Bando recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli e rischi di insolvenza, in attuazione dell’articolo 3, commi da 30 a 36 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 - Anno 2024.

L’Amministrazione regionale concede aiuti per l’abbattimento dei costi delle polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura e rischi di insolvenza.

Le PMI, iscritte nel registro delle imprese, operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, presentano domanda per la concessione degli aiuti per il tramite di:
a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.

Gli aiuti sono concessi nella misura non superiore al 70 per cento del costo del premio assicurativo per perdite derivanti da calamità naturali e avverse condizioni atmosferiche; nella misura non superiore al 50 per cento del premio assicurativo per perdite dovute da avverse condizioni atmosferiche senza soglia di danno, epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, epizoozie negli allevamenti zootecnici e costi di distruzione e rimozione degli animali.

Gli aiuti sono concessi nella misura del 60 per cento del costo del premio assicurativo per i rischi derivanti dall’insolvenza di clienti privati con sede nell’Unione Europea e nella misura dell’80 per cento se la polizza copra il rischio insolvenza di clienti avente sede negli Stati Extra europei.

Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui agli articoli 6 e 11 del bando.

.