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La Regione continua ad assicurare il sostegno fornito nell’ambito del Programma Anticrisi
conflitto russo-ucraino successivamente alla scadenza del periodo di applicazione del Quadro
Temporaneo.
Fino al 31 dicembre 2025 i finanziamenti alle imprese di produzione di prodotti agricoli e
alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finalizzati a:
a) spese di conduzione e liquidità;
b) investimenti effettuati da imprese condotte da giovani rsidenti in territori montani;
sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea sugli aiuti de
minimis. Pertanto, il valore dell’aiuto dei finanziamenti è calcolato come differenza tra il tasso
teorico di mercato individuato secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
(2008/C 14/02) ed il tasso agevolato.
Per i finanziamenti di cui alla lettera a), nei limiti della capienza del plafond de minimis,
l’importo massimo richiedibile è rispettivamente di euro:
- 280.000,00 per le imprese di produzione di prodotti agricoli;
- 2.250.000,00 per le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
tenuto conto altresì dei finanziamenti concessi per la stessa tipologia di spesa nell’ambito
dei Quadri Temporanei cessati.
Per i finanziamenti di cui alla lettera b) il valore dell’aiuto è pari al valore nominale del
finanziamento; è inoltre prevista la conversione in sovvenzione, sempre nel rispetto delle
condizioni e dei limiti della nomativa europea sugli aiuti de minimis.
Con delibera di Giunta n. 2064/2024 del 30 dicembre 2024 sono stati aggiornati:
- le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del
comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 e ss.mm.ii.
(allegato 1 alla DGR 2064/2024);
- i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione
regionale per l’agricoltura di cui all’art. 12 della L.R. n. 5/2020 e articolo 3 commi 32 - 34
della L.R. 7/2024 (allegato 2 alla DGR 2064/2024);
- i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di
rotazione in agricoltura per interventi nel settore agricolo di cui all’art. 12 della L.R. n.
5/2020 e articolo 3, commi 32-34 della L.R. 7/2024 2024 (allegato 3 alla DGR 2064/2024).