Il regolamento per l’attività di panificazione prevede disposizioni in materia di produzione di pane che colmano il vuoto normativo nazionale e danno una corretta informazione al consumatore finale (Decreto del Presidente della Regione del 31 ottobre 2013, n. 208/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 13 novembre 2013).

Il regolamento dà disposizioni in materia di pane fresco e conservato, panifici, impianti di panificazione e cottura, e modalità di vendita. Inoltre viene riconosciuta la denominazione di “Forno di qualità” assegnata al panificio iscritto all’Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) che produce e commercializza pane fresco ed è in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 o di altra certificazione di processo o di prodotto rilasciata da un Ente terzo certificatore.

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