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L’imprenditore artigiano
L'imprenditore artigiano è colui che svolge un'attività di
produzione di beni o di
prestazione di servizi.
Nell'impresa individuale artigiana, la figura dell'imprenditore artigiano coincide con quella
di titolare della stessa. Nelle società artigiane, si considerano imprenditori artigiani i
cosiddetti "soci partecipanti" (o "soci prestatori d'opera"), mentre i soci che non partecipano
all'attività lavorativa nell'impresa sono denominati "soci non partecipanti" o "soci di capitale".
L'imprenditore artigiano interviene professionalmente e personalmente nell'attività
dell'impresa, svolge funzioni di direzione e gestione e può avvalersi, entro un certo limite
numerico, dell'attività dei dipendenti e dei propri familiari collaboratori.
L'imprenditore artigiano svolge in misura prevalente il proprio lavoro nel
processo produttivo; gli è richiesta quindi una dedizione - se non totale -
quantomeno prevalente all'attività artigiana.
L'imprenditore artigiano può riservarsi l'effettuazione di interventi di natura
tecnico-manuale nel processo produttivo, ovvero può discrezionalmente esimersi dal farne,
affidandoli ai propri collaboratori, a condizione che siano da lui stesso personalmente indirizzati
e coordinati, in forza della propria competenza e qualificazione.
L'imprenditore artigiano può essere titolare o socio partecipante di una sola
impresa artigiana. Non è consentita, di conseguenza:
- la partecipazione di un titolare di impresa individuale artigiana ad altra impresa
individuale artigiana ovvero ad altra società artigiana in qualità di socio partecipante;
- la partecipazione di un socio partecipante di società artigiana ad altra società artigiana
in qualità di socio partecipante.
L'imprenditore artigiano può viceversa partecipare ad altra società artigiana in qualità di
socio non partecipante (o di capitale); è altresì libera la partecipazione a società non artigiane,
purché tali partecipazioni non interferiscano con l'attività lavorativa nell'impresa artigiana che
deve rimanere prevalente.
L’impresa artigiana
Si riportano di seguito i requisiti che caratterizzano l'impresa artigiana, in base alla legge
regionale 22 aprile 2002, n. 12.
È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti
requisiti:
- abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione,
costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di
compimento di opere; di prestazione di servizi; ottemperi a norme specifiche che disciplinano
particolari tipologie di attività artigiana
- sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano
ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari collaboratori, soci e dipendenti
- il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul
capitale.
Limiti dimensionali
L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente
coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci artigiani, semprechè non
superi il limite massimo di 20 addetti.
Tale limite è ridotto a 10 per le imprese che lavorano in serie con processo non del tutto
automatizzato ed è innalzato a 35 per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
Attività escluse
Sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività
agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o
accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.
Nel caso di attività miste (nel caso in cui, ad esempio, un'impresa svolga attività sia
artigiana che commerciale) per determinare se debba o meno riconoscersi la qualifica di impresa
artigiana si applica il criterio della prevalenza: è pertanto artigiana l'impresa nella quale il
titolare, i soci o gli addetti dedicano il loro impegno lavorativo prevalentemente nell'ambito
dell'attività artigiana; l'azienda deve inoltre essere, da un punto di vista strutturale,
principalmente orientata all'espletamento dell'attività di produzione artigiana di beni e servizi
anziché alla loro vendita; è quindi necessario fare riferimento all'organizzazione aziendale
predisposta per lo svolgimento delle due distinte attività.
Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di
commercio e di orario di vendita. Tuttavia, le imprese operanti nel settore agroalimentare debbono
rispettare gli orari fissati dal Comune.
L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione
dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal
committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.
L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più
fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.