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L' articolo 6 della legge regionale 25/2017 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) disciplina l’autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione.
La legge regionale 24/2021 ha modificato l’articolo 6 della legge regionale 25/2017 prevedendo il passaggio della competenza al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione al Servizio caccia e risorse ittiche.
Indice dei contenuti
Chi può richiedere l'autorizzazione
Possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici,
scientifici e di prevenzione, previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio
caccia e risorse ittiche:
- i dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi
scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario:
- gli associati delle associazioni micologiche;
- i soggetti in possesso dell’attestato di micologo di cui al Decreto del Ministro della
Sanità 686/1996.
L’Amministrazione regionale, le Aziende sanitarie e l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
non sono soggetti ad autorizzazione per la raccolta dei funghi per queste finalità.
Tipologie di autorizzazione
L’autorizzazione viene rilasciata, su richiesta, dal Servizio caccia e risorse ittiche secondo
due modalità:
- con validità di durata non superiore all’anno solare in cui è rilasciata;
- con validità limitata al periodo di realizzazione di mostre, giornate studio, convegni e
seminari, di durata non superiore ai ter giorni precedenti la manifestazione e fino al termine
della manifestazione stessa.
Documentazione necessaria
I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche, nonché i
micologi, possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l’autorizzazione alla raccolta
per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione. Per fare la richiesta è prevista la
seguente documentazione.
Autorizzazione con validità di durata non superiore all’anno solare in cui è
rilasciata
a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l’autorizzazione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante
o il micologo dichiari che le persone per le quali si richiede l’autorizzazione sono in possesso
dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25/2017.
Autorizzazione con validità limitata al periodo di realizzazione di mostre, giornate di
studio, convegni e seminari, di durata non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e
fino al termine della manifestazione stessa
a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
b) dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione (può essere
autorizzato un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei
requisiti soggettivi di cui al comma 1 dell’articolo 6).
Durante l’attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di
identità e di copia dell’autorizzazione.