La domanda di contributo – che deve essere in ogni caso provvista di marca da bollo da euro 16,00 apposta e annullata sull’originale cartaceo conservato dall’impresa – è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio esclusivamente mediante il sistema Istanze On Line (IOL) a cui si accede dal link pubblicato sulla pagina web dedicata. Al momento dell’accesso l’autenticazione avviene tramite le seguenti modalità: il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta nazionale dei servizi (CNS), la Carta regionale dei servizi (CRS), la Carta d’identità elettronica (CIE).
La domanda di contributo può essere presentata da una microimpresa, attiva e iscritta al registro delle imprese, che eserciti la vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati ed in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando.
Il bando è dedicato agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, identificati dalla
legge regionale tramite il requisito fisico di una sede fissa (unità locale) con superficie di
vendita fino a 250 metri quadri, come definiti dalla legge regionale 29/2005 recante
<<Normativa organica in materia di attività commerciali (…)>>, articolo 2, comma 1,
lettera h), e che come tali rientrano nella tipologia di esercizi di commercio in sede fissa, di
cui al Titolo II della medesima legge (rif. art. 11 e ss.).
L’esclusione del commercio ambulante, disciplinato dal successivo Titolo III della medesima
legge, è pertanto in re ipsa ed è vincolato alla chiara e non interpretabile identificazione
legislativa della platea di beneficiari eleggibili a contributo, come sopra descritti.
Possono presentare domanda le microimprese che esercitano attività di commercio al dettaglio di
vicinato (escluso quello di autoveicoli e motocicli) e che siano in possesso dei requisiti previsti
dal bando.
In assenza di ulteriori prescrizioni, l’attività di commercio al dettaglio deve essere
chiaramente rilevabile dalla visura camerale tramite la presenza di un codice ATECO riferito ad un’a
ttività di commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli). Più
specificatamente, la famiglia di codici ATECO riferita al commercio al dettaglio è la 47.00.00.
In assenza di specifica indicazione relativa al codice ATECO primario/prevalente, è da considerare rientrante nel novero dei requisiti richiesti anche il codice ATECO secondario, sempre che l’attività di commercio al dettaglio di vicinato sia effettivamente e dimostrabilmente esercitata.
Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti e/o dal numero di unità operative gestite attive sul territorio.
I costi di funzionamento oggetto del contributo sono le spese di ordinaria gestione definite nel bando:
- Il canone di locazione
- le spese sostenute per le utenze (luce, acqua, gas e telefono)
- le spese per la certificazione per la rendicontazione delle spese
- le spese sostenute per il personale
Costituisce spesa ammissibile lo stipendio del personale, compresi i collaboratori e i soci lavoratori retribuiti. Non rientrano invece spese riferite ad apprendisti e/o a personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento; non rientrano al suo interno spese quali corsi di formazione del personale o costi per il servizio di sicurezza o polizia conto terzi.
I contributi sono concessi a sollievo dei costi dell’unità locale, a fronte di documenti
giustificativi emessi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e con relativa spesa sostenuta a
partire dal 1° gennaio 2023 ed entro e non oltre la data di presentazione dell’istanza di
contributo.
Pe esempio, una fattura di fornitura di energia elettrica riferita a dicembre 2022 (posto che
non sia stata già utilizzata per richiedere questi o altri contributi a sollievo della spesa)
emessa e
pagata nel 2023 può essere inserita nelle spese a valere su questa tornata
contributiva.
Al contrario una fattura relativa a dicembre 2023
emessa a gennaio 2024 non rientra in questa tornata contributiva.
No, criterio soggettivo di legge per ottenere il contributo è la qualificazione di esercizio di
commercio al dettaglio di vicinato (superficie di vendita fino a 250 metri quadrati), quando l’u
nità locale per cui è richiesto l’incentivo sia ubicata in un comune della regione con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ovvero in una frazione di comune con popolazione compresa tra 5.000
e 15.000 abitanti.
Non rientrano in nessun caso nella definizione di esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato le attività di commercio su area pubblica, fra cui l’ambulante che svolge commercio su un
posteggio mercatale fisso.
Si tratta di requisiti definiti dal legislatore e pertanto non interpretabili in maniera
elastica in sede di istruttoria.
Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, l’incentivo assume efficacia su tutto il territorio
comunale indistintamente per capoluogo e frazioni.
Nei Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, l’incentivo può essere richiesto soltanto dagli
esercizi di commercio al dettaglio di vicinato operativi nelle frazioni, escluso il capoluogo
(anche laddove la sede della casa comunale si trovi in una frazione).