L’agevolazione consente di finanziare il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione determinando così il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria aziendale.

Soggetti finanziabili

Imprese agricole:
- iscritte con la qualifica di impresa agricola o annotate con la qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- iscritte, se cooperative, nel registro regionale delle cooperative;
- che conducono una Unità Tecnico Economica (UTE) nella Regione;
- che trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
- non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfano le condizioni previste per l’apertura di tale procedura su richiesta dei creditori.

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Ubicazione degli interventi

Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale gli interventi di rafforzamento della struttura finanziaria sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.

 

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Caratteristiche tecniche delle operazioni

Forme tecniche:
Finanziamenti agevolati

Copertura massima
100% del consolidamento ammesso

Importi:
Minimo :15.000 euro (con riferimento alla quota regionale del finanziamento)
Massimo: 500.000 euro di aiuto elevati a 1.000.000 per le cooperative e i consorzi

Durata (compreso il preammortamento max di 24 mesi):
Quota Fondo: Minimo 5 anni - Massimo 15 anni
Quota Banca: Almeno pari a quella della quota Fondo, senza limiti massimi

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Regime di aiuto

I finanziamenti agevolati sono erogati in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023. L’aiuto consiste nell’applicazione di un tasso agevolato.

Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)*
Massimo 300.000,00 euro concessi nell’arco di tre anni, come previsto dal regolamento (UE) 2831/2023. 

*Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) = il valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale sull’importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Per il calcolo scarica il file dall’apposito link presente nel menù di destra  nella pagina principale del Fondo.
 

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Interventi agevolabili

Ammissibilità delle spese
E' ammessa l'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento con scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile. L'esposizione debitoria viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all’elencazione delle poste contabili attive e passive, secondo il modello messo a disposizione dall’Amministratore del Fondo.

Ulteriori finanziamenti per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall’erogazione di un precedente finanziamento con finalità di consolidamento, tranne nel caso di estinzione anticipata di precedenti finanziamenti agevolati ai sensi della legge regionale n. 80/1982.

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Presentazione della domanda

Termine:
Sempre aperto (a sportello)

Modalità:
La domanda è presentata alla Banca convenzionata prescelta

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Erogazione dei finanziamenti

Modalità:
Le erogazioni sono somministrate in un’unica soluzione

Rendicontazione:
Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la banca presenta, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall’avvenuta realizzazione del consolidamento stesso, all’Amministratore del Fondo la dichiarazione che ne conferma il realizzo dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.

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Obblighi del beneficiario

L’estinzione anticipata del finanziamento agevolato è ammissibile trascorsi cinque anni dall’e rogazione.

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