contenuti
Indice dei contenuti
- Chi deve iscriversi l’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.)
- Che cos’è la Comunicazione Unica e come si utilizza
- Come si presenta la dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A.
- A chi si presenta la dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A.
- Qual è la procedura per l’iscrizione all’A.I.A.
- Quando si presenta la dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A.
- Da quando decorre l’iscrizione all’A.I.A.
- Quali sono i controlli sull’iscrizione all’A.I.A.
- Quali sono gli adempimenti in caso di modifica perdita dei requisiti artigiani o cessazione
- Come e quando si presenta la segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
- A chi rivolgersi per informazioni
Chi deve iscriversi l’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.)
Presso ciascuna Camera di commercio è istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane
(A.I.A.)
Sono tenute ad iscriversi all’A.I.A. le imprese localizzate nel territorio regionale ed
aventi i requisiti artigiani previsti dalla legge regionale 12/2002 ed in particolare:
- le imprese individuali
- le società cooperative
- le piccole società cooperative
- le società in nome collettivo
- le società in accomandita semplice
- le società a responsabilità limitata con unico socio
Hanno la facoltà (non l’obbligo) di iscriversi all’A.I.A. le società a responsabilità
limitata con pluralità di soci; hanno inoltre la facoltà di iscriversi nella separata sezione dell’A
.I.A. i consorzi e le società consortili
L'iscrizione ad uno dei 4 albi istituiti nella regione Friuli Venezia Giulia è condizione
necessaria per ottenere la qualificazione giuridica di impresa artigiana e per la concessione delle
agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.
Per l’iscrizione all’A.I.A. trova applicazione esclusivamente la L.r. 12/2002 e non la legge
443/85.
L’iscrizione comporta inoltre l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro
Imprese con la qualifica di artigiano e l'iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli
eventuali collaboratori familiari all'INPS - Gestione artigiani.
L'A.I.A. è pubblico e può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.
Per approfondimenti: v. la sezione “Cos’è l’impresa artigiana”
Che cos’è la Comunicazione Unica e come si utilizza
Dal 1° aprile 2010 è possibile espletare tutti gli adempimenti per aprire un’impresa artigiana
presentando la Comunicazione Unica al registro delle imprese.
Tale comunicazione è esclusivamente telematica e contiene tutte le informazioni fiscali,
previdenziali e assicurative che in precedenza dovevano essere inviate ad enti diversi con
differenti modalità.
Il modo più semplice per compilare ed inviare la Comunicazione Unica è via Internet
utilizzando ComunicaStarweb, modalità valida anche per le pratiche artigiane. Con ComunicaStarweb
inoltre è possibile presentare contestualmente alla Comunicazione Unica, anche la Segnalazione
certificata di inizio attività (Scia) al SUAP, secondo le disposizioni in vigore dal 29 marzo 2011
(d.P.R. 160/2010).
Con tale applicazione web accessibile da Internet le imprese, le loro associazioni e gli
ordini professionali possono compilare e spedire per via telematica pratiche di Comunicazione Unica
a tutti gli enti interessati: Registro Imprese, Albo Imprese Artigiani, Agenzia delle Entrate,
INPS, INAIL, SUAP.
Per utilizzare ComunicaStarweb è sufficiente avere un collegamento ad Internet ed un browser
Internet per accedere all’URL:
http://starweb.infocamere.it
Solo per alcune pratiche - come le costituzioni societarie e gli atti legali (lista completa)
oppure in mancanza di una connessione permanente a Internet, è necessario utilizzare il software
ComunicaFedra da scaricare sul proprio personal computer (scarica il software). Per l'invio della
pratica è però necessario collegarsi a Internet.
In ogni caso, per la Comunicazione Unica è necessario: essere registrati, dotarsi della firma
digitale e di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Come si presenta la dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A.
L’iscrizione all’A.I.A. è attuata mediante una dichiarazione del legale rappresentante (o intermediario), da presentarsi mediante la Comunicazione Unica, con la quale viene attestato il possesso dei requisiti artigiani; alla Comunicazione Unica è allegata la Scia, nei casi previsti dalla legge.
A chi si presenta la dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A.
La dichiarazione deve essere presentata al registro delle imprese territorialmente competente.
