L’imprenditore artigiano

L'imprenditore artigiano è colui che svolge un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi.

Nell'impresa individuale artigiana, la figura dell'imprenditore artigiano coincide con quella di titolare della stessa. Nelle società artigiane, si considerano imprenditori artigiani i cosiddetti "soci partecipanti" (o "soci prestatori d'opera"), mentre i soci che non partecipano all'attività lavorativa nell'impresa sono denominati "soci non partecipanti" o "soci di capitale".

L'imprenditore artigiano interviene professionalmente e personalmente nell'attività dell'impresa, svolge funzioni di direzione e gestione e può avvalersi, entro un certo limite numerico, dell'attività dei dipendenti e dei propri familiari collaboratori.

L'imprenditore artigiano svolge in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo; gli è richiesta quindi una dedizione - se non totale - quantomeno prevalente all'attività artigiana.

L'imprenditore artigiano può riservarsi l'effettuazione di interventi di natura tecnico-manuale nel processo produttivo, ovvero può discrezionalmente esimersi dal farne, affidandoli ai propri collaboratori, a condizione che siano da lui stesso personalmente indirizzati e coordinati, in forza della propria competenza e qualificazione.

L'imprenditore artigiano può essere titolare o socio partecipante di una sola impresa artigiana. Non è consentita, di conseguenza:
- la partecipazione di un titolare di impresa individuale artigiana ad altra impresa individuale artigiana ovvero ad altra società artigiana in qualità di socio partecipante;
- la partecipazione di un socio partecipante di società artigiana ad altra società artigiana in qualità di socio partecipante.

L'imprenditore artigiano può viceversa partecipare ad altra società artigiana in qualità di socio non partecipante (o di capitale); è altresì libera la partecipazione a società non artigiane, purché tali partecipazioni non interferiscano con l'attività lavorativa nell'impresa artigiana che deve rimanere prevalente.

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L’impresa artigiana

Si riportano di seguito i requisiti che caratterizzano l'impresa artigiana, in base alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

È artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:
- abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi; ottemperi a norme specifiche che disciplinano particolari tipologie di attività artigiana
- sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari collaboratori, soci e dipendenti
- il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

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Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci artigiani, semprechè non superi il limite massimo di 20 addetti.

Tale limite è ridotto a 10 per le imprese che lavorano in serie con processo non del tutto automatizzato ed è innalzato a 35 per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

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Attività escluse

 Sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.

Nel caso di attività miste (nel caso in cui, ad esempio, un'impresa svolga attività sia artigiana che commerciale) per determinare se debba o meno riconoscersi la qualifica di impresa artigiana si applica il criterio della prevalenza: è pertanto artigiana l'impresa nella quale il titolare, i soci o gli addetti dedicano il loro impegno lavorativo prevalentemente nell'ambito dell'attività artigiana; l'azienda deve inoltre essere, da un punto di vista strutturale, principalmente orientata all'espletamento dell'attività di produzione artigiana di beni e servizi anziché alla loro vendita; è quindi necessario fare riferimento all'organizzazione aziendale predisposta per lo svolgimento delle due distinte attività.

Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di commercio e di orario di vendita. Tuttavia, le imprese operanti nel settore agroalimentare debbono rispettare gli orari fissati dal Comune.

L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

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