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La Regione, secondo quanto disposto dall’articolo 32 della legge regionale 27/2007, concede annualmente finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale medesima.
I finanziamenti sono destinati a sostenere le attività programmate dalle Associazioni riguardanti in particolare iniziative per:
a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative
b) l’aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori
c) la divulgazione della cultura cooperativa e l’applicazione dei relativi principi nell’ambito dell’attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi
d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell’ambito della cooperazione
e) l’organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l’adozione da parte degli stessi del bilancio sociale
f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.
La concessione dei finanziamenti (ivi comprese la definizione delle spese ammissibili, la documentazione da presentare a corredo delle domande e le condizioni per l'erogazione parziale anticipata) è disciplinata dal “Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007”, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 088/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.
Le domande di finanziamento devono essere presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ciascun anno.
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