Qual è la procedura per l’iscrizione all’A.I.A.
Con la dichiarazione, che sostituisce la domanda di iscrizione all’A.I.A., l’interessato che intende avviare l’attività d’impresa autocertifica il possesso dei requisiti artigiani. Con tale autocertificazione ed il possesso della ricevuta l'impresa è abilitata ad iniziare l'attività tipica e ad ottenere il numero di iscrizione A.I.A. entro 5 giorni.
Il Registro delle Imprese, ricevuta la pratica telematica, spedisce automaticamente all’i
ndirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale recapito dell’impresa, la ricevuta di
protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica e provvede allo smistamento verso tutti gli
altri enti coinvolti.
L’impresa riceve risposta degli esiti della comunicazione, sempre all’indirizzo PEC entro 5
giorni dalla Camera di Commercio ed entro 7 giorni dagli altri enti nazionali.
Qualora la verifica dei
requisiti formali dia esito positivo la Comunicazione Unica viene protocollata
automaticamente nel sistema del registro delle imprese. Il sistema, dopo avere protocollato la
domanda, rilascia la ricevuta che, ricorrendone i presupposti di legge costituisce titolo per l’i
mmediato avvio dell’attività imprenditoriale. Ai fini dell’avvio dell’attività non è pertanto
sufficiente presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti artigiani ma è altresì
necessario attendere la ricevuta.
Quando si presenta la dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A.
La presentazione della dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A. deve effettuarsi contestualmente all’inizio dell’attività; con tale dichiarazione l’imprenditore attesta di voler avviare l’attività tipica d’impresa possedendo tutti i requisiti di impresa artigiana.
Da quando decorre l’iscrizione all’A.I.A.
La presentazione della dichiarazione mediante la Comunicazione Unica determina l’i
scrizione all’A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
In sintesi con il nuovo assetto previsto dalla LR 12/2002:
- oggi divento artigiano avendone i requisiti
- oggi devo comunicarlo al registro imprese e all’Albo
- da oggi sono iscritto all’Albo e posso avviare l’attività avendo ottenuto la ricevuta
Quali sono i controlli sull’iscrizione all’A.I.A.
L'iscrizione all’A.I.A. è ottenuta automaticamente a seguito dell’autocertificazione dei
requisiti artigiani, senza passare come in passato per una deliberazione della Commissione
provinciale per l’artigianato; in sostanza, se non ci sono particolari carenze insanabili, l’i
mpresa ottiene il numero di iscrizione A.I.A. entro 5 giorni.
L’iscrizione all’A.I.A. così ottenuta è comunque assoggettata al controllo successivo da
parte dei due organi deputati alla tenuta dell'A.I.A. (Commissione provinciale per l’artigianato e
ufficio dell’Albo delle imprese artigiane), controllo che deve esaurirsi nel termine di 60 giorni
dal ricevimento della Comunicazione Unica da parte dell'ufficio dell'albo delle imprese artigiane.
Nell'ambito di tale controllo successivo, l'ufficio dell'Albo procede ad una verifica
sostanziale in merito ai requisiti richiesti per la qualifica di imprenditore artigiano; è sempre
possibile in questa fase richiedere integrazioni, nuovi documenti, regolarizzazioni.
Da tale verifica si possono avere 2 esiti:
a)
positivo qualora l'ufficio dell'albo rilevi il possesso dei requisiti
autocertificati dall’impresa in sede di iscrizione dall'AIA; in tale ipotesi non è necessario il
passaggio in Commissione con conseguente accelerazione della tempistica;
b)
negativo: in tal caso l'ufficio dell'Albo è tenuto a trasmettere gli atti alla
Commissione provinciale per l’artigianato per l'esame della pratica; occorre tener presente che,
fatta salva la possibilità di sospendere il termine per una sola volta e per un massimo di 30
giorni per esigenze istruttorie, entro il termine di 60 giorni deve essere avviato il preavviso di
provvedimento negativo, richiesta la partecipazione dell'interessato al procedimento e infine
adottato il provvedimento stesso. Con tale provvedimento viene disposta la cancellazione
dall'A.I.A. con effetto ex tunc.
