Definizione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di Coltivatore Diretto (CD) e modalità di riconoscimento della qualifica di IAP.

L'imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali e che dedica all'attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro da tale attività. Per l’imprenditore che opera nelle zone svantaggiate, tali requisiti sono ridotti al venticinque per cento.

Definizione normativa

E’ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci della società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a fare acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l’i mprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

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Requisiti soggettivi preliminari

  • Essere titolare di impresa agricola individuale o socio di Società agricola di persone o socio amministratore di cooperative agricole od amministratore di società di capitali, iscritte alla CCIAA oppure essere compartecipante di impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. formalmente costituita ed iscritta alla CCIAA. Si precisa che, per i titolari di impresa individuale, è competente la CCIAA ove ricade la prevalenza della SAU aziendale, mentre per le società è competente la CCIAA ove sussiste la sede legale della società, quando diversa dalla sede aziendale.
  • Essere titolari di partita IVA con codice di attività agricola.
  • Con il decreto legislativo 101/2005 (temporalmente successivo quindi alla delibera regionale) si prevede all’art. 1 che lo IAP persona fisica o socio, “deve iscriversi nella gestione previdenziale agricola”. Di fatto quindi occorre dimostrare una posizione previdenziale agricola all’I.N.P.S. ex SCAU come cd o iap o ex iatp). Si riconosce equivalente, a tali fini, anche l’i scrizione a ente previdenziale ENPAIA – Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti ed Impiegati in Agricoltura.  
  • Costituzione di fascicolo aziendale elettronico, regolarmente aggiornato (validato), presso un CAA (centro di assistenza agricola), od Organismo pagatore riconosciuto.

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Requisiti per le Società Agricole

La qualifica di I.A.P. può essere riconosciuta, oltre che ad una persona fisica, anche ad una società con le seguenti caratteristiche dettate dall’art. 2 del d.lgs 99/2004 e segnatamente:

  • una società di persone (S.S. – S.a.S. – S.n.c.) (qualora almeno un socio sia IAP come soggetto individuale)
  • una società cooperativa (di conduzione) (qualora almeno un socio amministratore sia IAP come soggetto individuale)
  • una società di capitali (S.p.a. - S.r.l. - S.a.a) (qualora almeno un amministratore sia IAP come soggetto individuale): es. Presidente o singolo componente del consiglio di amministrazione.

Requisiti oggettivi formali per tutte le società e rispondenti al comma 1 dell’ art. 2 del d.lgs. 99/2004:

  1. avere come oggetto sociale l’esclusivo esercizio delle attività agricole nel quadro definitorio dell’art. 2135 cod. civ. (Imprenditore agricolo);
  2. riportare la dicitura formale di “società agricola” inserita nella denominazione/ragione sociale;
  3. un amministratore, inteso come soggetto qualificante, può apportare la qualifica di I.A.P. ad una sola società agricola.

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Requisiti di accesso

In via sintetica e fatte salve le più puntuali disposizioni introdotte con le deliberazioni giuntali n. 798/2005, 61/2018, 152/2019, occorre dimostrare il possesso dei requisiti di seguito specificati.

  1. Requisito del reddito
    La presenza di soli redditi di natura fondiaria o di partecipazione in società agricole o redditi da pensione non comporta problemi per il riconoscimento della qualifica in oggetto. Qualora siano invece presenti redditi da lavoro extra agricoli (es. onorari per esercizio di libera professione, stipendi da dipendente pubblico o privato, redditi da imprese commerciali, industriali etc.) occorre confrontare tali redditi con un reddito convenzionale riconosciuto alle aziende agricole in termini di standard output “S.O.” di cui al regolamento (UE) 1198/2014 e come adottato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la determinazione della dimensione economica delle aziende agricole nell’ambito del P.S.R. regionale.
    Tale reddito viene stimato in sede di verifica istruttoria sulla base della superficie agricola e relativa ripartizione colturale in effettiva conduzione come desunta e certificata dal fascicolo aziendale elettronico costituito ed aggiornato presso un Centro di Assistenza Agricola.
    Il reddito convenzionale agricolo come sopra calcolato - comprensivo di eventuali redditi derivanti da attività agricole complementari, da aiuti agroambientali e agroforestali e da altre forme di integrazione al reddito previste dalla legislazione - si sommerà agli altri eventuali redditi non agricoli per determinare il reddito globale da lavoro del soggetto richiedente.
    Nella fattispecie concreta il presente requisito si intende quindi rispettato e dimostrato qualora i redditi di natura non agricola non superino il 50% ( 75% per aziende operanti in zone svantaggiate) del reddito globale da lavoro calcolato nelle modalità sopra riportate.
  2. Requisito del tempo
    Il requisito temporale si intende soddisfatto con una riconosciuta occupazione lavorativa nel settore agricolo pari ad almeno 119 giornate (o equivalenti 950 ore) di lavoro, ridotte a 59 giornate (o equivalenti 470 ore) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate.  A tal fine si fa riferimento alle tabelle per il calcolo delle ore lavorative medie annue/ettaro previste dalla deliberazione della Giunta regionale 552/2015.
  3. Requisito della capacità professionale 

    Occorre possedere, in capo al titolare persona fisica della azienda agricola o soggetto qualificante della società agricola, almeno uno tra i seguenti:
    • diploma di laurea o universitario in Scienze agrarie o forestali o produzioni animali o tecnologie alimentari o medicina veterinaria od equipollenti;
    • diploma di istituto tecnico agrario od altro ad indirizzo agrario;
    • attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale agricola di almeno 150 ore organizzati o riconosciuti dalla Regione;
    • esercizio continuativo per almeno un triennio di attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, acquacoltura, allevamento bestiame ed attività connesse e collaterali; sia in proprio come cd o iatp o anche come coadiuvante familiare o dipendente di impresa agricola. Tali periodi devono essere obiettivamente riscontrabili da specifica posizione previdenziale agricola presso l’INPS o, in deroga per chi opera prevalentemente in zone montane, almeno da partita IVA agricola aperta per corrispondenti periodi;
    • brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi della previgente normativa regionale (art. 5 della l.r. 10/1972 o comunque intervenuta iscrizione al relativo albo professionale degli imprenditori agricoli all’epoca vigente). 
     

 

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Accesso alla qualifica di IAP in assenza dei requisiti

Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano, in virtù del comma 5-ter dell’articolo 1 del d.lgs. 101/2005, anche al soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti del reddito, del tempo e della capacità professionale, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica agli Uffici, che rilasciano apposita certificazione con la quale gli stessi provvedono all’iscrizione nell’apposita gestione dell’INPS. Entro 36 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, il soggetto interessato dovrà risultare in possesso dei predetti requisiti, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

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Tempistiche di rilascio delle attestazioni

Le attestazioni vengono rilasciate entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’i stanza, salvo sospensione dei termini per richiesta, ritenuta indispensabile per l’esito dell’i struttoria, di dati o altra documentazione al richiedente o ad altre pubbliche amministrazioni.

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