in montagna in conformità alla normativa di settore.

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