Qualora la Commissione motivatamente non aderisca ai rilievi formulati dall'ufficio dell'Albo
e pertanto confermi l'iscrizione dall'A.I.A. entro il medesimo termine di 60 giorni deve essere
adottato il provvedimento positivo.
Il procedimento che vede coinvolta la Commissione deve concludersi con un provvedimento
espresso da notificare entro 15 giorni all'impresa, all'INPS ed all'INAIL.
Quali sono gli adempimenti in caso di modifica perdita dei requisiti artigiani o cessazione
Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai
fini previdenziali e assistenziali, mediante la Comunicazione unica, entro trenta giorni dal
verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo. Anche per tali
procedimenti è previsto il controllo successivo e l’adozione dei conseguenti provvedimenti secondo
le stesse modalità e termini previsti per l’iscrizione all’A.I.A.
In linea generale non è previsto il passaggio in Commissione. Nei seguenti casi previsti
dalla legge, tuttavia, l’ufficio dell’Albo deve trasmettere gli atti alla Commissione per l’a
dozione dei provvedimenti di competenza:
- carenza di uno più requisiti dichiarati dall’impresa
- adozione di provvedimento d’ufficio
- conservazione dell’iscrizione all’A.I.A.
- cancellazione retroattiva dall’A.I.A.
- attribuzione del titolo di maestro artigiano
- attività soggette alla Scia
Come e quando si presenta la segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
La legge regionale 12/2002 individua a titolo ricognitivo le seguenti attività soggette a
Scia:
- l'attività di facchinaggio);
- le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione;
- l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- l'attività di autoriparazione;
- l'attività di estetista;
- l'attività di acconciatore;
- l'attività di tatuaggio e piercing;
- l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero
dell'impianto di cottura, la produzione di pane surgelato;
- l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento;
- la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari
idrogenati;
- l'attività di tintolavanderia:
La Scia va presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente
alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A. e quindi come allegato alla pratica di
Comunica. Allo scopo è stata implementata una apposita funzione all'interno della procedura STARWEB
che consente la allegazione alla Comunicazione Unica di una pratica per il SUAP.
La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio
dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
Il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo Sportello unico per le
attività produttive (SUAP) per consentire ai Comuni l’effettuazione dei controlli sulle attività di
acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia. Negli
altri casi la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli
ed adottare i provvedimenti di competenza.
Per la Scia relativa alle seguenti attività, scaricare la modulistica dal sito delle Camere
di commercio: autoriparatori, imprese di facchinaggio, imprese di pulizia, installatori,
macinazione cereali,
Per la Scia diverse, sottoposte al controllo del Comune, rivolgersi al Comune dove sarà
ubicata l’impresa.
A chi rivolgersi per informazioni
Albo imprese artigiane di GORIZIA
Via Morelli 37 - 1° p 34170 GORIZIA
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00; lunedì e mercoledì
anche dalle 14.30 alle 16.00
Orario per telefonare: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle
14.00 alle 17.00 Tel. 0481 384280 0481 384281:
Posta elettronica:
segreteria.artigiani@go.camcom.it
PEC:
cpa@go.legalmail.camcom.it
Web:
AIA di Gorizia
Albo imprese artigiane di PORDENONE
Corso Vittorio Emanuele II, 47 piano terra – 33170 PORDENONE
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.15, giovedì dalle
14.45 alle 16.45
Orario per telefonare: da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 13.00
Tel: 0434 381294 0434 381210
Posta elettronica:
albo.artigiani@pn.camcom.it
Web:
AIA di
Pordenone
Albo imprese artigiane di TRIESTE
Via Cassa di Risparmio 2 - piano terra 34121 TRIESTE
Orario di apertura al pubblico:dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e
mercoledì anche dalle 14.00 alle 15.45
Orario per telefonare: uguale all’orario di apertura al pubblico
Tel: 040 6701211
Posta elettronica:
registro.imprese@ts.camcom.it
Web:
AIA di
Trieste
Albo imprese artigiane di UDINE
Via Morpurgo, 4 – 34100 Udine
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30; lunedì martedì e
giovedì anche dalle 14.15 alle 15.45
Orario per telefonare: uguale all’orario di apertura al pubblico
Tel. 0432 273254
Posta elettronica:
artigiani@ud.camcom.it
Web:
AIA di Udine