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L’agevolazione consente di finanziare il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione determinando così il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria aziendale.
Indice dei contenuti
Soggetti finanziabili
Imprese agricole:
- iscritte con la qualifica di impresa agricola o annotate con la qualifica di impresa
artigiana nella sezione speciale del registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura;
- iscritte, se cooperative, nel registro regionale delle cooperative;
- che conducono una Unità Tecnico Economica (UTE) nella Regione;
- che trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
- non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfano le condizioni
previste per l’apertura di tale procedura su richiesta dei creditori.
Ubicazione degli interventi
Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale gli interventi di rafforzamento della struttura finanziaria sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.
Caratteristiche tecniche delle operazioni
Forme tecniche:
Finanziamenti agevolati
Copertura massima:
100% del consolidamento ammesso
Importi:
Minimo :15.000 euro (con riferimento alla quota regionale del finanziamento)
Massimo: 500.000 euro di aiuto elevati a 1.000.000 per le cooperative e i consorzi
Durata (compreso il preammortamento max di 24 mesi):
Quota Fondo: Minimo 5 anni - Massimo 15 anni
Quota Banca: Almeno pari a quella della quota Fondo, senza limiti massimi
Regime di aiuto
I finanziamenti agevolati sono erogati in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.
2831/2023. L’aiuto consiste nell’applicazione di un tasso agevolato.
Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)*
Massimo 300.000,00 euro concessi nell’arco di tre anni, come previsto dal regolamento (UE)
2831/2023.
*Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) = il valore attualizzato dell’aiuto espresso in
percentuale sull’importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Per il calcolo scarica il file
dall’apposito link presente nel menù di destra
nella pagina principale del Fondo.
Interventi agevolabili
Ammissibilità delle spese
E' ammessa l'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento
con scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile. L'esposizione
debitoria viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una
relazione istruttoria redatta in base all’elencazione delle poste contabili attive e passive,
secondo il modello messo a disposizione dall’Amministratore del Fondo.
Ulteriori finanziamenti per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall’erogazione di un precedente finanziamento con finalità di consolidamento, tranne nel caso di estinzione anticipata di precedenti finanziamenti agevolati ai sensi della legge regionale n. 80/1982.
Presentazione della domanda
Termine:
Sempre aperto (a sportello)
Modalità:
La domanda è presentata alla Banca convenzionata prescelta
Erogazione dei finanziamenti
Modalità:
Le erogazioni sono somministrate in un’unica soluzione
Rendicontazione:
Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la banca
presenta, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall’avvenuta realizzazione del
consolidamento stesso, all’Amministratore del Fondo la dichiarazione che ne conferma il realizzo
dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone
prova documentale.
Obblighi del beneficiario
L’estinzione anticipata del finanziamento agevolato è ammissibile trascorsi cinque anni dall’e rogazione.